MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 1994 

  Determinazione  del  calendario delle festivita' religiose ebraiche
per l'anno 1995.
(GU n.191 del 17-8-1994)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  8  marzo  1989  n.  101,  recante  norme  per  la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione delle comunita'
ebraiche italiane sulla base dell'intesa  stipulata  il  27  febbraio
1987;
  Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:
  "1.  La  Repubblica  italiana  riconosce  agli  ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima  del  tramonto
del sole del venerdi ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
  2.  Gli ebrei dipendenti dello Stato, da enti pubblici e da privati
o che esercitano attivita'  autonoma  o  commerciale,  i  militari  e
coloro  che  siano  assegnati  al  servizio civile sostitutivo, hanno
diritto di fruire, su  loro  richiesta,  del  riposo  sabbatico  come
riposo  settimanale.  Tale  diritto  e'  esercitato  nel quadro della
flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro  caso  le
ore  lavorative  non prestate il sabato sono recuperate la domenica o
in  altri  giorni  lavorativi  senza  diritto   ad   alcun   compenso
straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei
servizi essenziali pevisti dall'ordinamento giuridico.
  3.  Nel  fissare  il  diario  di  prove  di  concorso  le autorita'
competenti terranno  conto  dell'esigenza  del  rispetto  del  riposo
sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche
adotteranno  in  ogni  caso opportuni accorgimenti onde consentire ai
candidati ebrei che ne  facciano  richiesta  di  sostenere  in  altro
giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
  4.  Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla
scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori  o  dell'alunno
se maggiorenne";
  Visto  il  successivo  art.  5,  che elenca le festivita' religiose
ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative  al  riposo
sabbatico  e  prescrive  che  entro  il  30  giugno  di  ogni anno il
calendario delle festivita' e' comunicato  dall'Unione  al  Ministero
dell'interno,   che   ne  dispone  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Vista la comunicazione dell'Unione;
                              Decreta:
  Il calendario delle festivita' religiose  ebraiche  e'  determinato
per il 1995 come segue:
   tutti i sabati;
   14-15-16 e 21-22 aprile: Pesach (Pasqua);
   4-5 giugno: Shavuoth (Pentecoste);
   6 agosto: Digiuno del 9 di Av;
   25-26 settembre: Rosh Ha Shana' (Capodanno);
   3-4 ottobre: Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
   9-10 e 16 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);
   17 ottobre: Simhat Tora' (Festa della Legge).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 agosto 1994
                                                  Il Ministro: MARONI