N. 297 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Allievi di corsi - Infortunio per
 motivi   privati   -  Dimissioni  dal  Corpo  senza  possibilita'  di
 frequentare il Corso successivo - Ragionevolezza del trattamento piu'
 favorevole per l'allievo assente  per  causa  connessa  all'attivita'
 addestrativa - Non fondatezza.
 
 (D.-L.  4  agosto  1987,  n.  325, art. 4, primo comma, lett.   d), e
 quinto comma, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
 lett.  D)  e  comma  5,  del  decreto-legge  4  agosto  1987,  n. 325
 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
 di Stato e provvedimenti urgenti a favore  del  Corpo  nazionale  dei
 vigili  del  fuoco),  convertito  in  legge  30 ottobre 1987, n. 402,
 promosso con ordinanza  emessa  il  2  dicembre  1993  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto  da
 Magalotti Rocco contro il Ministero degli Interni, iscritta al n.  84
 del  registro  ordinanze  1994  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.
    Visto l'atto di costituzione di Magalotti Rocco nonche' l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
 Cesare Ruperto;
    Uditi  l'avv.  Enrico  Bastreri  per  Magalotti Rocco e l'Avvocato
 dello Stato Mario Imponente  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  T.A.R.  della  Liguria  era  stato  adito  da un agente
 ausiliario della Polizia di Stato, il quale, ammesso a frequentare il
 corso di perfezionamento al termine del quale sarebbe divenuto agente
 in prova di P.S., si era  infortunato  prima  dell'inizio  del  corso
 stesso,  mentre  era in licenza, "partecipando ad un torneo di calcio
 di quartiere". Essendo dall'infortunio derivata un'assenza  superiore
 a  30 giorni, l'agente ausiliario, con il provvedimento del Ministero
 dell'Interno impugnato dinanzi al T.A.R., era stato dimesso dal corso
 e dal servizio.
    Il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento  nella  parte
 in  cui  non  consentiva  al ricorrente la partecipazione ad un corso
 successivo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-
 legge  4  agosto  1987,  n.  325 (Disciplina temporanea dei corsi per
 l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti  urgenti  a
 favore  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) convertito in legge
 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del
 corso  in  argomento,  dimesso  per  assenza  prolungata  dovuta   ad
 infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo,
 con conseguente impossibilita' di frequentare il corso successivo.
    Osserva  il  giudice  remittente  che  la norma impugnata consente
 all'allievo  infortunatosi  (o  che  abbia  contratto  un'infermita')
 durante  il  corso,  e  piu'  precisamente  nello  svolgimento di una
 esercitazione tecnico-pratica, un'assenza di 40 giorni, prevedendo la
 dimissione dal corso di addestramento ma non dal Corpo di  P.S.  (con
 diritto di partecipare al corso successivo).
    Parimenti,  per  le allieve di sesso femminile e' fatta salva - in
 caso  di  assenza  per  maternita'  -  la  partecipazione  al   corso
 successivo al periodo di astensione obbligatoria.
    Dal confronto con tali situazioni si evidenzierebbe una disparita'
 di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso  per  la
 declaratoria  d'infondatezza, richiamando anzitutto la disciplina che
 esclude potersi desumere  da  una  normativa  di  maggior  favore  il
 termine  di  riferimento utile per impugnare la previsione generale e
 rilevando, in secondo luogo, l'oggettiva differenza delle  situazioni
 poste a confronto.
    3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte
 privata   insistendo   sugli   accennati   profili   d'illegittimita'
 costituzionale, in  quanto  l'infortunio  occorso  fuori  servizio  e
 quello   intervenuto   durante  un'esercitazione  pratica  del  corso
 sarebbero entrambi eventi incolpevoli, ma solo all'assenza  derivante
 dal primo e' collegata la dimissione dal Corpo.
    Nell'imminenza  dell'udienza  la parte ha depositato una ulteriore
 memoria sottolineando la rilevanza della  questione,  poiche'  l'atto
 impugnato  era  stato  dal  T.A.R.  sospeso in attesa della decisione
 della  Corte  (ed  escludendo   quindi   che   il   relativo   potere
 giurisdizionale si fosse esaurito).
                        Considerato in diritto
    1.   -   Il   T.A.R.  della  Liguria  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5,
 del decreto-legge 4 agosto 1987,  n.  325,  convertito  in  legge  30
 ottobre  1987,  n.  402, nella parte in cui prevede che l'allievo del
 corso per agente di P.S. in prova,  dimesso  per  assenza  prolungata
 oltre  i  trenta  giorni  -  dovuta  ad infortunio occorso per motivi
 privati  -  venga  dimesso  anche  dal  Corpo  senza  possibilita' di
 frequentare il corso successivo.
    Tale opportunita' - osserva il giudice remittente -  e'  viceversa
 concessa  in  altre  ipotesi  che, confrontate con quella oggetto del
 giudizio a quo, evidenzierebbero una disparita' di trattamento lesiva
 del principio di eguaglianza.
    2. - La questione non e' fondata.
    Le situazioni assunte quali tertia comparationis sono riferibili a
 posizioni  sostanziali  del  tutto  diverse  da  quella  dedotta  nel
 giudizio  in  corso  dinanzi  al  T.A.R.  della  Liguria.  Infatti la
 previsione di un trattamento piu' favorevole  per  l'allievo  che  si
 assenti  per  una causa connessa all'attivita' addestrativa, trova la
 sua logica spiegazione nel riconoscimento del nesso tra infermita'  e
 servizio. Sicche' e' del tutto razionale, anzi dovuta, la garanzia di
 partecipazione ad un altro corso.
    Il  caso  dell'allieva  che  si  assenti per gravidanza e' in modo
 cosi' evidente riconducibile alla speciale tutela  della  maternita',
 che non e' neppure prospettabile come termine di paragone.
    La  dedotta  violazione  del principio di eguaglianza resta quindi
 esclusa in ragione  dell'ontologica  differenza  tra  le  fattispecie
 poste  a  confronto,  riconducibili  a principi del tutto diversi tra
 loro.
    Per altro verso, puo' conclusivamente rilevarsi come la previsione
 de qua risulti del tutto  coerente  con  il  sistema  transitorio  di
 reclutamento  del  personale proveniente dai contingenti di leva, che
 appare opportunamente  caratterizzato  da  un'ampia  discrezionalita'
 dell'Amministrazione nella selezione degli aspiranti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4  agosto
 1987,  n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli
 della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti  a  favore  del  Corpo
 nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987,
 n.  402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
                        Il presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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