Regolamento per la disciplina delle modalita' di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolzioni economiche.(GU n.40 del 8-10-1994)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2932 del 30 maggio 1994; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di agevolazioni economiche 1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione gli elenchi nominativi dei beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ed ogni altra forma di agevolazione o vantaggio economico, comunque denominati, erogati dalla Provincia anche tramite i propri enti strumentali o altri enti delegati, con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei seguenti: a) rimborsi per spese attinenti all'assistenza sanitaria; farmaceutica ed ospedaliera; e relative esenzioni o riduzioni, in favore degli assistiti dal servizio sanitario provinciale; b) contributi, sussidi, sovvenzioni e rimborsi spese per l'acquisto e manutenzione di protesi, o per interventi formativi, educativi e lavorativi in favore di persone portatrici di handicap; c) assegni, pensioni e qualsiasi altra provvidenza economica in favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti, o altre categorie di persone portatrici di handicap, in relazione o a causa della loro minorazione, anche se corrisposti a loro familiari, accompagnatori o assistenti; d) assegni di minimo vitale e altri interventi attinenti all'assistenza economica sociale; e) assegni e altre provvidenze di natura previdenziale. 2. Tra i beneficiari di agevolazioni di cui al comma 1, sono compresi anche gli assegnatari di aree in zone produttive, di interesse provinciale o comunale. 3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono indicate le generalita' dei beneficiari (nome, cognome, data di nascita e comune di residenza nonche', eventualmente, denominazione del maso; o ragione sociale e sede delle imprese o istituzioni), gli estremi del provvedimento di concessione, lo scopo e l'importo globale dell'intervento finanziario o il prezzo agevolato corrisposto e l'estensione e ubicazione dell'area assegnata, nonche' l'indicazione della fonte normativa in base alla quale viene disposto l'intervento economico. 4. La pubblicazione degli elenchi nominativi dei beneficiari, suddivisi per settori, ha periodicita' semestrale. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 giugno 1994 Il Presidente della giunta Provinciale DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1994 Registro n. 10, foglio n. 91 - POLITO