MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 26 luglio 1994 

  Classificazione delle specialita' medicinali "Cedax" e "Isocef", ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(GU n.191 del 17-8-1994)

                  LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visti  i  propri  successivi  provvedimenti  17  gennaio  1994,  28
febbraio   1994,   31  marzo  1994  e  18  aprile  1994,  pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio  1994,
nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo
1994, nella Gazzetta Ufficiale n.  79  del  6  aprile  1994  e  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 94 del 23 aprile 1994, con i quali sono state
apportate   modifiche   e   integrazioni    al    provvedimento    di
riclassificazione dei medicinali;
  Visto il decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461;
  Rilevato che, per le specialita' medicinali Cedax (Schering Plough)
e  Isocef (Recordati) sussistono i presupposti per la classificazione
in classe a), ai prezzi proposti dalle imprese interessate;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Le specialita' medicinali CEDAX e ISOCEF  sono  collocate  nella
classe  a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e contrassegnata con il simbolo "A"  nell'elenco  costituente
l'allegato  2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 30
dicembre 1993, e successive  modificazioni,  nelle  confezioni  e  ai
prezzi sottospecificati:
  Cedax:
    6 capsule da 200 mg - AIC n. 027849064 L. 21.600;
    4 capsule da 400 mg - AIC n. 027849076 L. 27.200;
    6 bustine da 200 mg - AIC n. 027849088 L. 21.600;
    4 bustine da 400 mg - AIC n. 027849090 L. 27.200;
   Isocef:
    6 capsule da 200 mg - AIC n. 027850066 L. 21.600;
    4 capsule da 400 mg - AIC n. 027850078 L. 27.200;
    6 bustine da 200 mg - AIC n. 027850080 L. 21.600;
    4 bustine da 400 mg - AIC n. 027850092 L. 27.200;
  2.  Il  presente  provvedimento  lascia  impregiudicati gli effetti
della deliberazione del  CIPE  25  febbraio  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994.
  3. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1994
                      Il Ministro della sanita'
           Presidente della Commissione unica del farmaco
                                COSTA