N. 300 ORDINANZA 4 - 13 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale  -  Divieto  di  custodia  in  carcere  -  Presunta
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  atteso  l'ingiustificato
 diverso  regime  riservato  agli  ammalati  di  A.I.D.S.  rispetto ai
 portatori di patologie altrettanto gravi -  Identica  questione  gia'
 dichiarata  non  fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  210/1994 -
 Insussistenza  della  compromissione  delle  esigenze  di   sicurezza
 collettiva - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 286- bis).
 
 (Cost., artt. 2 e 3).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del
 codice di procedura penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  24
 gennaio  1994  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari presso il
 Tribunale di Pisa  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Musumeci
 Silvio,  iscritta  al n. 143 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale   di   Pisa   ha   sollevato   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 286- bis del  codice  di  procedura  penale,
 deducendo,  per un verso, la violazione del principio di uguaglianza,
 atteso l'ingiustificato diverso regime  che  sarebbe  riservato  agli
 ammalati  di  AIDS  rispetto  ai  portatori  di patologie altrettanto
 gravi, e, sotto  altro  profilo,  la  violazione  dell'art.  2  della
 Costituzione,  giacche'  il  divieto di custodia in carcere stabilito
 per tali  soggetti  comprometterebbe  le  esigenze  di  tutela  della
 collettivita';
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 210 del 1994, ha
 dichiarato non fondata l'identica questione in riferimento all'art. 3
 della Costituzione e che il giudice a quo non prospetta  al  riguardo
 argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati;
      che  la  dedotta  compromissione  delle  esigenze  di  sicurezza
 collettiva deve ritenersi nella specie insussistente, considerato che
 nei confronti delle persone affette da AIDS possono disporsi tutte le
 misure diverse dalla custodia in  carcere  e,  quindi,  anche  quella
 custodiale   degli   arresti   domiciliari,   con   l'aggiunta  delle
 prescrizioni e cautele che  le  esigenze  del  singolo  caso  possono
 consigliare;
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 286- bis del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal
 Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di  Pisa  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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