Modifica alla legge regionale 88/1982. Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.(GU n.41 del 15-10-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Nella legge regionale 6 dicembre 1982 n. 88, concernente la Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico e' introdotto il seguente art. 7- bis. Art. 7-bis. Competenze del Dipartimento Ambiente 1. Le competenze attribuite agli Uffici del Genio Civile dalla presente Legge sono esercitate dal Dipartimento Ambiente della Regione Toscana e gli adempimenti previsti presso detti uffici sono svolti presso il Dipartimento Ambiente in ordine a costruzioni progettate per conto di enti pubblici e finanziate con fondi pubblici di cui alla legge 28 ottobre 1986 n. 730. Detti progetti devono essere controllati ai sensi della vigente normativa sismica tenendo conto della convenienza tecnico-economica delle soluzioni progettuali e della sperimentazione di metodologie di analisi e calcolo, tecniche, tecnologie ed uso di materiali innovativi. 2. Le competenze di cui al primo comma, saranno attribuite al Dipartimento Ambiente, anche nel caso di altre leggi nazionali finalizzate al finanziamento di interventi preventivi di adeguamento o miglioramento sismico per la messa in sicurezza di edifici, emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed individuate con apposito provvedimento del Consiglio Regionale blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Tscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 luglio 1994. CHITI (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 giugno 1994 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 16 luglio 1994).