Modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 21 luglio 1992, n. 29.(GU n.40 del 8-10-1994)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e' sostituito come segue: "Art. 2. 1. I contrassegni per la circolazione sulle strade chiuse ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge sono rilasciati dagli ispettorati forestali competenti per territorio, d'ufficio, sentiti i proprietari delle strade, con validita': a) indeterminata, ai residenti, ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali serviti da strade chiuse, agli affittuari, locatari ed amministratori di beni immobili che abbiano denunciato all'ispettorato forestale competente, previa esibizione dei relativi contratti, l'affitto, la locazione o l'amministrazione di un bene im- mobile di superficie superiore ad un ettaro, se a coltura intensiva, o di dieci ettari, se a coltura estensiva, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, agli operai agricolo-forestali denunciati come stabilmente alle dipendenze o in servizio presso i soggetti predetti, ai presidenti degli organi di gestione unitaria di comproprieta' divise o indivise o di coaffittanza, come le interessenze o le vicinie, ed ai soggetti da loro designati, ai comproprietari di interessenze, di vicinie e simili per quote superiori all'ettaro, ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo ed ai prestatori di servizi che esercitano la loro attivita' per l'intero arco dell'anno; b) stagionale, agli apicoltori che abbiano denunciato all'ispettorato forestale competente l'assenso del proprietario del fondo servito da strada chiusa per la collocazione di almeno 5 arnie in loro possesso, agli itticoltori e ai rettori delle riserve di caccia che abbiano denunciato di avere avviato un'itticoltura o assunto un rettorato di caccia, ai guardiapesca volontari segnalati agli ispettorati forestali da parte degli itticoltori, alle persone addette alla cura e custodia delle malghe e del bestiame, nonche' ai rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, ai fornitori di beni di consumo e ai prestatori di servizi che svolgono la loro attivita' stagionalmente, ai locatari, affittuari o amministratori stagionali di beni immobili dalle caratteristiche di cui alla lett. a), sempreche' i relativi contratti abbiano una durata di almeno sei mesi, compresi i rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, ed al loro personale; qualora i contratti di affitto, di locazione o di amministrazione abbiano durata annuale, le relative autorizzazioni hanno durata annuale; c) plurigiornaliera o giornaliera, agli accompagnatori alla caccia al camoscio segnalati agli ispettorati forestali dai rettori di riserve di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato A) al presente regolamento, nonche' agli agenti venatori volontari segnalati agli ispettorati dall'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, ai cacciatori segnalati all'ispettorato forestale dell'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o da riserve private quali incaricati dell'abbattimento di ungulati al fine della prevenzione di possibili danni da selvaggina secondo i parametri contenuti nell'allegato B) al presente regolamento, alla clientela soggiornante in esercizi ricettivi serviti da strade chiuse regolarmente autorizzati segnalata dagli stessi agli ispettorati forestali; agli addetti al foraggiamento di selvaggina, al trasporto di cervi abbattuti, alla semina ittica e in genere all'esecuzione di altri servizi o prestazioni necessari segnalati agli ispettorati forestali dai soggetti autorizzati. 2. I contrassegni di cui al comma 1 indicano i percorsi cui si riferiscono le autorizzazioni, le generalita' dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, e possono contenere, ferma restando la loro durata indeterminata o determinata, limitazioni sul numero dei permessi di circolazione mediante l'indicazione di specifici giorni o di fasce orarie in cui e' ammesso il transito, secondo i parametri e le direttive da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. La durata della stagione e' commisurata alle caratteristiche climatiche del territorio e all'attivita' cui l'autorizzazione e' riferita. 3. L'assenso al transito da parte dei proprietari delle strade o dei fondi al transito si intende espresso, qualora gli stessi, nel primo mese dell'anno, non abbiano comunicato all'ispettorato fore- stale competente il loro motivato dissenso. In tal caso i contrassegni di cui al comma 1, salvo che per gli aventi diritti legali di passaggio, non sono rilasciati o sono revocati. Qualora le strade chiuse alla circolazione appartengano a piu' proprietari, il dissenso alla circolazione deve essere espresso dalla maggioranza qualificata dei proprietari. 4. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 21 luglio 1992, n. 29, sono soppressi". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 20 aprile 1994 Il presidente della giunta Provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994 Registro n. 6, foglio n. 112 - MARINARO