REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 aprile 1994, n. 12 

  Modifica del decreto del Presidente  della  giunta  provinciale  di
Bolzano 21 luglio 1992, n. 29.
(GU n.40 del 8-10-1994)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 2 del decreto del Presidente della  giunta  provinciale  21
luglio  1992,  n.  29, concernente il regolamento di esecuzione della
legge provinciale 8  maggio  1990,  n.  10,  contenente  norme  sulla
circolazione  con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo
idrogeologico, e' sostituito come segue:
 
                              "Art. 2.
 
   1. I contrassegni per la circolazione sulle strade chiuse ai sensi
degli  artt.  2  e  3  della  legge sono rilasciati dagli ispettorati
forestali competenti per territorio, d'ufficio, sentiti i proprietari
delle strade, con validita':
     a) indeterminata, ai residenti, ai proprietari, ai  titolari  di
altri  diritti  reali  serviti  da  strade  chiuse,  agli affittuari,
locatari ed amministratori di beni immobili  che  abbiano  denunciato
all'ispettorato  forestale competente, previa esibizione dei relativi
contratti, l'affitto, la locazione o l'amministrazione di un bene im-
mobile di superficie superiore ad un ettaro, se a coltura  intensiva,
o  di  dieci  ettari, se a coltura estensiva, ai rispettivi familiari
attivi ai sensi dell'art. 230- bis del  codice  civile,  agli  operai
agricolo-forestali  denunciati  come stabilmente alle dipendenze o in
servizio presso i soggetti predetti, ai presidenti  degli  organi  di
gestione   unitaria   di   comproprieta'   divise  o  indivise  o  di
coaffittanza, come le interessenze o le vicinie, ed  ai  soggetti  da
loro  designati,  ai  comproprietari  di  interessenze,  di vicinie e
simili per quote superiori all'ettaro, ai rispettivi familiari attivi
ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, ai fornitori  di  beni
di  consumo  ed  ai  prestatori  di  servizi  che  esercitano la loro
attivita' per l'intero arco dell'anno;
     b)  stagionale,   agli   apicoltori   che   abbiano   denunciato
all'ispettorato  forestale  competente l'assenso del proprietario del
fondo servito da strada chiusa per la collocazione di almeno 5  arnie
in  loro  possesso,  agli  itticoltori  e ai rettori delle riserve di
caccia che abbiano  denunciato  di  avere  avviato  un'itticoltura  o
assunto  un  rettorato di caccia, ai guardiapesca volontari segnalati
agli ispettorati forestali da parte degli itticoltori,  alle  persone
addette  alla cura e custodia delle malghe e del bestiame, nonche' ai
rispettivi familiari attivi ai sensi dell'art. 230-  bis  del  codice
civile,  ai  fornitori  di beni di consumo e ai prestatori di servizi
che  svolgono  la  loro  attivita'   stagionalmente,   ai   locatari,
affittuari   o  amministratori  stagionali  di  beni  immobili  dalle
caratteristiche di cui alla lett. a), sempreche' i relativi contratti
abbiano  una  durata  di  almeno  sei  mesi,  compresi  i  rispettivi
familiari attivi ai sensi dell'art. 230- bis del codice civile, ed al
loro  personale;  qualora  i  contratti di affitto, di locazione o di
amministrazione abbiano durata annuale,  le  relative  autorizzazioni
hanno durata annuale;
     c)  plurigiornaliera  o  giornaliera,  agli  accompagnatori alla
caccia al camoscio segnalati agli ispettorati forestali  dai  rettori
di  riserve  di caccia secondo i parametri contenuti nell'allegato A)
al presente  regolamento,  nonche'  agli  agenti  venatori  volontari
segnalati  agli  ispettorati  dall'Associazione  cacciatori dell'Alto
Adige o da riserve private di caccia secondo  i  parametri  contenuti
nell'allegato  B)  al  presente  regolamento, ai cacciatori segnalati
all'ispettorato forestale
 dell'Associazione cacciatori dell'Alto Adige o  da  riserve  private
quali   incaricati   dell'abbattimento  di  ungulati  al  fine  della
prevenzione di possibili danni  da  selvaggina  secondo  i  parametri
contenuti  nell'allegato  B)  al presente regolamento, alla clientela
soggiornante  in  esercizi  ricettivi  serviti   da   strade   chiuse
regolarmente  autorizzati  segnalata  dagli  stessi  agli ispettorati
forestali; agli addetti al foraggiamento di selvaggina, al  trasporto
di  cervi abbattuti, alla semina ittica e in genere all'esecuzione di
altri  servizi  o  prestazioni  necessari  segnalati agli ispettorati
forestali dai soggetti autorizzati.
   2. I contrassegni di cui al comma 1 indicano  i  percorsi  cui  si
riferiscono  le  autorizzazioni,  le generalita' dell'interessato, il
tipo ed il numero di targa del veicolo, e  possono  contenere,  ferma
restando  la loro durata indeterminata o determinata, limitazioni sul
numero  dei  permessi  di  circolazione  mediante  l'indicazione   di
specifici  giorni  o  di  fasce orarie in cui e' ammesso il transito,
secondo i parametri e le direttive da  stabilirsi  con  deliberazione
della  Giunta  provinciale.  La  durata della stagione e' commisurata
alle caratteristiche climatiche del territorio  e  all'attivita'  cui
l'autorizzazione e' riferita.
   3.  L'assenso  al transito da parte dei proprietari delle strade o
dei fondi al transito si intende espresso, qualora  gli  stessi,  nel
primo  mese  dell'anno,  non abbiano comunicato all'ispettorato fore-
stale  competente  il  loro  motivato  dissenso.  In   tal   caso   i
contrassegni  di  cui  al  comma  1, salvo che per gli aventi diritti
legali di passaggio, non sono rilasciati o sono revocati. Qualora  le
strade  chiuse  alla circolazione appartengano a piu' proprietari, il
dissenso alla circolazione deve  essere  espresso  dalla  maggioranza
qualificata dei proprietari.
   4.  Gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto del
Presidente della giunta provinciale  21  luglio  1992,  n.  29,  sono
soppressi".
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
    Bolzano, 20 aprile 1994
 
               Il presidente della giunta Provinciale
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 6, foglio n. 112 - MARINARO