Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.194 del 20-8-1994)
Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone, unita' di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994. Comitato tecnico del 16 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1993 con decorrenza 6 gennaio 1994. Art. 1, comma 4, della legge n. 451/94; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli, unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Comitato tecnico del 31 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 25 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 28 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Pozzuolo del Friuli (Udine), unita' di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine, per il periodo dal 28 ottobre ottobre 1993 al 27 aprile 1994. Comitato tecnico del 21 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 28 ottobre 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ferruzzi finanziaria, con sede in Ravenna, unita' di sede di Ravenna, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Comitato tecnico del 16 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 7 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Delia, con sede in Firenze, unita' di Calenzano (Firenze), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 28 agosto 1994. Comitato tecnico del 20 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste, lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 30 novembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bocami, con sede in Genova, unita' di c/o Arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. M.E.S. Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma, unita' di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 agosto 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 3 febbraio 1994; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. F.lli Gallotti Orlando e Francesco, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unita' di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. F.lli Gallotti Orlando e Francesco, con sede in Montelupo Fiorentino (Firenze), unita' di Montelupo Fiorentino (Firenze), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Perofil, con sede in Bergamo, unita' di Bergamo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Remco Italia, con sede in Milano, unita' di Bologna e S. Pedrino (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.S.M. Sistemi e servizi di manutenzione, con sede in Napoli, unita' di Napoli, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994; 8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unita' di Barlassina (Milano), sede di Milano, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettronica Aster, con sede in Milano, unita' di Barlassina (Milano), sede di Milano, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 20 marzo 1994; 10) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Stamperia Larianella, con sede in Lurate Caccivio (Como), unita' di Lurate Caccivio (Como), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 1 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cifa, con sede in Novate Milanese (Milano), unita' di Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 7 settembre 1993 al 6 marzo 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1993 con decorrenza 7 settembre 1993; 12) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano), unita' di Cormano (Milano), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993; 13) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 14) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. B.D. Bulloneria dadi e lavorazioni meccaniche, con sede in Marcianise (Caserta), unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 settembre 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Emmepi, con sede in Occhieppo Inferiore (Vercelli), unita' di Occhieppo Inferiore (Vercelli), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 28 aprile 1994. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elettrocarbonium dal 1 maggio 1994 SGL Carbon S.p.a., con sede in Milano, unita' di Ascoli Piceno e Narni (Perugia), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994. Comitato tecnico del 21 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993. Art. 1, comma 4, decreto legge n. 299/94; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede in Milano, unita' di Settimo Torinese - Vettura (Torino), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Comitato tecnico del 26 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994; 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 24 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo), unita' di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994. Comitato tecnico del 23 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gio Buton & C., con sede in Bologna, unita' di Bologna e S. Lazzaro (Bologna), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994. Comitato tecnico del 12 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 27 marzo 1994; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Calzaturificio Pancaldi, con sede in Molinella (Bologna), unita' di Molinella (Bologna), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Comitato tecnico del 18 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a r.l. Tecnostampa, con sede in Reggio Emilia, unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 28 giugno 1994. Comitato tecnico del 30 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 29 dicembre 1993; 7) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 24 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda Menarini Bus, con sede in Bologna, unita' di Bologna e Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Comitato tecnico del 22 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par. Mec Savio partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone, unita' di Genova-Sestri (Genova) e Imola (Bologna), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994. Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par. Mec Savio partecipazioni meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone, unita' di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994; 10) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Co.M.M.I., con sede in Iglesias (Cagliari), unita' di Gonnesa (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994. Comitato tecnico del 16 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sarda costruzioni generali, con sede in Porto Torres (Sassari), unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico del 21 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Acip dei Fratelli Cohen, con sede in Bologna, unita' di Bologna, per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994. Comitato tecnico del 4 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994; 13) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ansa Marmitte, con sede in Finale Emilia (Modena), unita' di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico dell'11 marzo 1994. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 14) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Johnson controls plasti, con sede in Ascoli Piceno, unita' di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Comitato tecnico del 17 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 15) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Cotiemme, con sede in Reggio Emilia, unita' di Reggio Emilia, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Comitato tecnico del 4 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994; 16) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vueffe, con sede in S. Mauro Pascoli (Forli'), unita' di S. Mauro Pascoli (Forli'), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Comitato tecnico del 5 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 17) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dali, con sede in Palermo, unita' di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993. Comitato tecnico del 21 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993; 18) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Dali, con sede in Palermo, unita' di Palermo, per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994. Comitato tecnico del 21 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993; 19) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta), unita' di Pont S. Martin (Aosta), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Comitato tecnico del 21 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Baruffaldi, con sede in San Donato Milanese (Milano), unita' di Caleppio di Settale (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 20 aprile 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 20 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Baruffaldi, con sede in San Donato Milanese (Milano), unita' di Caleppio di Settale (Milano) e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unita' di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 11 novembre 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dall'11 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a r.l. Consorzio agrario provinciale di Ancona, con sede in Ancona, unita' di Ancona, Jesi (Ancona), Osimo (Ancona) e Ostra (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1994 al 30 settembre 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1994 con decorrenza 11 maggio 1994; 5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Zopfi tessile, con sede in Ranica (Bergamo), unita' di Ranica (Bergamo), per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1993 con decorrenza 1 dicembre 1993; 6) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Vibac, con sede in Ticineto (Alessandria), unita' di Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 30 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Novamont, con sede in Milano, unita' di Centro ricerche Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni, sede di Milano, per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993; 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Novamont, con sede in Milano, unita' di Centro ricerche Novara e unita' collegate di Castelamassa (Rovigo) e Terni, sede di Milano, per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 29 dicembre 1993 con decorrenza 21 dicembre 1993; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dal 9 febbraio 1994 all'8 agosto 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 9 febbraio 1994; 10) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Co.V.In. Consorzio volontario inerti, con sede in Casagiove (Caserta), unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Comitato tecnico del 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Comitato tecnico del 2 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma, unita' di Roma e sedi periferiche, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 5 ottobre 1992. Comitato tecnico del 7 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14909/2 del 5 maggio 1994; 3) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Avery etichette (in liquidazione), con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1993 all'8 novembre 1993. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993; 4) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, disposta con decreto ministeriale del 3 agosto 1993 con effetto dal 30 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo), unita' di S. Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 30 ottobre 1993 al 29 aprile 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto Tribunale del 30 ottobre 1992. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.C.A.C. Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Milano, unita' di Torre Annunziata (Napoli) e ufficio di Napoli, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994. Comitato tecnico del 5 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993; 6) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, unita' nazionali con esclusione di: Chivasso (Torino), Desio (Milano), Pavia, S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994. Comitato tecnico del 4 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio Moda Lei, con sede in Napoli, unita' di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. Comitato tecnico del 2 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1993; Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreton ministeriale n. 14592/11 del 5 aprile 1994. 8) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 13 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oma Sud, con sede in Napoli, unita' di Capua (Caserta), per il periodo dal 16 gennaio 1994 al 12 aprile 1994. Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 13 ottobre 1993; Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Almax International, con sede in Monza (Milano), unita' di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Comitato tecnico del 17 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994; 10) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Anser, con sede in Aprilia (Latina), unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 6 ottobre 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 6 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Anser, con sede in Aprilia (Latina), unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 aprile 1994 al 5 ottobre 1994. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 6 aprile 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Afim Acciaierie e ferriere industria metallurgica, con sede in Nave (Brescia), unita' di Nave (Brescia), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994; 13) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Apuantubi, con sede in Massa Carrara, unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994. Comitato tecnico del 5 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994; L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), unita' di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994. Comitato tecnico del 6 luglio 1994. In termine presentazione domanda CIGO - 12 agosto 1993; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari), unita' di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994. Comitato tecnico del 6 luglio 1994. In termine presentazione domanda CIGO - 7 febbraio 1994. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unita' di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 31 ottobre 1993. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 6 luglio 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Triulzi Ress, con sede in Saronno (Varese), unita' di Novate (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza tribunale del 6 luglio 1992, n. 559. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 3) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mulat Italia, con sede in Lacedonia (Avellino), unita' di Lacedonia (Avellino), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, sentenza del tribunale del 3 agosto 1992, n. 179/92. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 4) ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 1 settembre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Micromax International, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como), unita' di Beregazzo con Figliaro (Como), e Gessate (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993; 5) ai sensi derll'articolo 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 23 settembre 1993 con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta), unita' di Cricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 29 giugno 1993 al 31 ottobre 1993. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1993 con decorrenza 29 giugno 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) ai sensi del'articolo 7, comma 5 della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia), unita' di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994; Contributo addizionale: No - Amministrazione controllata dal 27 aprile 1993; 7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari, unita' di Sala di Giocca (Sassari), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 8) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unita' di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993; 9) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Metelliana, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), unita' di Cava dei Tirreni (Salerno), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994; 10) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olva, con sede in Alessandria, unita' di Alessandria, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 11) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza), unita' di Verrone (Vicenza), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993; 12) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Martex, con sede in Verrone (Vicenza), unita' di Verrone (Vicenza), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994; 13) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino), unita' di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. My Lunch Unita' Mensa presso Fiat auto , con sede in Milano, unita' di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992; 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 24 febbraio 1992 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: S.p.a. My Lunch Unita' Mensa presso Fiat auto , con sede in Milano, unita' di Piedimonte S. Germano (Frosinone), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Comitato tecnico del 20 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992; L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994: 1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: Ditta Orma 2 - unita' mensa presso Z.F. Demm , con sede in Sasso Marconi (Bologna) unita' di Porretta Terme (Bologna), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991. 2) e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 21 ottobre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante di seguito menzionata: Ditta Orma 2 - unita' mensa presso Z.F. Demm , con sede in Sasso Marconi (Bologna) unita' di Porretta Terme (Bologna), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 20 ottobre 1992. Comitato tecnico del 7 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrattazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.