N. 296 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza  -  Lavoratrici  ultracinquantacinquenni  del
 settore  siderurgico - Anzianita' contributiva - Periodo compreso tra
 la data di risoluzione del rapporto e il compimento del  sessantesimo
 anno  di  eta'  -  Adeguamento ai lavoratori con conseguente migliore
 trattamento  pensionistico  -  Mancata  previsione  -  Rilevanza  del
 privilegio  conservato  dalle  lavoratrici  in ordine al requisito di
 eta' per avere diritto alla pensione di vecchiaia (cfr. sentenze  nn.
 498/1988 e 404/1993 della Corte) - Non fondatezza.
 
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 37)
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge
 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure
 per  la  liquidazione  urgente  delle pensioni e per i trattamenti di
 disoccupazione,  e  misure  urgenti  in   materia   previdenziale   e
 pensionistica),  promosso  con ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal
 Tribunale di Genova nel  procedimento  civile  vertente  tra  Solazzi
 Cecilia  e l'I.N.P.S., iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1993
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993.
    Visti gli atti di costituzione di Solazzi Cecilia e dell'I.N.P.S.;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
    Uditi  gli  avvocati Sergio Vacirca per Solazzi Cecilia e Carlo De
 Angelis per l'I.N.P.S.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso  di  un  procedimento  promosso  contro  l'INPS  da
 Cecilia Solazzi, gia' dipendente da un'impresa siderurgica dichiarata
 in  crisi,  il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 maggio 1993,
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981,
 n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici che  abbiano
 compiuto  il  cinquantacinquesimo  anno di eta' di ottenere lo stesso
 accredito  di  anzianita'  contributiva  e  il  conseguente   miglior
 trattamento      pensionistico      riservato      ai      lavoratori
 ultracinquantacinquenni per  il  periodo  compreso  tra  la  data  di
 risoluzione  del  rapporto  e  il compimento del sessantesimo anno di
 eta'.
    Premesso che, avendo la ricorrente  comunicato  le  dimissioni  in
 data  31  gennaio  1984  all'eta'  di  57  anni  e  otto mesi, non e'
 applicabile nella  specie  l'art.  1  della  legge  speciale  per  la
 siderurgia  31 maggio 1984, n. 193, come modificato dalla sentenza di
 questa Corte n. 371 del 1989, il giudice remittente ritiene l'art. 16
 della legge n. 155 del 1981 lesivo del principio di parita' tra  uomo
 e  donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni,
 che  recedano  dal  rapporto  di  lavoro  prima  del  compimento  dei
 sessant'anni   di  eta',  il  beneficio  dell'accredito  contributivo
 attribuito nelle medesime condizioni agli uomini.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituita  la
 ricorrente   chiedendo,   in  principalita',  che  la  questione  sia
 dichiarata inammissibile perche' gia' risolta dalla sentenza  n.  371
 del  1989,  nella quale si afferma che "l'anzianita' contributiva non
 puo' non riconoscersi in misura eguale per l'uomo  e  per  la  donna,
 avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa eta'".
    In  subordine  si  chiede la dichiarazione di illegittimita' della
 norma  denunziata  nei  termini  e  con  gli  argomenti   prospettati
 nell'ordinanza di rimessione.
    3.  -  Si e' pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
 dichiarata infondata alla stregua della piu' recente sentenza n.  404
 del  1993,  la  quale  ha  precisato che, essendo l'eta' pensionabile
 rimasta   ferma   per    le    lavoratrici    al    compimento    del
 cinquantacinquesimo  anno, e' questo il limite massimo di eta', oltre
 il quale non si puo' parlare per esse di prepensionamento,  e  quindi
 non  e'  piu'  configurabile  un  diritto  ad accrediti di anzianita'
 contributiva.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Tribunale di Genova  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3  e  37  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in  cui
 non  consente  alle  lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano
 compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta',  di  beneficiare  dello
 stesso  aumento  di  anzianita'  contributiva  e  conseguente miglior
 trattamento   di   pensione,   cui   hanno   diritto   i   lavoratori
 ultracinquantacinquenni  per  il  periodo  compreso  tra  la  data di
 risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni d'eta'".
    2. - Contrariamente all'eccezione  di  inammissibilita'  formulata
 dalla  parte  privata,  la  questione  non puo' ritenersi gia' decisa
 dalla sentenza n. 371 del 1989, non essendo applicabile nella specie,
 come precisa l'ordinanza di rimessione, la legge 31 maggio  1984,  n.
 193.
 3. - La questione non e' fondata.
    Il  giudice  remittente  si  duole  che  la norma denunciata lasci
 "scoperta     da     tutela     una     fascia     di     lavoratrici
 ultracinquantacinquenni,  optanti per la prosecuzione del rapporto ex
 art. 4 della legge n. 903 del 1977, che alla data di risoluzione  del
 rapporto    non   verrebbero   a   beneficiare   di   alcun   aumento
 dell'anzianita' contributiva, con palese discriminazione rispetto  ai
 lavoratori".
    Va  obiettato  che  la  lamentata disparita' di trattamento e' una
 conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine  al
 requisito  di eta' per avere diritto alla pensione di vecchiaia (c.d.
 eta' pensionabile), tenuto  fermo  per  le  donne  al  compimento  di
 cinquantacinque  anni  pur dopo l'intervenuta parificazione dell'eta'
 lavorativa a quella degli uomini  (sessant'anni)  per  effetto  della
 sentenza  di  questa  Corte  n.  498 del 1988. Percio' le lavoratrici
 ultracinquantacinquenni, che hanno  preferito  la  continuazione  del
 rapporto  di  lavoro,  non  possono  rientrare nella previsione della
 norma impugnata, limitata alle donne di eta' compresa tra i cinquanta
 e i cinquantacinque anni, dopo i quali non e' piu' configurabile  per
 esse  un'anticipazione  del  pensionamento di vecchiaia con accredito
 figurativo  dei  contributi  corrispondenti  agli  anni  mancanti  al
 raggiungimento  dell'eta'  pensionabile  (cfr.  sentenza  n.  404 del
 1993).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  16  della  legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
 strutture  e  delle  procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle
 pensioni  e  per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
 materia previdenziale e  pensionistica),  sollevata,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994.
                        Il presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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