N. 309 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Trasporto - Regione Abruzzo - Disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale - Copertura finanziaria - Delibera 22 febbraio 1994 - Intervento di delibera legislativa in data 29 marzo 1994 - Sostituzione della disciplina contenuta nella delibera impugnata - Cessazione della materia del contendere(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 22 febbraio 1994, avente per oggetto: "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 marzo 1994, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1994; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il ricorrente; Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 marzo 1994 e depositato il 24 marzo successivo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge della Regione Abruzzo riapprovata con delibera del 22 febbraio 1994, avente il titolo "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale". Dopo aver premesso che la legge impugnata era stata riapprovata a maggioranza assoluta a seguito del rinvio governativo, il ricorrente osserva che l'ultimo testo legislativo deliberato non si adegua interamente ai rilievi formulati dal Governo. Infatti, la norma finanziaria non sarebbe stata modificata nel senso comportato dalle censure governative, volte a segnalare l'omessa assicurazione dei mezzi di copertura delle spese derivanti dall'ammortamento dei mutui decennali che la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre in vista del ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, relativamente agli esercizi successivi al 1993 del bilancio pluriennale 1993/1995. Pertanto, il Presidente del Consiglio ha chiesto la pronuncia di incostituzionalita' e l'annullamento dell'art. 5 della legge impugnata e, conseguentemente, dell'intero testo legislativo, adducendo la violazione dell'art. 81 della Costituzione, in riferimento all'art. 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle regioni). La Regione Abruzzo non si e' costituita in giudizio. 2. - Con atto successivo, il ricorrente, dando atto dell'approvazione, avvenuta il 29 marzo 1994 a maggioranza assoluta, di una ulteriore delibera legislativa disciplinante la medesima materia, intitolata "Interventi finanziari per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale", ha affermato che, in conseguenza di quest'ultima delibera, risulterebbero emendate le illegittimita' costituzionali denunciate nel ricorso ed ha, pertanto, richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto Con delibera legislativa riapprovata a maggioranza assoluta in data 29 marzo 1994, intitolata "Intervento finanziario per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale", la Regione Abruzzo ha sostituito la disciplina contenuta nella delibera impugnata, inserendo una norma di copertura finanziaria conforme alle esigenze fatte valere con le censure contenute nel rinvio governativo e ribadite nel ricorso in esame. Pertanto, la delibera impugnata si intende implicitamente revocata e di conseguenza va accolta, in conformita' alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 236 del 1988, 94 del 1991 e 206 del 1993), la richiesta della parte ricorrente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0927