MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 25 luglio 1994 

  Criteri per la dispensazione gratuita dei medicinali  di  cui  alla
lettera  c)  dell'art.  8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994,
n. 419.
(GU n.191 del 17-8-1994)

                    COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419,
il quale stabilisce che "Qualora un assistito del Servizio  sanitario
nazionale  abbia  assoluta  necessita',  in ragione della particolare
patologia cronica o di lunga durata della  quale  soffre,  di  essere
trattato  con  i medicinali di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unita'  sanitaria  locale
competente  provvede  alla  dispensazione  gratuita  dei  medicinali,
purche' l'assoluta necessita' del trattamento sia stata  riconosciuta
dalla  stessa unita' sanitaria locale, in conformita' dei criteri che
saranno a tal fine adottati dalla Commissione unica del farmaco entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto",
precisando,   poi,  che  "La  spesa  complessiva  non  puo'  superare
l'importo massimo di lire 76 miliardi; detto  limite  e'  riferito  a
ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente";
  Rilevato  che  nuove  acquisizioni  scientifiche  di  efficacia e/o
modificazioni del rapporto  costo/beneficio  possono  consentire  una
riclassificazione  dei  farmaci  nelle  diverse  fasce  e  che  nuove
limitazioni  o  indicazioni  all'uso  dei  farmaci   possono   essere
affrontate  nelle  "note"  alla  classificazione operata ai sensi del
citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;
  Ritenuto che, la dizione "particolare patologia cronica o di  lunga
durata", utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge
n.  419/1994,  sia  da  riferire  non  solo  al tipo di patologia, ma
soprattutto alla gravita' con cui  una  patologia  si  manifesta  nel
singolo  individuo,  e che pertanto non sia utile l'adozione di nuove
classificazioni nosologiche identificative di forme morbose;
  Ritenuto, altresi', che l'"assoluta  necessita'"  sia  da  riferire
all'opportunita'  di  garantire  all'individuo  il  maggior  grado di
salute fisica  e  psichica,  anche  -  eccezionalmente  -  attraverso
farmaci  non inseriti nelle classi a) o b), e anche eventualmente non
ancora registrati in Italia, e che tali interventi debbano  avere  la
caratteristica del "trattamento compassionevole";
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  La dispensazione gratuita di medicinali di cui alla lettera c),
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  secondo
quanto  previsto  all'art.  3,  comma  3, del decreto-legge 30 giugno
1994, n. 419, deve conformarsi ai criteri  della  eccezionalita'  del
caso  clinico,  della  disponibilita' di documentazione scientifica e
della impossibilita' di alternative terapeutiche, nel rispetto  delle
seguenti modalita';
    a) il proponente e' il medico di base, anche nel caso di iniziale
indicazione in sede ospedaliera;
    b) la certificazione e' redatta sulle comuni ricette del Servizio
sanitario  nazionale  e  deve  essere  accompagnata  da  una motivata
relazione   sul   singolo   caso,   possibilmente   con   riferimenti
bibliografici essenziali;
    c)  ricevuta  la  richiesta, l'unita' sanitaria locale competente
provvede ad esprimere il  giudizio,  affermativo  o  negativo,  circa
l'assoluta  necessita'  del  trattamento,  entro  dieci  giorni dalla
presentazione della  richiesta  stessa,  attraverso  il  coordinatore
sanitario  o persona da lui delegata. Avverso la decisione assunta il
medico puo' fare appello all'assessorato regionale competente;
    d)  in  caso  di  risposta affermativa, l'unita' sanitaria locale
rilascia il modulo personale che  garantisce  all'assistito,  per  un
periodo  di  tempo  definito, la dispensazione gratuita del farmaco o
dei farmaci proposti dal medico di base. I farmaci vengono prescritti
dal medico di base,  con  l'indicazione  della  dispensa  dell'unita'
sanitaria locale, e le ricette sono valide in qualsiasi farmacia;
    e)   ogni   tre  mesi  l'unita'  sanitaria  locale  deve  inviare
all'assessorato regionale alla sanita' ed alla Commissione unica  del
farmaco  comunicazione  dei casi di dispensazione gratuita, indicando
in sigla il malato, la diagnosi, il farmaco, la posologia e la durata
del trattamento.
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1994
                      Il Ministro della sanita'
           Presidente della Commissione unica del farmaco
                                COSTA