N. 296 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Lavoratrici ultracinquantacinquenni del settore siderurgico - Anzianita' contributiva - Periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento del sessantesimo anno di eta' - Adeguamento ai lavoratori con conseguente migliore trattamento pensionistico - Mancata previsione - Rilevanza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di eta' per avere diritto alla pensione di vecchiaia (cfr. sentenze nn. 498/1988 e 404/1993 della Corte) - Non fondatezza. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 37)(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Solazzi Cecilia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993. Visti gli atti di costituzione di Solazzi Cecilia e dell'I.N.P.S.; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi gli avvocati Sergio Vacirca per Solazzi Cecilia e Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento promosso contro l'INPS da Cecilia Solazzi, gia' dipendente da un'impresa siderurgica dichiarata in crisi, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non consente alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' di ottenere lo stesso accredito di anzianita' contributiva e il conseguente miglior trattamento pensionistico riservato ai lavoratori ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e il compimento del sessantesimo anno di eta'. Premesso che, avendo la ricorrente comunicato le dimissioni in data 31 gennaio 1984 all'eta' di 57 anni e otto mesi, non e' applicabile nella specie l'art. 1 della legge speciale per la siderurgia 31 maggio 1984, n. 193, come modificato dalla sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il giudice remittente ritiene l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 lesivo del principio di parita' tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento dei sessant'anni di eta', il beneficio dell'accredito contributivo attribuito nelle medesime condizioni agli uomini. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte si e' costituita la ricorrente chiedendo, in principalita', che la questione sia dichiarata inammissibile perche' gia' risolta dalla sentenza n. 371 del 1989, nella quale si afferma che "l'anzianita' contributiva non puo' non riconoscersi in misura eguale per l'uomo e per la donna, avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa eta'". In subordine si chiede la dichiarazione di illegittimita' della norma denunziata nei termini e con gli argomenti prospettati nell'ordinanza di rimessione. 3. - Si e' pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata infondata alla stregua della piu' recente sentenza n. 404 del 1993, la quale ha precisato che, essendo l'eta' pensionabile rimasta ferma per le lavoratrici al compimento del cinquantacinquesimo anno, e' questo il limite massimo di eta', oltre il quale non si puo' parlare per esse di prepensionamento, e quindi non e' piu' configurabile un diritto ad accrediti di anzianita' contributiva. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui non consente alle lavoratrici del settore siderurgico, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta', di beneficiare dello stesso aumento di anzianita' contributiva e conseguente miglior trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni d'eta'". 2. - Contrariamente all'eccezione di inammissibilita' formulata dalla parte privata, la questione non puo' ritenersi gia' decisa dalla sentenza n. 371 del 1989, non essendo applicabile nella specie, come precisa l'ordinanza di rimessione, la legge 31 maggio 1984, n. 193. 3. - La questione non e' fondata. Il giudice remittente si duole che la norma denunciata lasci "scoperta da tutela una fascia di lavoratrici ultracinquantacinquenni, optanti per la prosecuzione del rapporto ex art. 4 della legge n. 903 del 1977, che alla data di risoluzione del rapporto non verrebbero a beneficiare di alcun aumento dell'anzianita' contributiva, con palese discriminazione rispetto ai lavoratori". Va obiettato che la lamentata disparita' di trattamento e' una conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di eta' per avere diritto alla pensione di vecchiaia (c.d. eta' pensionabile), tenuto fermo per le donne al compimento di cinquantacinque anni pur dopo l'intervenuta parificazione dell'eta' lavorativa a quella degli uomini (sessant'anni) per effetto della sentenza di questa Corte n. 498 del 1988. Percio' le lavoratrici ultracinquantacinquenni, che hanno preferito la continuazione del rapporto di lavoro, non possono rientrare nella previsione della norma impugnata, limitata alle donne di eta' compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, dopo i quali non e' piu' configurabile per esse un'anticipazione del pensionamento di vecchiaia con accredito figurativo dei contributi corrispondenti agli anni mancanti al raggiungimento dell'eta' pensionabile (cfr. sentenza n. 404 del 1993).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 1994. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0917