N. 312 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Personale degli enti locali -  Servizi  non
 di ruolo - Valutazione ai fini della misura dell'indennita' premio di
 servizio  -  Ipotesi in cui vi sia stata soluzione di continuita' tra
 il servizio non di ruolo e quello da titolare - Erroneita' di  quanto
 presupposto  dal  giudice    a  quo  -  Sussistenza  del  diritto del
 dipendente  ad  un  trattamento  di   fine   rapporto   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett.  b)).
 
 (Cost., art. 36).
 
(GU n.32 del 3-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  secondo
 comma,  lettera  b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
 materia previdenziale per il personale degli Enti  locali),  promosso
 con  ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Oristano nel
 procedimento civile vertente tra Melis Adelina  e  l'I.N.A.D.E.L.  ed
 altro,  iscritta  al  n.  44 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del  25  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  19 novembre 1993 il Pretore di
 Oristano  ha  sollevato,  in  riferimento   all'articolo   36   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n.  152  (Nuove
 norme  in  materia previdenziale per il personale degli Enti locali),
 secondo cui, ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio,
 i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa
 legge  sono  computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano
 seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare;
      che il giudice a quo  sospetta  che  tale  norma  contrasti  con
 l'articolo   36   della  Costituzione,  in  quanto  determinerebbe  -
 nell'ipotesi in cui vi sia stata  soluzione  di  continuita'  tra  il
 servizio  non  di  ruolo  e  quello  da  titolare  -  la  perdita del
 trattamento di fine rapporto per una parte del servizio prestato;
    Considerato che l'ipotesi suddetta e' regolata dall'articolo 9 del
 decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (esteso ai dipendenti
 non  di  ruolo  degli  enti  locali  dall'articolo  7   del   decreto
 legislativo 5 febbraio 1948 n. 61) secondo cui, in caso di cessazione
 del  rapporto  di  impiego  non  di  ruolo,  e'  dovuta un'indennita'
 commisurata  ad  una  mensilita'  della  retribuzione  in   godimento
 all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di
 anno superiore a sei mesi (cfr. le sentenze nn. 181 del 1984, 208 del
 1986, 322 e 401 del 1993);
      che,  pertanto  - diversamente da quanto presuppone il giudice a
 quo - per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n.  152
 del   1968  e  cessato  senza  contestuale  immissione  in  ruolo  il
 dipendente aveva diritto ad un trattamento di fine rapporto;
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge
 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme  in  materia  previdenziale  per  il
 personale  degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo
 36 della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Oristano  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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