N. 297 SENTENZA 4 - 13 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Allievi di corsi - Infortunio per motivi privati - Dimissioni dal Corpo senza possibilita' di frequentare il Corso successivo - Ragionevolezza del trattamento piu' favorevole per l'allievo assente per causa connessa all'attivita' addestrativa - Non fondatezza. (D.-L. 4 agosto 1987, n. 325, art. 4, primo comma, lett. d), e quinto comma, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402). (Cost., art. 3).(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Magalotti Rocco contro il Ministero degli Interni, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di costituzione di Magalotti Rocco nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avv. Enrico Bastreri per Magalotti Rocco e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Il T.A.R. della Liguria era stato adito da un agente ausiliario della Polizia di Stato, il quale, ammesso a frequentare il corso di perfezionamento al termine del quale sarebbe divenuto agente in prova di P.S., si era infortunato prima dell'inizio del corso stesso, mentre era in licenza, "partecipando ad un torneo di calcio di quartiere". Essendo dall'infortunio derivata un'assenza superiore a 30 giorni, l'agente ausiliario, con il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato dinanzi al T.A.R., era stato dimesso dal corso e dal servizio. Il giudice a quo, dopo aver sospeso il provvedimento nella parte in cui non consentiva al ricorrente la partecipazione ad un corso successivo, ha sollevato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto- legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso in argomento, dimesso per assenza prolungata dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo, con conseguente impossibilita' di frequentare il corso successivo. Osserva il giudice remittente che la norma impugnata consente all'allievo infortunatosi (o che abbia contratto un'infermita') durante il corso, e piu' precisamente nello svolgimento di una esercitazione tecnico-pratica, un'assenza di 40 giorni, prevedendo la dimissione dal corso di addestramento ma non dal Corpo di P.S. (con diritto di partecipare al corso successivo). Parimenti, per le allieve di sesso femminile e' fatta salva - in caso di assenza per maternita' - la partecipazione al corso successivo al periodo di astensione obbligatoria. Dal confronto con tali situazioni si evidenzierebbe una disparita' di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, richiamando anzitutto la disciplina che esclude potersi desumere da una normativa di maggior favore il termine di riferimento utile per impugnare la previsione generale e rilevando, in secondo luogo, l'oggettiva differenza delle situazioni poste a confronto. 3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte privata insistendo sugli accennati profili d'illegittimita' costituzionale, in quanto l'infortunio occorso fuori servizio e quello intervenuto durante un'esercitazione pratica del corso sarebbero entrambi eventi incolpevoli, ma solo all'assenza derivante dal primo e' collegata la dimissione dal Corpo. Nell'imminenza dell'udienza la parte ha depositato una ulteriore memoria sottolineando la rilevanza della questione, poiche' l'atto impugnato era stato dal T.A.R. sospeso in attesa della decisione della Corte (ed escludendo quindi che il relativo potere giurisdizionale si fosse esaurito). Considerato in diritto 1. - Il T.A.R. della Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni - dovuta ad infortunio occorso per motivi privati - venga dimesso anche dal Corpo senza possibilita' di frequentare il corso successivo. Tale opportunita' - osserva il giudice remittente - e' viceversa concessa in altre ipotesi che, confrontate con quella oggetto del giudizio a quo, evidenzierebbero una disparita' di trattamento lesiva del principio di eguaglianza. 2. - La questione non e' fondata. Le situazioni assunte quali tertia comparationis sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse da quella dedotta nel giudizio in corso dinanzi al T.A.R. della Liguria. Infatti la previsione di un trattamento piu' favorevole per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attivita' addestrativa, trova la sua logica spiegazione nel riconoscimento del nesso tra infermita' e servizio. Sicche' e' del tutto razionale, anzi dovuta, la garanzia di partecipazione ad un altro corso. Il caso dell'allieva che si assenti per gravidanza e' in modo cosi' evidente riconducibile alla speciale tutela della maternita', che non e' neppure prospettabile come termine di paragone. La dedotta violazione del principio di eguaglianza resta quindi esclusa in ragione dell'ontologica differenza tra le fattispecie poste a confronto, riconducibili a principi del tutto diversi tra loro. Per altro verso, puo' conclusivamente rilevarsi come la previsione de qua risulti del tutto coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, che appare opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalita' dell'Amministrazione nella selezione degli aspiranti.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. D) e comma 5, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito in legge 30 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal T.A.R. della Liguria con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0918