N. 282 SENTENZA 23 giugno - 6 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Immobili  urbani  ad uso di abitazione - Esecuzione dei
 provvedimenti  di  rilascio  -  Assistenza  della  forza  pubblica  -
 Esecuzione  entro  un  periodo  di  tempo  determinato  -  Difetto di
 rilevanza (cfr. sentenza della Corte n. 8/1993) - Inammissibilita'.
 
 (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 551, artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5).
 
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.    Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  2,  ultimo
 comma,  3,  4  e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure
 urgenti per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di  disponibilita'
 abitative),  convertito  in legge, con modificazioni, con la legge 21
 febbraio 1989, n. 61, promosso con ordinanza emessa il  14  settembre
 1993  dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni,
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  Pasquale  Murolo  e  Teresa
 Celentano, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'11  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  14 settembre 1993 il Pretore di
 Salerno,  sezione  distaccata  di  Cava  dei  Tirreni,  ha  sollevato
 d'ufficio,  in  riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre
 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare  l'eccezionale  carenza
 di disponibilita' abitative), convertito in legge, con modificazioni,
 con la legge 21 febbraio 1989, n. 61.
    La questione e' stata sollevata nel corso del giudizio promosso da
 Pasquale  Murolo  nei  confronti  di  Teresa  Celentano per accertare
 l'inadempimento, successivo alla scadenza del contratto di locazione,
 dell'obbligo  di  pagamento  del  corrispettivo  per   il   godimento
 dell'immobile   ad   uso  abitativo.  Tale  giudizio  era  diretto  a
 conseguire la priorita' nell'esecuzione del titolo,  gia'  esistente,
 di rilascio dell'immobile.
    Il  Pretore  di  Salerno  osserva che il procedimento del quale e'
 investito come giudice dell'esecuzione ha carattere  giurisdizionale,
 perche' si tratta di dirimere una controversia tra le parti in ordine
 alla   sussistenza  di  un  inadempimento  del  conduttore,  tale  da
 provocare,  oltre  agli  effetti   tipici   di   una   pronuncia   di
 accertamento,  la  prosecuzione dell'esecuzione in forme e tempi piu'
 favorevoli al locatore. Il Pretore ricorda che dovrebbe  limitarsi  a
 statuire  se  ed  in quali delle categorie previste dall'art. 3 della
 legge n. 61 del 1989 la procedura si inquadri,  perche'  il  rilascio
 dell'immobile   possa   essere  assistito  da  particolari  forme  di
 priorita'.  Ma,  all'esito  della  decisione,  la  procedura  sarebbe
 comunque  assoggettata  alla  disciplina dettata dagli artt. 3, 4 e 5
 della stessa legge, mentre il Pretore ritiene che tutto questo regime
 dovrebbe essere disatteso.
    Difatti, ad avviso del giudice  rimettente,  le  norme  denunciate
 comportano  la  vanificazione  dell'efficacia esecutiva del titolo di
 rilascio di immobili abitativi, giacche' la concessione  della  forza
 pubblica  per  assistere  l'ufficiale  giudiziario nell'esecuzione e'
 disposta secondo criteri stabiliti dal  prefetto  su  parere  di  una
 apposita   commissione,   tenuto   conto  della  generale  situazione
 abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione  presentate
 all'ufficiale giudiziario.
    Il Pretore ritiene che si realizza in tal modo una larvata proroga
 dei  rapporti  di  locazione,  con la sostanziale ineseguibilita' del
 titolo esecutivo per un periodo  di  48  mesi.  Ne  risulterebbe,  in
 violazione  dell'art.  24, primo comma, della Costituzione, compresso
 il diritto del locatore  a  rientrare  in  possesso  dell'immobile  e
 vanificata  la  forza  di  giudicato  di  cui  il titolo esecutivo e'
 munito.
    Ad avviso del Pretore le norme denunciate  contrasterebbero  anche
 con   l'art.   42,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto
 determinerebbero una limitazione  del  diritto  del  proprietario  di
 disporre  del  bene locato che non puo' essere demandata ad un organo
 di governo, sia pure coadiuvato da una  apposita  commissione,  senza
 che  siano  individuati  criteri  ben  determinati  e  tempi massimi,
 fissati in modo ragionevole.
    2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per  l'inammissibilita'  e,  nel  merito,  per
 l'infondatezza della questione.
    L'Avvocatura ha eccepito pregiudizialmente il difetto di rilevanza
 della  questione  nel  giudizio  di merito. Il Pretore era chiamato a
 stabilire se  ricorressero  le  circostanze  che  danno  titolo  alla
 priorita'    nell'esecuzione    del    provvedimento    di   rilascio
 dell'immobile. Questo giudizio non era precluso dall'art. 2, e  tanto
 meno  dai  successivi  artt.  3,  4 e 5, del decreto-legge n. 551 del
 1988. Il giudice poteva quindi accogliere o rigettare il ricorso  del
 locatore prescindendo dalla questione di legittimita' costituzionale,
 perche'  era  stato  adito unicamente per accertare se sussisteva una
 ipotesi di inadempimento del conduttore.
    Nel merito l'Avvocatura esclude che siano violate le  disposizioni
 costituzionali indicate dal Pretore rimettente.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Pretore  di  Salerno,  sezione  distaccata  di Cava dei
 Tirreni, denuncia l'illegittimita' costituzionale delle  disposizioni
 adottate  per  fronteggiare  l'eccezionale  carenza di disponibilita'
 abitative  (decreto-legge  30  dicembre  1988,  n.  551)   che,   nel
 disciplinare  l'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio di immobili
 urbani ad uso di abitazione, prevedono che l'assistenza  della  forza
 pubblica  avvenga  entro  un  periodo  non  superiore  a  48 mesi con
 decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990 secondo criteri stabiliti
 dal prefetto, assicurando  la  priorita'  all'esecuzione  dei  titoli
 relativi a conduttori che abbiano abbandonato l'immobile o dispongano
 di  altro  alloggio ovvero siano divenuti inadempienti (art.  3). Nel
 fissare  questi  criteri,  il  prefetto  si  avvale  di   un'apposita
 commissione  provinciale, che esprime il proprio parere tenendo conto
 della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste
 di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario (art. 4 e  5).  Il
 locatore,   con   ricorso   al   pretore  competente,  puo'  chiedere
 l'accertamento   della   sussistenza   di    cause    di    priorita'
 nell'esecuzione del titolo (art. 2).
    Il   giudice   rimettente,   investito   dell'accertamento   della
 sopravvenuta morosita' del conduttore, al quale  segue  la  priorita'
 nell'attribuzione   della   forza  pubblica  per  l'esecuzione  dello
 sfratto, ritiene che la disciplina del decreto-legge n. 551 del  1988
 sia  in contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,
 della Costituzione. Difatti il titolo esecutivo sarebbe  in  concreto
 ineseguibile;  il  locatore  vedrebbe compresso il suo diritto, quale
 proprietario, a rientrare in possesso dell'immobile e sarebbe privato
 della tutela giurisdizionale;  la  mancata  concessione  della  forza
 pubblica  per  assistere  le  operazioni  di  rilascio determinerebbe
 un'ingerenza dell'autorita' amministrativa nella sfera giudiziale.
    2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' della
 questione per difetto di rilevanza nel giudizio nel quale il  Pretore
 era chiamato a pronunciarsi. Tale giudizio era diretto esclusivamente
 ad  accertare  l'inadempimento  del  conduttore, che nella previsione
 legislativa consentiva, fino  ad  una  certa  data,  la  deroga  alla
 sospensione  generalizzata  dell'esecuzione  e,  successivamente,  la
 priorita' nell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione.
    3. - L'eccezione d'inammissibilita' e' fondata.
    Il decreto-legge n. 551  del  1988,  nel  dettare  una  disciplina
 temporanea  (con  effetto sino al 31 dicembre 1993) delle modalita' e
 dei tempi di concessione dell'assistenza  della  forza  pubblica  per
 l'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso
 di abitazione, prevede un apposito  procedimento  per  l'accertamento
 dell'esistenza  di  una  delle cause di priorita' nell'esecuzione dei
 titoli.
    Si tratta di un procedimento  che,  pur  incidentalmente  inserito
 nella  fase  attuativa dell'esecuzione del provvedimento di rilascio,
 ha una propria autonomia. La domanda e'  proposta  dal  locatore  con
 ricorso;    l'oggetto    del    giudizio    consiste   esclusivamente
 nell'accertamento delle situazioni  delineate  dal  legislatore  come
 idonee a far decadere il conduttore dalla sospensione dell'esecuzione
 o  ad attribuire all'esecuzione stessa priorita' rispetto alle altre;
 l'accertamento, a seguito della eventuale attivita'  istruttoria,  e'
 pronunciato  con  decreto,  ed il provvedimento puo' essere sindacato
 nelle forme proprie dell'opposizione agli atti esecutivi.
    La questione di legittimita' costituzionale  non  riguarda  questo
 specifico  e  ben  delimitato  procedimento, diretto esclusivamente a
 stabilire se  sussista  o  meno  un  inadempimento  sopravvenuto  del
 conduttore. Difatti il giudice rimettente, che pure denuncia l'art. 2
 del  decreto-legge  n.  551  del  1988  che prevede e disciplina tale
 procedimento, non censura questa fase dell'esecuzione, nella quale si
 svolge ed esaurisce il suo giudizio. Coinvolge invece nella  denuncia
 di   illegittimita'  costituzionale  la  disciplina  delle  fasi  che
 precedono e che seguono il procedimento incidentale,  del  quale  era
 investito,   per  arrivare  a  censurare  la  complessiva  disciplina
 dell'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  di  immobili  e  dei
 criteri  di  concessione  dell'uso  della forza pubblica. Mancando il
 rapporto  di  strumentalita'  necessaria  fra  la   soluzione   della
 questione  di legittimita' e la decisione del giudizio principale, la
 questione deve essere dichiarata,  secondo  la  giurisprudenza  della
 Corte  (da  ultimo  sentenza  n.  8  del 1993), inammissibile, attesa
 l'irrilevanza   dei   profili   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  riferiti agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 551
 del 1988, in quanto esterni al  procedimento  previsto  dall'art.  2,
 ultimo  comma,  dello  stesso  decreto-legge, ed essendo quest'ultima
 disposizione denunciata solo come tramite per introdurre  le  censure
 riferite agli artt. 3, 4 e 5 del decreto-legge.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, ultimo comma, 3, 4 e 5 del decreto-legge  30  dicembre
 1988,  n.  551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza
 di disponibilita' abitative), sollevata, in  riferimento  agli  artt.
 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
 di  Salerno,  sezione distaccata di Cava dei Tirreni, con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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