MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1994, n. 534 

  Regolamento  recante  modificazione  al  regolamento  concernente i
criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti  a  pubblici  esercizi
per  la  somministrazione di alimenti e bevande, adottato con decreto
ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564.
(GU n.213 del 12-9-1994)
 
 Vigente al: 27-9-1994  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,
contenente:   "Aggiornamento   della  normativa  nell'insediamento  e
sull'attivita' dei pubblici esercizi";
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 17  dicembre
1992, n. 564;
  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Visto il regolamento per l'esecuzione del  testo  unico  18  giugno
1931,  n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  contenente:  "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 4 luglio 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400/1988,
effettuata con nota del 2 agosto 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  1  dell'art.  5 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, e' sostituito dal seguente:
  " 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e
bevande,  dovranno  essere  resi  conformi  alle  disposizioni  degli
articoli  2  e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro
la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati,
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   regolamento,   a
somministrare  alimenti  e  bevande,  devono  altresi' ottemperare al
divieto di apporre all'esterno dei locali  insegne,  targhe  o  altre
indicazioni   che   pubblicizzino   l'attivita'  di  somministrazione
effettuata all'interno".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 5 agosto 1994
                                                  Il Ministro: MARONI
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1994
  Registro n. 2 Interno, foglio n. 152