N. 306 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Amnistia,  indulto  e  grazia  -  Condono  fiscale  - Composizione di
 pendenze tributarie in via  amministrativa  -  Divieto  di  beneficio
 dell'amnistia   per  periodi  d'imposta  non  definibili  secondo  le
 disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre  1991,  n.  413  -
 Richiesta  di  intervento  additivo  da  parte  della  Corte volto ad
 stendere la portata dell'amnistia - Inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 del  d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati
 tributari), promosso con  ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1993  dal
 Tribunale  di  Genova  nel  procedimento penale a carico di De Pietro
 Rocco, iscritta al n. 761 del registro ordinanze  1993  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'11  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari.
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -  Con  ordinanza  dell'11 ottobre 1993 (R.O. 761 del 1993),
 emessa nel corso di un procedimento penale  a  carico  di  De  Pietro
 Rocco, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992,  n.  23,  nella
 parte  in cui non consente a coloro che abbiano gia' composto, in via
 amministrativa,  pendenze   tributarie   in   forza   di   precedenti
 provvedimenti  di condono, "di beneficiare dell'amnistia, per periodi
 d'imposta non definibili secondo le disposizioni del titolo VI  della
 legge 30 dicembre 1991, n. 413".
    Premette  il  remittente  che l'imputato si e' avvalso del condono
 tributario previsto dall'art. 8 del decreto-legge  n.  83  del  1991,
 convertito nella legge n. 154 del 1991, per "violazioni tributarie di
 tipo  formale  relative all'anno 1990", riconducibili alle previsioni
 dell'art.  1,  sesto  comma,  del  decreto-legge  n.  429  del  1982,
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n. 516 del 1982 (come
 modificato dalla legge n. 154 del 1991), fermi restando  gli  effetti
 penali  della  compiuta  violazione, punita con eguale sanzione anche
 sotto il vigore della gia' menzionata legge n. 154 del 1991.
    In  relazione  a  cio',  l'ordinanza  assume  una  disparita'   di
 trattamento,  priva  di  giustificazione, tra chi ha definito in sede
 amministrativa pendenze tributarie prima dell'entrata in  vigore  del
 d.P.R.  20  gennaio  1992,  n.  23, senza conseguire l'estinzione del
 reato, e chi, invece, avvalendosi delle disposizioni della  legge  n.
 413  del  1991,  ha  composto  in  epoca  successiva  dette pendenze,
 fruendo, cosi', dell'amnistia.
    1.2. - E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Rilevato
 che "l'ordinanza di rinvio non e' chiaramente comprensibile", per non
 essere  resi  espliciti  "il  reato oggetto del processo" nonche' "la
 ragione della esclusione della amnistiabilita'", e supponendo che "il
 Tribunale dovesse pronunziarsi su di una violazione di tipo formale",
 l'Avvocatura osserva che, nella  specie,  l'esclusione  dall'amnistia
 del   reato  su  cui  il  giudice  remittente  deve,  verosimilmente,
 pronunziarsi discende non dall'avere  l'imputato  usufruito,  per  le
 sanzioni  amministrative,  del  beneficio  (c.d.  minicondono) di cui
 all'art. 8 del decreto-legge n. 83 del 1991, bensi' dalla circostanza
 che detta violazione non e' riconducibile ad alcuna delle ipotesi  di
 reato  alle  quali  l'art.  1  del d.P.R. n. 23 del 1992 ricollega la
 possibilita' di fruire del provvedimento di clemenza.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte e' chiamata a stabilire se l'art.  1,  primo  comma,
 del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, violi l'art. 3 della Costituzione,
 nella  parte  in  cui  non consente, a coloro che si siano avvalsi di
 precedenti provvedimenti di condono,  di  beneficiare  dell'amnistia,
 per  periodi  di  imposta  non definibili secondo le disposizioni del
 titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
    Il giudice remittente, chiamato in sede  penale  a  giudicare  una
 violazione  tributaria  sanzionata  dall'art.  1,  sesto  comma,  del
 decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con  modificazioni,  nella
 legge  n.  516  del  1982, assume l'illegittimita' della disposizione
 impugnata, in quanto  la  stessa  discriminerebbe  coloro  che  hanno
 sanato  in  sede  amministrativa  le pendenze tributarie in base alle
 disposizioni di cui all'art. 8 del  decreto-legge  n.  83  del  1991,
 senza  conseguire  il beneficio dell'estinzione del reato, rispetto a
 coloro che, invece, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 413
 del 1991, hanno definito in epoca successiva dette pendenze,  potendo
 fruire dell'amnistia prevista per l'appunto dalla norma impugnata.
    2.  -  Va  premesso,  quanto  all'individuazione  dell'oggetto del
 processo a quo, ai fini del controllo della rilevanza della  proposta
 questione,  che puo' ritenersi sufficiente il richiamo dell'ordinanza
 all'art.  1,  sesto  comma,  del  decreto-legge  n.  429  del   1982,
 convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.
    La  questione  e'  da ritenere, tuttavia, inammissibile, in quanto
 viene richiesto alla Corte un intervento additivo volto ad  estendere
 la  portata dell'amnistia prevista dal d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23,
 si' da ricomprendervi accanto alle pendenze tributarie  definite,  in
 via amministrativa, alla stregua delle disposizioni di cui alla legge
 n. 413 del 1991, anche quelle che avevano formato oggetto del condono
 fiscale previsto dal precedente decreto-legge n. 83 del 1991.
    In   proposito,   e'   sufficiente   rammentare   il   consolidato
 orientamento di questa Corte secondo il quale, in sede di giudizio di
 legittimita' costituzionale, non sono consentiti interventi volti  ad
 ampliare  la  sfera  di applicabilita' dei provvedimenti di amnistia,
 dal momento che la determinazione di un siffatto ambito  e'  rimessa,
 sulla  base  del  precetto contenuto nell'art. 79 della Costituzione,
 all'esclusiva competenza del legislatore (da ultimo, ordinanza n. 452
 del 1993).
    Non va, d'altro canto, ignorata  l'altra  affermazione,  del  pari
 desumibile  dalla  giurisprudenza  della  Corte,  secondo la quale la
 differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite,  rispetto
 a  quelle  ancora  pendenti,  non  puo', in linea generale, reputarsi
 lesiva del  principio  di  eguaglianza  (sentenza  n.  32  del  1976;
 ordinanza n. 539 del 1987).
    3. - Le esposte considerazioni esimono la Corte dall'affrontare la
 questione  prospettata nella memoria dell'Avvocatura dello Stato, con
 conclusioni  peraltro  negative,  della  possibilita'   o   meno   di
 ricondurre la fattispecie all'esame del giudice a quo ad uno dei casi
 contemplati  dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente,
 della facolta' o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la
 definizione della pendenza ai sensi del precedente  decreto-legge  n.
 83  del  1991,  del procedimento di condono fiscale e del conseguente
 beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R.  20
 gennaio 1992, n. 23 e della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Trattasi,
 infatti,  di  questione  di  carattere  interpretativo, che esula dal
 thema decidendum e dal sindacato  di  costituzionalita'  della  norma
 impugnata,  nei  termini  in  cui  esso e' stato rimesso all'esame di
 questa Corte.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1,  primo  comma,  del  d.P.R.  20  gennaio  1992,  n.  23
 (Concessione   di   amnistia   per  reati  tributari)  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  con  l'ordinanza   in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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