REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1994 

  Stralcio di un'area  ubicata  nel  comune  di  Pasturo  dall'ambito
territoriale   n.   6  individuato  con  deliberazione  della  giunta
regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la  realizzazione  di  un
acquedotto da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/54314).
(GU n.243 del 17-10-1994)

                         LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n.  IV/3859  del
10  dicembre  1985  avente  per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta  regionale  in  data  22  marzo
1994,   prot.   n.  13836,  dal  comune  di  Pasturo  (Como)  per  la
realizzazione di un acquedotto  su  un'area  ubicata  nel  comune  di
Pasturo  (Como),  mappali  2351,  2350,  2196, 2185, 769, 2849, 2848,
1204, 2366, 153, 2613, 2367, 2857,  2859,  2372,  2616,  2733,  3017,
2981,  3019,  2932,  2137,  2808, 3020, 2404, 2605, 1795, 1796, 1794,
1798, 1281, 1297, 1295, 1296, 2405, 2187,  1284,  2186,  1293,  2626,
2173,  1289,  1290,  2181,  1288, 1291, 1292, 2182, 2441, 1269, 1270,
1271, 2832, 1268, 2170, 2400, 1267, 2169,  1266,  1265,  2100,  1107,
1106,  2098,  2099,  1105,  2097, 1119, 1117, 1118, 1104, 1314, 1313,
2963, 1315, 1318, 1317, 1319, 1336,  870,  1338,  1337,  1316,  1101,
1100,  1102,  1103,  1339,  1335,  2413,  1334,  sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche'  gravata  da
vincolo  di  immodificabilita'  ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art.  1-ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto
ricompresa   nell'ambito   territoriale   n.   6,   individuato   con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del fatto che  si
tratta  di  opera  a  carattere sociale necessaria alla continuazione
dell'attivita' agro-silvo-pastorale;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel mantenimento dell'attivita' agro-pastorale;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 6,
individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7  della  legge
29  giugno  1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera  in  ordine  alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla
migliore qualificazione progettuale;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Pasturo (Como), mappali 2351, 2350, 2196,  2185,
769, 2849, 2848, 1204, 2366, 153, 2613, 2367, 2857, 2859, 2372, 2616,
2733,  3017,  2981,  3019,  2932, 2137, 2808, 3020, 2404, 2605, 1795,
1796, 1794, 1798, 1281, 1297, 1295, 1296,  2405,  2187,  1284,  2186,
1293,  2626,  2173,  1289,  1290, 2181, 1288, 1291, 1292, 2182, 2441,
1269, 1270, 1271, 2832, 1268, 2170, 2400,  1267,  2169,  1266,  1265,
2100,  1107,  1106,  2098,  2099, 1105, 2097, 1119, 1117, 1118, 1104,
1314, 1313, 2963, 1315, 1318, 1317,  1319,  1336,  870,  1338,  1337,
1316,  1101,  1100,  1102,  1103, 1339, 1335, 2413, 1334, dall'ambito
territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 5 luglio 1994
                                              Il presidente: ARRIGONI
Il segretario: FERMO