N. 309 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Trasporto  -  Regione  Abruzzo - Disavanzo delle aziende di trasporto
 pubblico locale - Copertura finanziaria - Delibera 22 febbraio 1994 -
 Intervento  di  delibera  legislativa  in  data  29  marzo   1994   -
 Sostituzione  della  disciplina  contenuta nella delibera impugnata -
 Cessazione della materia del contendere
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5  della  legge
 della  Regione  Abruzzo  riapprovata  il 22 febbraio 1994, avente per
 oggetto: "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle
 aziende di trasporto  pubblico  locale",  promosso  con  ricorso  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, notificato il 18 marzo 1994,
 depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n.  32  del
 registro ricorsi 1994;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con ricorso
 notificato il 18 marzo 1994 e depositato il 24 marzo  successivo,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei confronti
 della legge della Regione Abruzzo riapprovata  con  delibera  del  22
 febbraio  1994,  avente  il  titolo  "Intervento  finanziario  per la
 copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale".
    Dopo aver premesso che la legge impugnata era stata riapprovata  a
 maggioranza  assoluta a seguito del rinvio governativo, il ricorrente
 osserva che l'ultimo  testo  legislativo  deliberato  non  si  adegua
 interamente  ai  rilievi  formulati  dal  Governo.  Infatti, la norma
 finanziaria non sarebbe stata modificata nel senso  comportato  dalle
 censure  governative,  volte  a  segnalare l'omessa assicurazione dei
 mezzi di copertura delle spese derivanti dall'ammortamento dei  mutui
 decennali che la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre in vista
 del  ripiano  dei  disavanzi  di esercizio delle aziende di trasporto
 pubblico locale, relativamente agli esercizi successivi al  1993  del
 bilancio pluriennale 1993/1995.
    Pertanto,  il  Presidente del Consiglio ha chiesto la pronuncia di
 incostituzionalita'  e  l'annullamento  dell'art.   5   della   legge
 impugnata   e,   conseguentemente,   dell'intero  testo  legislativo,
 adducendo  la  violazione  dell'art.  81   della   Costituzione,   in
 riferimento  all'art.  1 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi
 fondamentali e norme  di  coordinamento  in  materia  di  bilancio  e
 contabilita' delle regioni).
    La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio.
    2.   -   Con   atto   successivo,   il   ricorrente,   dando  atto
 dell'approvazione, avvenuta il 29 marzo 1994 a maggioranza  assoluta,
 di  una  ulteriore  delibera  legislativa  disciplinante  la medesima
 materia, intitolata  "Interventi  finanziari  per  la  copertura  dei
 disavanzi  delle  aziende di trasporto pubblico locale", ha affermato
 che, in conseguenza di quest'ultima delibera, risulterebbero emendate
 le  illegittimita'  costituzionali  denunciate  nel  ricorso  ed  ha,
 pertanto,  richiesto  che  sia dichiarata la cessazione della materia
 del contendere.
                        Considerato in diritto
    Con delibera legislativa riapprovata  a  maggioranza  assoluta  in
 data  29  marzo  1994,  intitolata  "Intervento  finanziario  per  la
 copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico  locale",
 la  Regione  Abruzzo  ha  sostituito  la  disciplina  contenuta nella
 delibera impugnata, inserendo  una  norma  di  copertura  finanziaria
 conforme  alle  esigenze  fatte  valere  con le censure contenute nel
 rinvio governativo e ribadite nel ricorso in esame.
    Pertanto, la delibera impugnata si intende implicitamente revocata
 e di conseguenza  va  accolta,  in  conformita'  alla  giurisprudenza
 costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 236 del 1988, 94
 del 1991 e 206 del 1993), la richiesta della parte ricorrente che sia
 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
 cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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