N. 360 SENTENZA 19 - 27 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Contenzioso   tributario  -  Controversie  relative  all'applicazione
 dell'imposta  sugli  spettacoli,  dei  tributi   connessi   e   delle
 soprattasse  -  Esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza
 del  preventivo  ricorso  amministrativo  -  Mancata   previsione   -
 Violazione  del  principio  per  cui  la  subordinazione  dell'azione
 giudiziaria al previo esperimento del rimedio  amministrativo,  anche
 se  legittima  in via di principio, deve essere tuttavia giustificata
 dal perseguimento di piu' adeguate finalita' di giustizia e, in  ogni
 caso,   dall'esigenza   di  non  rendere  la  tutela  giurisdizionale
 eccessivamente  difficoltosa  (cfr.  sentenza   n.      406/1993)   -
 Illegittimita' costituzionale parziale.
 
 (D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 640, art. 39, in relazione agli artt. 38
 e 40).
 
 (Cost., artt. 24 e 113).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.39 del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n.  640  (Disciplina  dell'imposta  sugli  spettacoli),
 promosso  con due ordinanze emesse il 16 dicembre 1993 dalla Corte di
 appello di Venezia nei procedimenti civili vertenti tra il Comune  di
 Venezia  e  l'Amministrazione  delle Finanze dello Stato, iscritte ai
 nn. 158 e 159 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1994 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
                           Ritenuto in fatto
    La  Corte  di appello di Venezia, con due ordinanze emesse in data
 16 dicembre 1993 e aventi identico tenore, ha sollevato questione  di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
 Costituzione,  dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nella
 parte in cui subordina l'esperimento della azione giudiziaria - nelle
 controversie di cui agli artt. 38 e 40, secondo comma,  dello  stesso
 d.P.R.  in materia di imposta sugli spettacoli - al previo ricorso ai
 rimedi amministrativi.
    Il dubbio di costituzionalita' prospettato dalla Corte  remittente
 concerne essenzialmente la improponibilita' dell'azione giudiziaria -
 in  materia  di  controversie  relative all'applicazione dell'imposta
 predetta, dei tributi connessi e delle soprattasse -  ove  non  siano
 esperiti  i rimedi amministrativi previsti dall'art. 38 del d.P.R. n.
 640 del 1972.
    Piu' in particolare,  ai  sensi  dell'art,  38  surrichiamato,  la
 cognizione  delle  controversie  in via amministrativa, qualunque sia
 l'importo dell'imposta o della soprattassa in  contestazione,  spetta
 all'Intendente di finanza territorialmente competente.
    Le  decisioni  delle  intendenze  sono  definitive  se l'ammontare
 controverso  delle  imposte  e  delle  soprattasse  non   supera   le
 centocinquantamila   lire;  se  detto  ammontare  viene  superato  e'
 possibile ricorrere al ministero delle finanze entro  il  termine  di
 giorni sessanta dalla notifica della decisione.
    Contro  le  decisioni  definitive  dell'Intendenza e del Ministero
 delle finanze e' esperibile, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 640 del
 1972, l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni  dalla  data
 di  notificazione  della  decisione. Qualora entro centottanta giorni
 dalla presentazione del  ricorso  non  sia  intervenuta  la  relativa
 decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche
 prima  della  notificazione  della decisione stessa (art. 39, secondo
 comma).  Ad   avviso   del   remittente   l'art.   39   surrichiamato
 implicherebbe  una  sorta  di  "sbarramento all'esercizio dell'azione
 giurisdizionale" che verrebbe  a  configurarsi  come  "condizione  di
 proponibilita'"   dell'azione   stessa  precludendo  al  contribuente
 l'azionabilita' del diritto di difesa garantito  dall'art.  24  della
 Costituzione  nonche' della tutela giurisdizionale prevista dall'art.
 113 della Costituzione ove non siano  stati  previamente  esperiti  i
 rimedi   amministrativi.   Secondo  l'ordinanza  di  remissione  tale
 disciplina sarebbe applicabile pure alle azioni di  rimborso  contem-
 plate  dall'art.  40  del  d.P.R.  n.  640  del  1972 per le quali e'
 prevista  la  decadenza  di  tre  anni   a   decorrere   dal   giorno
 dell'effettuato pagamento.
    Senonche'  la  subordinazione  della  azione giudiziaria al previo
 esperimento del rimedio amministrativo - anche alla luce dei principi
 piu' volte affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia e
 recentemente richiamati nella sentenza n. 406 del 1993 - sarebbe "del
 tutto  ingiustificata"  in  quanto  non  sorretta  da  esigenze   che
 richiedano un differimento della azione giudiziaria. Viene, altresi',
 rilevato  che  anche  ove  sussistano  esigenze  di ordine generale e
 superiori  finalita'  di  giustizia   al   differimento   dell'azione
 giudiziaria ad un momento successivo a quello del sorgere del diritto
 il legislatore sarebbe comunque tenuto ad osservare il limite imposto
 dalla  esigenza  di  non  rendere  eccessivamente difficile la tutela
 giurisdizionale, in conformita' a quanto previsto dagli  artt.  24  e
 113  della  Costituzione. Detto limite sarebbe - per contro - violato
 dall'art. 39  del  d.P.R.  n.  640  del  1972  laddove  subordina  la
 proponibilita'  dell'azione  giudiziaria  - nelle controversie di cui
 agli artt. 38 e 40,  secondo  comma,  stesso  d.P.R.  -  alla  previa
 notifica  della  decisione  del  Ministro,  ovvero in caso di mancata
 decisione di quest'ultimo al  decorso  di  centottanta  giorni  dalla
 proposizione del ricorso.
    Dinanzi  a  questa Corte non vi e' stata costituzione di parti ne'
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
                        Considerato in diritto
    1. - Puo' disporsi la riunione dei  giudizi  per  la  loro  totale
 omogeneita'.
    2.  -  La  Corte  di  appello di Venezia dubita della legittimita'
 costituzionale dell'art. 39, d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  640,  nella
 parte in cui subordina - nelle controversie relative all'applicazione
 delle  imposte,  dei  tributi connessi e delle soprattasse nonche' in
 quelle concernenti le azioni di rimborso (artt. 38 e 40 d.P.R. n. 640
 del 1972) - l'esperimento dell'azione giudiziaria al  previo  ricorso
 gerarchico al ministero delle finanze.
    Piu'  in  particolare  la norma censurata, impedendo l'esperimento
 della azione giudiziaria sino alla  notificazione  del  provvedimento
 ministeriale  ovvero,  in  mancanza,  per  centottanta  giorni  dalla
 proposizione del ricorso violerebbe - secondo il giudice remittente -
 gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    3. - La questione e' fondata.
    I ricorsi di cui all'art. 38 d.P.R. n. 640 del 1972, ai  quali  si
 e' fatto sopra cenno, devono necessariamente essere proposti prima di
 adire gli organi giurisdizionali, salva, in caso di mancata pronuncia
 entro  certi  termini (centottanta giorni dalla data di presentazione
 del ricorso), la possibilita' di investire  direttamente  gli  organi
 giurisdizionali.
    Il  giudice  a quo ritiene che tale normativa si applichi anche in
 materia di rimborsi di imposta, con la conseguenza  che  in  caso  di
 diniego  del  rimborso, ove sia trascorso il termine per ricorrere in
 via  amministrativa  senza  proporre  il  ricorso,  e'  preclusa   la
 possibilita' di esperire l'azione giudiziaria.
    La  tutela  giurisdizionale  e'  in  ogni  caso preclusa decorsi i
 termini di decadenza specificamente previsti  (novanta  giorni  dalla
 decisione  del  ministro,  centottanta  giorni  in  caso  di  mancata
 decisione). Di guisa che la norma censurata  non  solo  subordina  la
 tutela    giurisdizionale    al   previo   esperimento   di   ricorsi
 amministrativi, ma statuisce, altresi',  la  decadenza  dalla  azione
 giudiziaria  ove  non  si sia agito in via amministrativa nei termini
 prescritti. Di conseguenza, la tutela, di cui agli  artt.  24  e  113
 della  Costituzione,  verrebbe  ad  essere non gia' incondizionata ma
 addirittura esclusa, ove alla lesione dei diritti non  abbiano  fatto
 seguito i ricorsi amministrativi in termini.
    Tale conseguenza non puo' non ritenersi fortemente compressiva del
 diritto   di   difesa   garantito   dall'art.   24   Cost.   e,  piu'
 specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti  contro  gli
 atti  della  pubblica  amministrazione  incondizionatamente garantita
 dall'art. 113 Cost.
    4. - Questa Corte ha costantemente affermato (cfr.  da  ultimo  le
 sentenze  nn.  406/93,  154/92  e 15/91) che gli artt. 24 e 113 della
 Costituzione non impongono una correlazione assoluta tra  il  sorgere
 del  diritto  e  la sua azionabilita', sicche' risultano legittime in
 via di principio forme di accesso alla giurisdizione, condizionate al
 previo  esperimento di rimedi di carattere amministrativo (sentt. nn.
 87/62; 107/63; 47/64; 39/69; 87/69; 130/70; 46/74; 530/89 e 470/90).
    Il  differimento  della  tutela   giurisdizionale   deve   essere,
 tuttavia,  giustificato  dal perseguimento di piu' adeguate finalita'
 di giustizia e, in ogni caso, dall'esigenza di non rendere la  tutela
 giurisdizionale eccessivamente difficoltosa.
    Ed  e'  poi  da  rilevare  che nella fattispecie l'esperimento dei
 rimedi amministrativi, lungi dal porsi come "esigenza" o  "condizione
 generale"  per  la tutela giurisdizionale, e' in realta' imposto solo
 in alcuni casi specifici e rispetto ad alcuni tributi (mentre per gli
 altri vige il sistema delineato dal d.P.R. n. 636 del 1972).
    Questo modello e' alla base della sent. n. 406 del 1993 in materia
 di  imposta  di  bollo,  la  quale   ha   statuito   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  33,  ultimo  comma, d.P.R. n. 642 del 1992
 nella  parte  in  cui  non  prevede  l'esperibilita'   della   azione
 giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
    La   disciplina  del  contenzioso  in  materia  di  imposta  sugli
 spettacoli - oggetto dell'attuale giudizio - presenta caratteristiche
 esattamente simmetriche rispetto a quelle che connotano l'imposta  di
 bollo  (doppio  grado,  sospensione  solo  ad istanza del ricorrente,
 disciplina della  revocazione).  Di  guisa  che  la  ratio  decidendi
 richiamata  nella  sentenza  n.  406  del  1993  non  puo' non essere
 operativa anche nel presente giudizio di costituzionalita'.
    Come si e' gia' osservato, l'art.  24  della  Costituzione,  anche
 attraverso  il  principio  posto  dall'art. 113, che ne costituisce -
 senza dubbio - specificazione, ha una portata cosi' ampia da  colpire
 qualsiasi  esclusione  della  tutela  giurisdizionale,  soggettiva od
 oggettiva, e qualsiasi limitazione che ne renda impossibile  o  anche
 difficile   l'esercizio.  Ne  discende  quale  soluzione  conforme  a
 Costituzione  la  esperibilita'  dell'azione  giudiziaria,  anche  in
 mancanza  del preventivo ricorso amministrativo. Di conseguenza, deve
 dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 39, del d.P.R.
 n. 640 del 1972, nella parte in cui non prevede,  nelle  controversie
 di  cui  agli  artt.38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento della azione
 giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  illegittimita'   costituzionale
 dell'art.   39  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  640  (Disciplina
 dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non prevede,  nelle
 controversie  di  cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento
 della azione giudiziaria anche in  mancanza  del  preventivo  ricorso
 amministrativo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.
                 Il Presidente e redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0903