REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 1994 

  Stralcio di  un'area  ubicata  nel  comune  di  Grosio  dall'ambito
territoriale   n.   2  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione  di  una
bretella  di  collegamento  con  la strada comunale da parte del sig.
Sala Martino. (Deliberazione n. V/51486).
(GU n.187 del 11-8-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  Regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera di Giunta regionale n. 22971 del 25 maggio
1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri  e  le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, fissati con  la  sopracitata  deliberazione  di
Giunta   regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata alla giunta regionale in data 25 gennaio
1994, prot. n. 2909 dal sig. Sala Martino per la realizzazione di una
bretella di collegamento con la strada comunale su area  ubicata  nel
comune  di  Grosio  (Sondrio),  mappali 322, 536, 299, 535, 537, 291,
303, foglio  10  (per  la  sola  parte  interessata  dall'intervento)
sottoposta  a  vincolo  paesaggistico in forza della legge n. 431/85,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di  cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8  agosto  1985,  n.  431: cio' in considerazione del limitato
impatto ambientale delle opere;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge  8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuto, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la particolare rilevanza economico e sociale dell'opera in
argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  economici  e
sociali  inerenti  lo  svolgimento  dell'attivita'  agricola  locale,
favorendo la manutenzione del territorio;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi,
i quali rivestono  una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che  la  giunta
regionale  non  puo'  esimersi  dal prendere in esame, in ragione dei
problemi gestionali correlati al particolare regime  di  salvaguardia
cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo n.
40/1993 come  modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 322, 536,  299,  535,
537,   291,   303,   foglio   10,  (per  la  sola  parte  interessata
dall'intervento)  dall'ambito  territoriale  n.  2  individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino  ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 19 aprile 1994
                                           Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO