N. 285 ORDINANZA 23 giugno - 6 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale  -  Indagini  preliminari  -  Potere  del  giudice  a
 provvedere di ufficio - Limitazione - Presentazione da parte del p.m.
 al g.i.p. di elementi acquisiti nella stessa fase dopo l'applicazione
 di   misura   cautelare   -   Mancata   previsione  -  Difetto  della
 pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 299, terzo comma, e 291, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.    Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  299,  terzo
 comma,  e  291, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
 con ordinanza emessa il 20 maggio 1993 dal Giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a
 carico di Boria Luigi ed altri,  iscritta  al  n.  772  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  27  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'artt.
 299, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui
 limita il potere del giudice di  provvedere  di  ufficio  nella  fase
 delle  indagini  preliminari",  e  dell'art.  291,  primo  comma, del
 medesimo codice, "nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti
 gli elementi progressivamente acquisiti nella stessa fase  al  g.i.p.
 dopo l'applicazione della misura cautelare";
      che   in  ordine  alla  rilevanza  della  questione  il  giudice
 remittente osserva che l'art. 299, terzo comma, cod. proc.  pen.  non
 consente  di  estendere il provvedimento di sostituzione della misura
 della custodia in carcere con  quella  degli  arresti  domiciliari  -
 adottato  nei  confronti  di  due  persone  sottoposte  a indagini in
 accoglimento della richiesta  da  esse  presentata  -  ad  altri  due
 indagati nello stesso procedimento che non avevano avanzato richiesta
 in  tal  senso  e  nei confronti dei quali risultavano, al pari degli
 altri indagati, attenuate le esigenze cautelari;
      che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
 infondata.
    Considerato che la questione e' stata sollevata contestualmente al
 provvedimento con il quale il giudice  ha  definito  il  procedimento
 cautelare  di  cui  era  stato  investito  (sostituzione della misura
 cautelare applicata  nei  confronti  di  due  persone  sottoposte  ad
 indagini),  tanto  che  nel dispositivo della ordinanza di rimessione
 manca la statuizione circa la sospensione del giudizio;
      che, avendo il giudice a quo  esaurito  la  propria  cognizione,
 viene  meno  la  pregiudizialita'  della  questione,  che va pertanto
 dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  299,  terzo  comma,  e  291,
 primo   comma,   del   codice  di  procedura  penale,  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Giudice  per  le
 indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con ordinanza del
 20 maggio 1993.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0910