N. 286 ORDINANZA 23 giugno - 6 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
 mafiosa - Intervenuta declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.-l. 8  giugno  1992,  n.
 306,   (cfr.  sentenza  n.  48/1994  della  Corte)  -  Norma  espunta
 dall'ordinamento (v. ordinanze nn. 176 e 248 del  1994)  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L.  8  giugno  1992,  n.  306, art. 12- quinquies, secondo comma,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356).
 
 (Cost., artt. 24 e 25).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINAZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
 urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
 contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con  modificazioni,
 dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 5
 febbraio  1994 dal Tribunale di Macerata sulle istanze proposte da De
 Santis Lina ed altri (nel procedimento penale a  carico  di  Malasisi
 Antero),  iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale di Macerata ha sollevato, in riferimento
 agli  artt.  24,  secondo  comma,  e   25,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306
 (Modifiche   urgenti   al   nuovo   codice   di  procedura  penale  e
 provvedimenti di contrasto alla  criminalita'  mafiosa),  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  48  del 1994,
 successiva  alla  pronuncia  della  ordinanza   di   rimessione,   ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento,  la  relativa  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 176 e 248 del 1994).
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies, secondo comma,
 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al  nuovo
 codice di procedura penale e provvedimenti di
  contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  7  agosto  1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
 artt. 24 e 25 della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Macerata  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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