N. 310 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Istruttori di attivita' subacquee - I.N.A.I.L. - Corresponsione di rendita per infortunio - Mancata inclusione, nell'elenco delle persone assicurate, dei lavoratori autonomi che esercitino una delle attivita' indicate nell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn. 158 e 476 del 1987) - Disomogeneita' delle categorie messe a raffronto - Discrezionalita' legislativa - Auspicabilita' dell'eliminazione di incongruenze e lacune circa la tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in ipotesi di attivita' esposte a rischio - Non fondatezza - Inammissibilita'. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di costituzione di Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ghelia Maria, in cui la ricorrente, istruttrice subacquea presso il "Centro Pesciolino Sub" di Caprioli, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione della rendita per l'infortunio alla stessa occorso a seguito di baritrauma midollare, evento verificatosi nello svolgimento dell'attivita' di cui sopra, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 25 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non in- clude nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che esercitino una delle attivita' indicate nell'art. 1 dello stesso d.P.R. Sostiene il giudice a quo che trattasi nella specie di lavoratrice sicuramente definibile autonoma, essendo la stessa unica titolare della scuola nella quale svolgeva altresi' la funzione di istruttrice: ne' e' possibile ricomprendere detta fattispecie tra gli "insegnanti ( ..) delle scuole e di istituti di istruzione ( ..) e gli addetti alle esperienza ed esercitazioni tecnico pratiche o di lavoro", in quanto l'attivita' di insegnamento di cui trattasi e' finalizzata "non gia' alla acculturazione e alla valorizzazione professionale, ma al diletto, come nelle ipotesi di attivita' sportive". Precisa inoltre il giudice rimettente che l'infortunio e' sicuramente occorso nell'ambito della attivita' professionale della ricorrente (donde la non controversa rilevanza della questione di legittimita' costituzionale), mentre l'esclusione della tutela assicurativa predisposta dal testo unico richiamato va rilevata in base al disposto dell'art. 4 del medesimo testo unico. Benche' questa Corte - rileva il giudice rimettente - si sia gia' pronunciata in ordine all'esclusione dall'area di tutela in oggetto di determinate categorie di lavoratori (soci di cooperative agricole e commercianti), la questione in esame appare non manifestamente infondata, in base alla irrazionale disparita' di trattamento che verrebbe a configurarsi tra i lavoratori autonomi tout court ed i soci delle societa', di cui al punto 7 dello stesso art. 4, che esercitino comunque attivita' manuale nelle societa' stesse. 2. - Si e' costituita Maria Ghelia, invocando l'accoglimento della questione. Richiamando alcune pronunce di questa Corte, la parte sostiene l'illegittimita' costituzionale dell'esclusione dalla tutela di cui al testo unico del lavoratore che, pur svolgendo attivita' manuale con esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni protette ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non e' soggetto al vincolo di subordinazione: infatti, allorche' la prestazione implichi una attivita' manuale e concorrano le condizioni previste dal richiamato art. 1, tanto i lavoratori autonomi quanto quelli subordinati sono esposti al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria. Nel caso di specie ricorrerebbero le condizioni per l'estensione teste' indicata, trattandosi - in quanto istruttrice subacquea - di "esercitazioni pratiche" ritenute pericolose dal n. 28 dell'art. 1 del testo unico ed anche, comportando tali esercitazioni l'immersione in acqua, di attivita' pericolose in virtu' del disposto del n. 12 del medesimo art. 1, relativo alla attivita' degli addetti alla pesca esercitata con navi o galleggianti ovvero mediante immersione. 3. - Si e' costituito l'INAIL, concludendo nel senso dell'inammissibilita'ovvero del rigetto della questione. Il fatto che il testo unico in oggetto tuteli unicamente i lavoratori subordinati e soltanto in via di eccezione alcuni lavoratori autonomi non comporta, a giudizio dell'INAIL, contrasto con l'art. 3 della Costituzione, stante la diversita' di situazione oggettiva e soggettiva tra le varie categorie di lavoratori. Anche il contrasto con l'art. 38 non sussisterebbe, in quanto il diritto dei lavoratori "a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non esclude che il legislatore discrezionalmente possa prevedere forme diverse di previdenza sociale per determinate categorie di lavoratori. Osserva d'altra parte l'INAIL che estendere la tutela assicurativa a tutti i lavoratori autonomi significherebbe "abbattere i cardini di tutta la normativa del testo unico delle disposizioni di legge contro gli infortuni sul lavoro". 4. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' ovvero la non fondatezza della questione. Richiamando alcune decisioni di questa Corte, la difesa erariale ritiene che l'ampliamento dell'area dei lavoratori che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalita' seppure tecnica del legislatore, comportando detto ampliamento anche valutazioni di natura finanziaria e relative al carico contributivo. 5. - In prossimita' dell'udienza hanno presentato ulteriori memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le conclusioni di cui sopra. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Torino dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non in- clude nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che esercitino una delle attivita' indicate nell'art. 1 dello stesso d.P.R. Dalla motivazione dell'ordinanza si deducono due profili di ritenuta illegittimita' costituzional: da un lato la disparita' di trattamento tra la categoria dei lavoratori autonomi e quella di cui al n. 7 dell'art. 4, primo comma; d'altro canto, la supposta irrazionalita' della disciplina rispetto al contesto complessivo disegnato dall'art. 4, come interpretato ed esteso da questa Corte. 2. - Con riguardo al primo profilo, la questione non e' fondata. Va premesso che il sistema previdenziale vigente in Italia in relazione agli infortuni non e' ispirato al criterio-base della piena socializzazione del rischio, nemmeno per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ed invero, il d.P.R. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operativita', in tema di assicurazione per infortuni, sia in relazione all'aspetto oggettivo, sia con limitazioni di ordine soggettivo. L'art. 1 elenca infatti una serie di "attivita' protette", tra le quali rilevanti ai fini della presente decisione sono la "pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle" (n. 12), nonche' (n. 28) lo "svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4" (e cioe' l'insegnamento in determinate scuole). Con riguardo all'attivita' concretamente svolta, questa Corte ha ripetutamente sottolineato "la centralita' dell'esposizione al rischio" e "la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente con- siderate, siano esposti allo stesso rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette" (sentenze n. 98 del 1990; 137 del 1989; 476 del 1987; 256 del 1986; 221 del 1985). Non puo' negarsi, tuttavia, che l'elemento obiettivo, anche se centrale nell'impostazione del sistema, vada integrato con quello soggettivo, regolato dal testo unico nel Capo III, relativo - appunto - alle "persone assicurate". Sulla base di tale elemento, puo' trarsi la considerazione generale che il legislatore ha operato in forza di una ratio sufficientemente precisa, realizzando una tutela a favore delle categorie piu' deboli di lavoratori, con tendenziale preferenza per i lavoratori subordinati: tale scelta e' apparsa a questa Corte ragionevole in quanto in dette ipotesi l'infortunio incide per il dipendente direttamente sul salario, unico mezzo di sussistenza, per cui si e' ritenuto "giusto e necessario che ad esso salario si sostituisse l'indennita' per tutta la durata dell'inabilita' temporanea assoluta" (sentenza n. 221 del 1985). 3. - Oltre alla categoria dei lavoratori subordinati, il legislatore ha disciplinato l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per altre categorie, tra le quali meritano in questa sede di essere menzionate, per contiguita' alla presente fattispecie, quelle degli "artigiani che prestano abitualmente opera manuale" (art. 4, n. 3), degli "insegnanti e degli alunni delle scuole o istituti di istruzione ( ..) anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro" (n. 5); i "soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa' ( ..) i quali prestino opera manuale" (n. 7). Va anche ricordato che la portata di quest'ultima norma e' stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui non comprende anche la categoria degli associati che svolgano attivita' manuale nell'ambito delle associazioni in partecipazione (sentenza n. 382 del 1992); mentre il n. 6 dello stesso articolo e' stato caducato nella parte in cui non prevedeva identica tutela a favore dei familiari che prestano lavoro manuale nell'impresa familiare prevista dall'art. 230- bis del codice civile (sentenza n. 476 del 1987). Peraltro, questa Corte ha ritenuto non contrastante con i parametri costituzionali invocati la esclusione dall'ambito dell'assicurazione obbligatoria di cui al citato testo unico dei soci delle cooperative agricole di lavoro (sentenza n. 221 del 1985) e dei commercianti (sentenza n. 158 del 1987). 4. - All'interno del quadro cosi' delineato va collocata la presente questione di legittimita' costituzionale, con la quale il giudice a quo lamenta l'irrazionale disparita' di trattamento (con conseguente sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione), quanto alla tutela assicurativa anti-infortunistica obbligatoria, rispetto alla categoria dei soci della societa' di ogni tipo (ed ipotesi ad esse assimilate), di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, della categoria di lavoratori di cui alla fattispecie al suo esame, nella quale, pur mancando una societa', sussiste comunque un lavoro manuale - consistente nello svolgimento dell'attivita' di istruttrice subacquea - peraltro svolto in situazione di autonomia, essendo la "lavoratrice" anche l'unico titolare della scuola. Al riguardo, va anzitutto escluso che le situazioni poste a raffronto siano effettivamente equiparabili quanto al profilo che interessa, dal momento che nell'ipotesi dei soci (e delle posizioni assimilabili dei partecipi familiari e degli associati) sono presenti entrambi gli elementi previsti in via generale. Da una parte vi e' infatti lo svolgimento di attivita' manuale - spesso prevalente rispetto alla quota di partecipazione all'attivita' imprenditoriale -, dall'altra tale lavoro e' prestato all'interno di un rapporto che puo' definirsi di parasubordinazione rispetto all'altro soggetto datore di lavoro: societa', impresa familiare o associazione. Diversa e' pertanto la situazione di cui al caso di specie, nel quale l'istruttrice subacquea risulta l'unica titolare della ditta individuale, e non e' pertanto configurabile in alcuna misura l'elemento della subordinazione del rapporto di lavoro. Sotto questo aspetto, quindi, le categorie poste a raffronto non possono dirsi omogenee, e pertanto, sulla base del costante insegnamento di questa Corte, non e' ravvisabile una irrazionale disparita' di trattamento. 5. - Accanto alla questione sin qui esaminata e risolta, viene prospettata dall'ordinanza di rimessione una ulteriore questione di legittimita' costituzionale: se l'esclusione dei lavoratori autonomi che svolgono attivita' ritenute pericolose (ai sensi dell'art. 1 del testo unico) dalla legge sull'assicurazione anti-infortunistica obbligatoria non sia irragionevole, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, a fronte del contesto normativo disegnato da una serie di disposizioni. Tra queste, va segnalata quella che prevede la tutela assicurativa obbligatoria per gli artigiani (art. 4, primo comma, n. 3), nonche' per coloro che siano addetti alla pesca (art. 1, terzo comma, n. 12). Anche altre disposizioni, contenute in atti diversi dal testo unico, prevedono forme di assicurazione obbligatoria (non presso l'I.N.A.I.L., ma presso altre Casse di previdenza) contro i danni da infortuni subiti dagli sportivi iscritti alla Federazione aderenti od affiliate al C.O.N.I., ovvero alle organizzazioni sorvegliate dallo stesso ente (art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91; d.P.R. 1 luglio 1952, n. 1451). 6. - Tale questione e' inammissibile. Il sistema normativo, da ultimo sommariamente indicato, pone in luce che la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze e lacune difficilmente giusticabili in base a ragioni obiettive, spe- cie in ipotesi di attivita' esposte al rischio di infortuni (oltre alla categoria di cui al caso di specie potrebbero menzionarsi, ad esempio, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri sport e giochi) svolte da soggetti non qualificabili come lavoratori dipendenti, ne' appartenenti a societa' o altre organizzazioni, la cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse alla loro volontaria previdenza. Tuttavia, come in passato gia' affermato da questa Corte (sent. n. 158 del 1987), in riferimento alla tutela assicurativa per i commercianti, la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la portata dell'assicurazione obbligatoria prevista di norma a tutela dei lavoratori subordinati rientra nella discrezionalita' del legislatore, cui spetta scegliere "i tempi, le circostanze, i modi e i mezzi della tutela per l'evoluzione delle situazioni" di carattere previdenziale (sent. n. 221 del 1985).
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0928