N. 293 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Enti  pubblici  -  EFIM  -  Creditori  - Azioni esecutive - Divieto -
 Insufficiente motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione  in  ordine
 all'effettiva rilevanza della questione - Inammissibilita'.
 
 (D.-L. 19 dicembre 1992, n. 487, art. 6, sesto comma, convertito, con
 modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 33).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 41).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANTA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma,
 del  decreto-legge  19  dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente
 partecipazioni e  finanziamento  industria  manifatturiera  -  EFIM),
 convertito  con  modifiche  nella  legge  17 febbraio 1993, n. 33, in
 relazione agli artt. 8, primo  comma,  2,  secondo  comma,  6,  primo
 comma,  6,  secondo  comma,  lett.  d) e 7, terzo comma, dello stesso
 decreto-legge, promosso con ordinanza emessa il 26  luglio  1993  dal
 Pretore  di  Torino  nel  procedimento  civile vertente tra la S.p.a.
 Comital e la S.r.l. Icla, iscritta al n. 685 del  registro  ordinanze
 1993  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
 prima serie speciale dell'anno 1993;
    Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Comital e della S.r.l.
 Icla nonche' l'atto di intervento del Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
    Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte per la S.p.a. Comital, Edoardo
 Pontecorvo per la S.r.l. Icla e l'Avvocato dello Stato  Pier  Giorgio
 Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso di un giudizio di opposizione a precetto promosso
 dalla S.p.a. Comital (societa' controllata dall'EFIM)  nei  confronti
 della  S.r.l.  Icla,  il  Pretore  del  Circondario  di  Torino,  con
 ordinanza emessa il 26 luglio 1993, ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3, 24  e  41  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.  6,  sesto  comma,  del  decreto-legge  19
 dicembre  1992,  n.  487  (Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e
 finanziamento   industria  manifatturiera  -  EFIM),  convertito  con
 modifiche nella legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  in  relazione  agli
 artt.  8,  primo  comma, 2, secondo comma, 6, primo comma, 6, secondo
 comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.
    A parere del giudice a quo, l'art. 6, sesto comma,  stabilendo  il
 divieto  di iniziare o di proseguire azioni esecutive per i creditori
 dell'EFIM e di tutte le societa' controllate,  nel  caso  in  cui  il
 credito  azionato abbia titolo o causa antecedenti al 18 luglio 1992,
 introduce una disparita' di trattamento  in  relazione  ai  creditori
 delle societa' controllate dall'EFIM in modo non integrale, in quanto
 per  tali creditori derivano, a seguito della disposizione impugnata,
 una serie di conseguenze pregiudizievoli e  discriminatorie  connesse
 al  contenuto  di  altre disposizioni inserite nel testo del medesimo
 decreto-legge.
    Il giudice rimettente  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 della  norma  impugnata,  non  in quanto al legislatore ordinario sia
 precluso in determinate circostanze (come quella della grave crisi di
 un grande gruppo pubblico di imprese) e per finalita'  meritevoli  di
 tutela   (salvare  la  produttivita'  e  ridurre  la  disoccupazione)
 introdurre procedure concorsuali speciali piu' efficienti  ed  agili,
 con eccezionali limitazioni ai diritti dei creditori, ma per il fatto
 che   detta  legittimita'  e'  condizionata  al  rispetto  di  alcuni
 presupposti affinche' non risultino violati i principi  di  cui  agli
 artt. 3, 24 e 41 della Costituzione.
    In  particolare, tali principi risulterebbero violati anzitutto se
 queste  procedure  speciali  e  di  eccezionale  "sofferenza"  per  i
 creditori  non  siano  limitate  ad  un  periodo ben circoscritto nel
 tempo; cio' che nella specie sembra sufficientemente assicurato.  Non
 altrettanto   il  giudice  a  quo  ritiene  sia  garantito  da  altre
 disposizioni della legge:
       a) dall'art. 2, secondo comma,  che  ispira  il  programma  del
 commissario  liquidatore alla finalita' del risanamento delle imprese
 e  non  anche  al  fondamentale  interesse  dei  creditori  a   veder
 soddisfatti i loro diritti;
       b)   dall'art.   6,   primo   e   secondo   comma,  che  deroga
 ingiustificatamente  all'essenziale  principio  della  par   condicio
 creditorum,  operando  delle discriminazioni fra diverse categorie di
 creditori circa la sospensione dei pagamenti;
       c) dall'art. 7, terzo comma, che  prevede  la  conversione  dei
 prestiti concessi alle societa' in azioni del capitale delle societa'
 stesse;
       d)  dall'art.  8,  primo  comma,  che  sottrae  l'attivita' del
 commissario liquidatore alle azioni revocatorie e quindi al controllo
 dell'autorita' giudiziaria.
    Tali previsioni, a  giudizio  del  giudice  rimettente,  non  solo
 impediscono  che la preclusione dell'esercizio delle azioni esecutive
 sia  controbilanciata  da  un  interesse  finale  dei  creditori,  ma
 discriminano  e pregiudicano, spesso irrimediabilmente, le ragioni di
 questi ultimi, con violazione dei principi costituzionali.
    2. - Nel giudizio davanti a  questa  Corte  si  e'  costituita  la
 Comital   S.p.a.,   che   ha   instato   per   la   declaratoria   di
 inammissibilita' o, in subordine, di infondatezza della questione.
    A sostegno della richiesta inammissibilita'  la  parte  costituita
 prospetta  una serie di profili. Quanto al merito della questione, la
 Comital contesta l'approccio  metodologico  del  giudice  rimettente,
 sostenendo   che   l'impianto  normativo  che  fa  da  contesto  alla
 temporanea compressione dei diritti dei creditori  viene  ricostruito
 in un'ottica distorta e parziale, per cui non puo' porsi a fondamento
 di  un  sindacato  di  ragionevolezza  che risulti coerente ai canoni
 generali   della   giustizia   costituzionale.   In   special    modo
 risulterebbero obliterate una serie di norme della citata legge n. 33
 del  1993,  alle  quali,  invece, doveva riconoscersi una funzione di
 bilanciamento della previsione del divieto di  azioni  esecutive.  In
 tale  sistema, l'interesse dei creditori subisce compressioni congrue
 e  ragionevoli,  e  risulta  complessivamente  soddisfatto  meglio di
 quanto non avvenga nelle ordinarie procedure concorsuali.
    3. - Si e' costituita anche la Icla S.r.l., aderendo  ai  sospetti
 di incostituzionalita' paventati dal giudice a quo.
    4.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
 ha, tra l'altro, rilevato come il giudice rimettente abbia  invertito
 i termini del problema, trasportando le censure mosse a norme che non
 risultavano   denunciate   (venendo  prospettate  solo  come  tertium
 comparationis), all'art. 6, sesto comma, del decreto-legge n. 487 del
 1992, che lo stesso giudice sembra aver riconosciuto  essere  in  se'
 esente da dubbi di legittimita'.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  Pretore  del  Circondario  di  Torino  ha  sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6, sesto comma, del decreto-
 legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni
 e finanziamento industria  manifatturiera  -  EFIM),  convertito  con
 modifiche  nella  legge  17  febbraio  1993, n. 33, in relazione agli
 artt. 8, primo comma, 2, secondo comma, 6, primo  comma,  6,  secondo
 comma, lett. d) e 7, terzo comma, dello stesso decreto-legge.
    2.  -  Prima  di  procedere  all'esame  del merito della questione
 occorre  valutare   le   numerose   eccezioni   di   inammissibilita'
 prospettate  dalla parte costituita S.p.a. Comital e dalla Presidenza
 del Consiglio dei Ministri.
    Tra  le  eccezioni  processuali,  assume  rilievo  preliminare   e
 decisivo   quella  di  insufficiente  motivazione  dell'ordinanza  di
 rimessione in ordine alla effettiva rilevanza  della  questione,  per
 non  avere il giudice a quo tenuto conto anche degli effetti, diretti
 e indiretti, derivanti dal decreto del Ministro del Tesoro  25  marzo
 1993  che,  in attuazione dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge
 n. 487 del 1992, ha derogato per la Soc. Comital  alla  regola  della
 sospensione   dei   pagamenti,  in  considerazione  della  situazione
 economica della stessa.
    Invero, la sospensione dell'esecuzione forzata prevista dal  sesto
 comma  dell'art. 6 potrebbe ritenersi inscindibilmente correlata alla
 sospensione  dei  pagamenti  di  cui  al  primo  comma  dello  stesso
 articolo,  anche  perche'  ispirata  alla  stessa pubblica finalita',
 cosi' che dalla deroga al blocco dei pagamenti  l'interprete  avrebbe
 potuto  eventualmente  ravvisare  degli  effetti anche in ordine alla
 permanenza del blocco delle esecuzioni, e  quindi  alla  infondatezza
 dell'opposizione all'esecuzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 6, sesto comma, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487
 (Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
 manifatturiera - EFIM),  convertito  con  modifiche  nella  legge  17
 febbraio 1993, n. 33, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41
 della  Costituzione,  dal  Pretore  del  Circondario  di  Torino  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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