N. 312 SENTENZA 6 - 15 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale degli enti locali - Servizi non di ruolo - Valutazione ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio - Ipotesi in cui vi sia stata soluzione di continuita' tra il servizio non di ruolo e quello da titolare - Erroneita' di quanto presupposto dal giudice a quo - Sussistenza del diritto del dipendente ad un trattamento di fine rapporto - Manifesta infondatezza. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett. b)). (Cost., art. 36).(GU n.32 del 3-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Melis Adelina e l'I.N.A.D.E.L. ed altro, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con ordinanza del 19 novembre 1993 il Pretore di Oristano ha sollevato, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), secondo cui, ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio, i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare; che il giudice a quo sospetta che tale norma contrasti con l'articolo 36 della Costituzione, in quanto determinerebbe - nell'ipotesi in cui vi sia stata soluzione di continuita' tra il servizio non di ruolo e quello da titolare - la perdita del trattamento di fine rapporto per una parte del servizio prestato; Considerato che l'ipotesi suddetta e' regolata dall'articolo 9 del decreto legislativo C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (esteso ai dipendenti non di ruolo degli enti locali dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948 n. 61) secondo cui, in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo, e' dovuta un'indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi (cfr. le sentenze nn. 181 del 1984, 208 del 1986, 322 e 401 del 1993); che, pertanto - diversamente da quanto presuppone il giudice a quo - per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva diritto ad un trattamento di fine rapporto; Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal Pretore di Oristano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0930