N. 310 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Istruttori  di  attivita'  subacquee  -
 I.N.A.I.L. - Corresponsione  di  rendita  per  infortunio  -  Mancata
 inclusione,  nell'elenco  delle  persone  assicurate,  dei lavoratori
 autonomi che esercitino una delle attivita' indicate nell'art.  1 del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Richiamo alla  giurisprudenza  della
 Corte  (cfr.  sentenze nn. 158 e 476 del 1987) - Disomogeneita' delle
 categorie  messe  a  raffronto  -  Discrezionalita'   legislativa   -
 Auspicabilita'  dell'eliminazione  di  incongruenze e lacune circa la
 tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul  lavoro  in
 ipotesi   di   attivita'   esposte  a  rischio  -  Non  fondatezza  -
 Inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30
 giugno  1965,  n.  1124   (Testo   unico   delle   disposizioni   per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il  25  giugno
 1993  dal  Pretore  di  Torino  nel  procedimento civile vertente tra
 Ghelia  Maria  e  l'I.N.A.I.L.,  iscritta  al  n.  472  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Ghelia Maria e l'I.N.A.I.L.,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore
 Fernando Santosuosso;
    Uditi  l'avv.  Vittorio  Lai  per  l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
 Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento promosso da Ghelia Maria, in cui
 la ricorrente, istruttrice subacquea  presso  il  "Centro  Pesciolino
 Sub" di Caprioli, chiedeva la condanna dell'INAIL alla corresponsione
 della  rendita  per  l'infortunio  alla  stessa  occorso a seguito di
 baritrauma   midollare,   evento   verificatosi   nello   svolgimento
 dell'attivita'  di  cui  sopra,  il  Pretore di Torino, con ordinanza
 emessa il 25 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
 38  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  4  del  d.P.R.  30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro  e le malattie professionali), nella parte in cui non in-
 clude nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi  che
 esercitino  una  delle  attivita'  indicate  nell'art. 1 dello stesso
 d.P.R.
    Sostiene il giudice a quo che trattasi nella specie di lavoratrice
 sicuramente definibile autonoma, essendo  la  stessa  unica  titolare
 della   scuola   nella   quale   svolgeva  altresi'  la  funzione  di
 istruttrice: ne' e' possibile ricomprendere detta fattispecie tra gli
 "insegnanti ( ..) delle scuole e di istituti di istruzione  (  ..)  e
 gli  addetti  alle  esperienza ed esercitazioni tecnico pratiche o di
 lavoro", in quanto l'attivita' di insegnamento  di  cui  trattasi  e'
 finalizzata  "non  gia'  alla  acculturazione  e  alla valorizzazione
 professionale,  ma  al  diletto,  come  nelle  ipotesi  di  attivita'
 sportive".
    Precisa   inoltre   il  giudice  rimettente  che  l'infortunio  e'
 sicuramente occorso nell'ambito della attivita'  professionale  della
 ricorrente  (donde  la  non  controversa rilevanza della questione di
 legittimita'  costituzionale),  mentre  l'esclusione   della   tutela
 assicurativa  predisposta  dal  testo unico richiamato va rilevata in
 base al disposto dell'art. 4 del medesimo testo unico.
    Benche' questa Corte - rileva il giudice rimettente - si sia  gia'
 pronunciata  in  ordine all'esclusione dall'area di tutela in oggetto
 di determinate categorie di lavoratori (soci di cooperative  agricole
 e  commercianti),  la  questione  in  esame appare non manifestamente
 infondata, in base alla irrazionale  disparita'  di  trattamento  che
 verrebbe  a  configurarsi  tra  i lavoratori autonomi tout court ed i
 soci delle societa', di cui al punto  7  dello  stesso  art.  4,  che
 esercitino comunque attivita' manuale nelle societa' stesse.
    2. - Si e' costituita Maria Ghelia, invocando l'accoglimento della
 questione.
    Richiamando  alcune  pronunce  di  questa Corte, la parte sostiene
 l'illegittimita' costituzionale dell'esclusione dalla tutela  di  cui
 al  testo  unico  del lavoratore che, pur svolgendo attivita' manuale
 con esposizione al rischio derivante dalle  lavorazioni  protette  ai
 sensi  dell'art.  1  del  d.P.R. n. 1124 del 1965, non e' soggetto al
 vincolo di subordinazione: infatti, allorche' la prestazione implichi
 una  attivita'  manuale  e  concorrano  le  condizioni  previste  dal
 richiamato   art.  1,  tanto  i  lavoratori  autonomi  quanto  quelli
 subordinati  sono  esposti  al  rischio  protetto  dall'assicurazione
 obbligatoria.
    Nel  caso  di specie ricorrerebbero le condizioni per l'estensione
 teste' indicata, trattandosi - in quanto istruttrice subacquea  -  di
 "esercitazioni  pratiche"  ritenute  pericolose dal n. 28 dell'art. 1
 del testo unico ed anche, comportando tali esercitazioni l'immersione
 in acqua, di attivita' pericolose in virtu' del disposto  del  n.  12
 del medesimo art. 1, relativo alla attivita' degli addetti alla pesca
 esercitata con navi o galleggianti ovvero mediante immersione.
    3.   -   Si   e'   costituito   l'INAIL,   concludendo  nel  senso
 dell'inammissibilita'ovvero del rigetto della questione.
    Il fatto che  il  testo  unico  in  oggetto  tuteli  unicamente  i
 lavoratori   subordinati  e  soltanto  in  via  di  eccezione  alcuni
 lavoratori autonomi non comporta, a  giudizio  dell'INAIL,  contrasto
 con  l'art.  3 della Costituzione, stante la diversita' di situazione
 oggettiva e soggettiva tra le varie categorie di lavoratori.
    Anche il contrasto con l'art. 38 non sussisterebbe, in  quanto  il
 diritto  dei lavoratori "a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita"
 non esclude che  il  legislatore  discrezionalmente  possa  prevedere
 forme  diverse  di  previdenza  sociale  per determinate categorie di
 lavoratori. Osserva d'altra parte l'INAIL  che  estendere  la  tutela
 assicurativa a tutti i lavoratori autonomi significherebbe "abbattere
 i cardini di tutta la normativa del testo unico delle disposizioni di
 legge contro gli infortuni sul lavoro".
    4.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita'  ovvero  la non fondatezza della
 questione.
    Richiamando alcune decisioni di questa Corte, la  difesa  erariale
 ritiene  che  l'ampliamento  dell'area  dei  lavoratori che fruiscono
 dell'assicurazione  obbligatoria   rientra   nella   discrezionalita'
 seppure  tecnica del legislatore, comportando detto ampliamento anche
 valutazioni di natura finanziaria e relative al carico contributivo.
    5.  -  In  prossimita'  dell'udienza  hanno  presentato  ulteriori
 memorie  sia  le  parti  costituite  che  l'Avvocatura generale dello
 Stato, ribadendo le conclusioni di cui sopra.
                        Considerato in diritto
    1.  -   Il   Pretore   di   Torino   dubita   della   legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
 dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124  (Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui  non  in-
 clude  nell'elenco delle persone assicurate i lavoratori autonomi che
 esercitino una delle attivita'  indicate  nell'art.  1  dello  stesso
 d.P.R.  Dalla  motivazione  dell'ordinanza si deducono due profili di
 ritenuta illegittimita' costituzional: da un lato  la  disparita'  di
 trattamento  tra la categoria dei lavoratori autonomi e quella di cui
 al n.  7  dell'art.  4,  primo  comma;  d'altro  canto,  la  supposta
 irrazionalita'  della  disciplina  rispetto  al  contesto complessivo
 disegnato dall'art. 4, come interpretato ed esteso da questa Corte.
    2. - Con riguardo al primo profilo, la questione non e' fondata.
    Va premesso che il sistema  previdenziale  vigente  in  Italia  in
 relazione agli infortuni non e' ispirato al criterio-base della piena
 socializzazione    del    rischio,   nemmeno   per   quanto   attiene
 all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro  e  le
 malattie  professionali.  Ed  invero,  il  d.P.R.  n.  1124  del 1965
 circoscrive l'ambito della sua operativita', in tema di assicurazione
 per infortuni,  sia  in  relazione  all'aspetto  oggettivo,  sia  con
 limitazioni di ordine soggettivo.
    L'art.  1 elenca infatti una serie di "attivita' protette", tra le
 quali rilevanti ai fini  della  presente  decisione  sono  la  "pesca
 comunque  esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle" (n. 12),
 nonche' (n.  28)  lo  "svolgimento  di  esperienze  ed  esercitazioni
 pratiche nei casi di cui al n. 5 dell'art. 4" (e cioe' l'insegnamento
 in  determinate  scuole).  Con  riguardo  all'attivita' concretamente
 svolta, questa Corte ha ripetutamente  sottolineato  "la  centralita'
 dell'esposizione  al  rischio"  e  "la  tendenziale  estensione della
 garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente con-
 siderate, siano esposti allo stesso rischio obiettivamente riferibile
 alle lavorazioni protette" (sentenze n. 98 del 1990;  137  del  1989;
 476 del 1987; 256 del 1986; 221 del 1985).
    Non  puo'  negarsi,  tuttavia,  che l'elemento obiettivo, anche se
 centrale nell'impostazione del sistema,  vada  integrato  con  quello
 soggettivo, regolato dal testo unico nel Capo III, relativo - appunto
 - alle "persone assicurate". Sulla base di tale elemento, puo' trarsi
 la  considerazione generale che il legislatore ha operato in forza di
 una ratio sufficientemente precisa, realizzando una tutela  a  favore
 delle categorie piu' deboli di lavoratori, con tendenziale preferenza
 per  i  lavoratori subordinati: tale scelta e' apparsa a questa Corte
 ragionevole in quanto in dette ipotesi  l'infortunio  incide  per  il
 dipendente  direttamente sul salario, unico mezzo di sussistenza, per
 cui si e' ritenuto "giusto  e  necessario  che  ad  esso  salario  si
 sostituisse   l'indennita'   per   tutta  la  durata  dell'inabilita'
 temporanea assoluta" (sentenza n. 221 del 1985).
    3.  -  Oltre  alla  categoria  dei  lavoratori   subordinati,   il
 legislatore  ha  disciplinato l'assicurazione obbligatoria contro gli
 infortuni per altre categorie, tra le quali meritano in  questa  sede
 di  essere  menzionate,  per  contiguita'  alla presente fattispecie,
 quelle degli "artigiani  che  prestano  abitualmente  opera  manuale"
 (art.  4,  n.  3),  degli  "insegnanti  e degli alunni delle scuole o
 istituti  di  istruzione  (  ..)  anche  privati,  che  attendano  ad
 esperienze  tecnico-scientifiche  od  esercitazioni  pratiche,  o che
 svolgano esercitazioni di lavoro" (n. 5); i "soci delle cooperative e
 di ogni altro tipo di societa' ( ..) i quali prestino opera  manuale"
 (n. 7).
    Va  anche  ricordato che la portata di quest'ultima norma e' stata
 ritenuta  costituzionalmente  illegittima  nella  parte  in  cui  non
 comprende  anche  la categoria degli associati che svolgano attivita'
 manuale nell'ambito delle associazioni in partecipazione (sentenza n.
 382 del 1992); mentre il n. 6 dello stesso articolo e' stato caducato
 nella parte in  cui  non  prevedeva  identica  tutela  a  favore  dei
 familiari che prestano lavoro manuale nell'impresa familiare prevista
 dall'art. 230- bis del codice civile (sentenza n. 476 del 1987).
    Peraltro,   questa  Corte  ha  ritenuto  non  contrastante  con  i
 parametri   costituzionali   invocati   la   esclusione   dall'ambito
 dell'assicurazione obbligatoria di cui al citato testo unico dei soci
 delle cooperative agricole di lavoro (sentenza n. 221 del 1985) e dei
 commercianti (sentenza n. 158 del 1987).
   4.  -  All'interno  del  quadro  cosi'  delineato  va  collocata la
 presente questione di legittimita' costituzionale, con  la  quale  il
 giudice  a  quo  lamenta l'irrazionale disparita' di trattamento (con
 conseguente sospetta  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione),
 quanto  alla  tutela  assicurativa  anti-infortunistica obbligatoria,
 rispetto alla categoria dei soci della  societa'  di  ogni  tipo  (ed
 ipotesi  ad  esse  assimilate), di cui all'art. 4, primo comma, n. 7,
 della categoria di lavoratori di cui alla fattispecie al  suo  esame,
 nella  quale,  pur mancando una societa', sussiste comunque un lavoro
 manuale - consistente nello svolgimento dell'attivita' di istruttrice
 subacquea  -  peraltro  svolto in situazione di autonomia, essendo la
 "lavoratrice" anche l'unico titolare della scuola.
    Al riguardo, va  anzitutto  escluso  che  le  situazioni  poste  a
 raffronto  siano  effettivamente  equiparabili  quanto al profilo che
 interessa, dal momento che nell'ipotesi dei soci (e  delle  posizioni
 assimilabili dei partecipi familiari e degli associati) sono presenti
 entrambi  gli  elementi  previsti in via generale. Da una parte vi e'
 infatti lo svolgimento  di  attivita'  manuale  -  spesso  prevalente
 rispetto  alla  quota di partecipazione all'attivita' imprenditoriale
 -, dall'altra tale lavoro e' prestato all'interno di un rapporto  che
 puo'  definirsi  di  parasubordinazione  rispetto  all'altro soggetto
 datore di lavoro: societa', impresa familiare o associazione. Diversa
 e' pertanto la situazione  di  cui  al  caso  di  specie,  nel  quale
 l'istruttrice   subacquea   risulta   l'unica  titolare  della  ditta
 individuale,  e  non  e'  pertanto  configurabile  in  alcuna  misura
 l'elemento della subordinazione del rapporto di lavoro.
    Sotto  questo  aspetto, quindi, le categorie poste a raffronto non
 possono  dirsi  omogenee,  e  pertanto,  sulla  base   del   costante
 insegnamento  di  questa  Corte,  non  e' ravvisabile una irrazionale
 disparita' di trattamento.
    5. - Accanto alla questione sin qui  esaminata  e  risolta,  viene
 prospettata  dall'ordinanza  di rimessione una ulteriore questione di
 legittimita' costituzionale: se l'esclusione dei lavoratori  autonomi
 che  svolgono attivita' ritenute pericolose (ai sensi dell'art. 1 del
 testo  unico)  dalla  legge  sull'assicurazione   anti-infortunistica
 obbligatoria  non sia irragionevole, in riferimento agli artt. 3 e 38
 della Costituzione, a fronte del contesto normativo disegnato da  una
 serie di disposizioni.
    Tra queste, va segnalata quella che prevede la tutela assicurativa
 obbligatoria  per  gli artigiani (art. 4, primo comma, n. 3), nonche'
 per coloro che siano addetti alla pesca (art. 1, terzo comma, n. 12).
 Anche altre disposizioni, contenute in atti diversi dal testo  unico,
 prevedono   forme   di   assicurazione   obbligatoria   (non   presso
 l'I.N.A.I.L., ma presso altre Casse di previdenza) contro i danni  da
 infortuni subiti dagli sportivi iscritti alla Federazione aderenti od
 affiliate  al  C.O.N.I., ovvero alle organizzazioni sorvegliate dallo
 stesso ente (art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91; d.P.R. 1 luglio
 1952, n. 1451).
    6. - Tale questione e' inammissibile.
    Il sistema normativo, da ultimo sommariamente  indicato,  pone  in
 luce che la scelta del legislatore in ordine alla tutela assicurativa
 obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro risente di incongruenze
 e lacune difficilmente giusticabili in base a ragioni obiettive, spe-
 cie in ipotesi di attivita' esposte al rischio  di  infortuni  (oltre
 alla  categoria  di  cui al caso di specie potrebbero menzionarsi, ad
 esempio, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori  di  altri
 sport  e giochi) svolte da soggetti non qualificabili come lavoratori
 dipendenti, ne' appartenenti a societa' o  altre  organizzazioni,  la
 cui  tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse
 alla loro volontaria previdenza.
    Tuttavia, come in passato gia' affermato da questa Corte (sent. n.
 158  del  1987),  in  riferimento  alla  tutela  assicurativa  per  i
 commercianti,  la  scelta  in  ordine  alle  categorie  di lavoratori
 autonomi cui estendere  la  portata  dell'assicurazione  obbligatoria
 prevista  di  norma a tutela dei lavoratori subordinati rientra nella
 discrezionalita' del legislatore, cui spetta scegliere "i  tempi,  le
 circostanze,  i  modi  e  i mezzi della tutela per l'evoluzione delle
 situazioni" di carattere previdenziale (sent. n. 221 del 1985).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  4  del  d.P.R.  30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
 sul  lavoro  e  le malattie professionali), sollevata, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  4  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38  della  Costituzione,  dal  Pretore  di
 Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0928