MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

       Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi
              di sicurezza e dei relativi subcomponenti
(GU n.191 del 17-8-1994)

   Con  decreto  ministeriale  n.  559/C.23133  XV  J (401) datato 20
giugno 1994 i seguenti dispositivi di sicurezza che la  societa'  BPD
Difesa e spazio, con sede in Roma, intende produrre presso il proprio
stabilimento  di Colleferro nonche' i relativi componenti che intende
importare dagli U.S.A. sono riconosciuti ai sensi  dell'art.  53  del
testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle
categorie e gruppi dell'allegato A al regolamento di  esecuzione  del
citato testo unico, come qui di seguito riportato:
   1)  Modulo  Air  bag  lato guidatore completo - prodotto dalla BPD
Difesa e  spazio  presso  lo  stabilimento  di  Colleferro  -  quinta
categoria,  gruppo  A,  nonche'  i relativi componenti prodotti dalla
societa' Atlante Reserch Corp (Arkansas - U.S.A.):
    Inflator (generatore di gas + bombole gas)  -  quinta  categoria,
gruppo A - numero ONU n. 1006, 2.2;
    Generatore  di  gas  - quinta categoria, gruppo A - numero ONU n.
0275, 1.3C;
    Pasticca propellente - prima categoria, gruppo B - numero ONU  n.
0477, 1.3C.
   2)  Modulo  Air  bag  lato passeggero completo tipo 61 e tipo 74 -
prodotti  dalla  BPD  Difesa  e  spazio  presso  lo  stabilimento  di
Colleferro   -   quinta  categoria,  gruppo  A,  nonche'  i  relativi
componenti prodotti dalla societa' Atlante Reserch Corp  (Arkansas  -
U.S.A.):
    Inflator - quinta categoria, gruppo A - numero ONU n. 1006, 2.2;
    Complesso accenditore, quinta categoria, gruppo A - numero ONU n.
0454, 1.4S.
    Pasticca  propellente - prima categoria, gruppo B - numero ONU n.
0477, 1.3C.
   I moduli  "Air  bag"  lato  guidatore  completo,  lato  passeggero
completo  "tipo  61"  e  lato  passeggero  completo "tipo 74" montati
sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa  automobilistica
costruttrice,  sono  assimilati  agli  artifizi pirotecnici di cui al
comma B della nota aggiuntiva all'allegato A del decreto ministeriale
4 aprile 1973 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  10
maggio  1973  e  pertanto  non  piu'  classificati,  tra  i  prodotti
esplodenti della quinta categoria.
   Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da
personale appositamente istruito in officine specializzate.