Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un fabbricato uso stalla, fienile e concimaia da parte del sig. Silvestri Samuele. (Deliberazione n. V/52480).(GU n.187 del 11-8-1994)
LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 marzo 1994, prot. n. 9953, del sig. Silvestri Samuele per la realizzazione di un fabbricato uso stalla, fienile e concimaia su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 91, foglio 30 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del corretto inserimento ambientale del nuovo fabbricato da realizzarsi; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica; Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nel garantire la permanenza dell'uomo in montagna, contribuendo alla salvaguardia del territorio; Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 91, foglio 30, (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54. Milano, 11 maggio 1994 Il presidente: GHILARDOTTI Il segretario: FERMO