MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 agosto 1994 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno
giorni.
(GU n.198 del 25-8-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto l'art. 3, comma 5, della legge  24  dicembre  1993,  n.  539,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1994,  che  fissa  in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione
dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma II, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 16 agosto 1994
e' pari a 105.988 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 agosto 1994 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1995 fino al  limite
massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale,  91,
Roma,  entro  e  non  oltre  le ore 12 del giorno 25 agosto 1994, con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 agosto 1994
                                        Il direttore generale: DRAGHI