MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini relativo alla richiesta di modifica del  disciplinare  di
   produzione  della  denominazione di origine controllata per i vini
   "Oltrepo' Pavese".
(GU n.244 del 18-10-1994)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164:
    esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la   modifica   del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
per i vini "Oltrepo' Pavese", riconosciuta con decreto del Presidente
della  Repubblica  6  agosto  1970 e successive modifiche ha espresso
parere  positivo  al  suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini  della
emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale,  il disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica  dovranno  essere  inviate,  dagli  interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Direzione  generale
delle  politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI,
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
                            ------------
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini "Oltrepo' Pavese"
                               Art. 1.
 
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Oltrepo'  Pavese" e'
riservata  ai  vini  ottenuti  dai  vigneti  dell'omonima   zona   di
produzione  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
 
                               Art. 2.
 
    a)  La  denominazione  di  origine  "Oltrepo'  Pavese"   con   le
specificazioni aggiuntive: Rosso, Rosato, Rosso Riserva, Buttafuoco e
Sangue  di  Giuda, e' riservata ai vini rossi o rosati ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione di vitigni:
    Barbera: dal 25% al 65%;
    Croatina: dal 25% al 65%;
    Uva Rara, Ughetta  (Vespolina)  e  Pinot  Nero,  congiutamente  o
disgiuntamente, fino ad un massimo del 45%.
    b)   La   denominazione  di  origine  "Oltrepo'  Pavese,  con  la
specificazione del nome di uno dei vitigni di  cui  appresso  nonche'
con  la  specificazione  di  Spumante (vitigni a bacca bianca e Pinot
Nero vinificato in bianco), di Liquoroso o di  Passito  (Moscato  per
entrambe  le  tipologie),  e'  riservata  ai  vini ottenuti da uve di
vigneti costituiti dai seguenti vitigni:
   Bonarda:
    vitigni: Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda)  dall'85%
al  100%;  altri  vitigni  di  uve  rosse: Barbera, Ughetta, Uva Rara
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
    Barbera:
    vitigni:  Barbera  dall'85%  al 100%; altri vitigni di uve rosse:
Croatina,  Uva  Rara,  Ughetta  e   Pinot   Nero   congiuntamente   o
disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
   Riesling Italico:
    vitigni:  Riesling  Italico  minimo  85%;  Riesling Renano, Pinot
Nero, Pinot Grigio e Pinot  Bianco  congiuntamente  o  disgiuntamente
fino ad un massimo del 15%.
   Riesling Renano:
    vitigni:  Riesling  Renano  minimo  85%;  Riesling Italico, Pinot
Nero, Pinot Grigio e Pinot  Bianco  congiuntamente  o  disgiuntamente
fino ad un massimo del 15%.
   Cortese:
    vitigni:  Cortese  minimo  85%;  altri  vitigni  a  bacca bianca,
raccomandati  e/o  autorizzati  per  la  provincia  di   Pavia,   non
aromatici,  congiuntamente  o  disgiuntamente  fino ad un massimo del
15%.
   Moscato:
    vitigni: Moscato bianco minimo 85%; Malvasia di Candia  aromatica
massimo 15%.
   Pinot Nero:
    vitigni:  Pinot  Nero  minimo  85%;  Pinot Grigio, Pinot Bianco e
Chardonnay congiuntamente o disgiuntamente fino  ad  un  massimo  del
15%.
   Malvasia:
    vitigni: Malvasia di Candia aromatica minimo 85%; altri vitigni a
bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia,
fino ad un massimo del 15%.
   Pinot Grigio:
    vitigni:  Pinot  Grigio  minimo  85%;  Pinot  Nero,  Pinot Bianco
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
   Chardonnay:
    vitigni: Chardonnay minimo 85%; Pinot Nero, Pinot  Grigio,  Pinot
Bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
   Sauvignon:
    vitigni:  Sauvignon minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la  provincia  di  Pavia,
congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
   Cabernet Sauvignon:
    vitigni:  Cabernet  Sauvignon  minimo  85%; altri vitigni a bacca
rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per  la  provincia
di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.
   Per la denominazione "Oltrepo' Pavese" Spumante metodo classico le
percentuali di vini utilizzati nella produzione devon essere:
    Pinot  Nero  vinificato  in  bianco  minimo  70% Chrdonnay, Pinot
Grigio e Pinot Bianco congiuntamente  o  disgiuntamente  fino  ad  un
massimo del 30%.
   Il  nome  di  vitigno,  le  menzioni  specifiche tradizionali o di
colore previste dal presente disciplinare per le varie  tipologie  di
vino  elencate  nel  presente articolo, debbono essere indicate nella
designazione del prodotto seguendo immediatamente la denominazione di
origine "Oltrepo' Pavese".
   I    conduttori   interessati   ai   vigneti   iscritti   all'albo
dell'"Oltrepo' Pavese" Buttafuoco e Sangue di Giuda,  all'atto  della
denuncia delle uve di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica   24   maggio   1967,   n.  506,  possono  rivendicare  la
denominazione di origine "Oltrepo' Pavese" rosso, qualora le uve  non
assicurino  un  titolo  alcolometrico  columico naturale previsto per
l'"Oltrepo' Pavese" Buttafuoco e "Oltrepo' Pavese" Sangue di Giuda.
 
                               Art. 3.
 
   La zona di produzione dei vini "Oltrepo' Pavese"  rosso  rosato  o
rosso  riserva,  con la specificazione di vitigno e "Oltrepo' Pavese"
Spumante, comprende la fascia vitivinicola  collinare  dell'"Oltrepo'
Pavese" per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di
Pavia:  Borgo  Priolo,  Borgoratto  Mormorolo,  Bosnasco, Calvignano,
Canevino, Canneto  Pavese,  Castana,  Cecima,  Godiasco,  Golferenzo,
Lirio,  Montalto  Pavese,  Montecalvo  Versiggia,  Montescano, Montu'
Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi,  Rocca  de'
Giorgi,  Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa
Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei
territori  di  questi  altri  comuni:  Broni,  Casteggio,  Cigognola,
Codevilla,   Corvino   San   Quirico,   Fortunago,  Montebello  della
Battaglia,   Montesegale,   Ponte   Nizza,   Redavalle,    Retorbido,
Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    parte  dal  km. 136 + 150 della strada statale n. 10, la linea di
delimitazione  scende  verso  sud  seguendo  la  strada   provinciale
Bressana-Salice  Terme,  sino  al  bivio di Rivanazzano. Qui si devia
verso ovest lungo la strada che da  Rivanazzano  porta  alla  Cascina
Spagnola,  per piegare a quota 139 verso sud a raggiungere il confine
provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del
Monte. Da questo punto  la  linea  di  delimitazione  raggiunge  Casa
Carlucci  e  prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i
comuni  di  Ponte  Nizza  e  Bagnaria  fino  al  torrente   Staffora,
includendo  San  Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue
la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi
devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per  Val
di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale
tra  ponte  Nizza,  Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e
con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica
risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.
   Da questo punto la linea di delimitazione  prosegue  in  direzione
nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, ad
incontrare  il  confine  dei  comuni  Fortunago e Ruino. Prosegue sul
confine comunale  meridionale  di  Ruino  a  raggiungere  il  confine
provinciale tra Pavia-Piacenza.
   La  delimitazione  orientale  del  comprensorio  e' costituita dal
confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo inconro con la  strasa
statale  n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice
Terme che incrocia al km. 136+150 del comprensorio, punto di partenza
della delimitazione.
   La zona di produzione del vino "Oltrepo' Pavese" Buttafuoco insita
pure in quella piu' ampia dei vini  "Oltrepo'  Pavese",  comprende  i
territori  comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano,
Castagna, Cigognola, Pietra de' Giorgi.
   La  zona di produzione del vino "Oltrepo' Pavese" sangue di Giuda,
insita anch'essa nell'area piu' ampia dei vini "Oltrepo'  Pavese"  e'
delimitata come segue:
    dalla  strada statale n. 10 al km. 162+700 segue quale confine ad
est la  strada  comunale  per  Bosnasco,  Costamontefedele  Casa  dei
Rovati,  Montu'  Beccaria.  Al  bivio  di questa, prima dell'abitato,
prosegue sulla strada che conduce verso sud alle  frazioni:  Ca'  de'
Bernardini,  Borsoni,  Bergamasco,  Poggiolo  ed ancora per Cerisola,
Donelasco e Santa Maria della Versa.
   Da qui scende a nord per  la  provinciale  Santa  Maria-Stradella,
sino  alla frazione Begoglio, dove devia ad ovest per la comunale che
tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia  sino  al
ponte  del  torrente  Scuropasso in localita' Molino Sacrista. Quindi
scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino  ad  incontrare  il
confine  comunale  tra  Lirio  e  Pietra de' Giorgi a comprendere per
intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola  a  sud
della  strada  statale  n. 10 che costituisce il confine nord sino al
chilometro  n.  162+700,  all'imbocco  della  strada   comunale   per
Bosnasco.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Oltrepo'
Pavese"  di  cui  all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai  vini
le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
   I  vigneti  devono  essere  posti  su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben  soleggiate  escludendo
comunque i fondi valle e i terreni di pianura.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione di vini di cui all'art. 2, e le
rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:
 
                                               Prod. max.   Resa max.
                                                  uva         vino
                                                   -            -
Oltrepo' Pavese       rosso, rosso riserva e      110          65%
                        rosato
Oltrepo' Pavese       Buttafuoco                  105          65%
Oltrepo' Pavese       Sangue di Giuda             105          65%
Oltrepo' Pavese       Barbera                     120          70%
Oltrepo' Pavese       Bonarda                     105          65%
Oltrepo' Pavese       Riesling Italico            110          65%
Oltrepo' Pavese       Riesling Renano             100          65%
Oltrepo' Pavese       Cortese                     110          65%
Oltrepo' Pavese       Moscato                     110          70%
Oltrepo' Pavese       Moscato passito             110          45%
Oltrepo' Pavese       Malvasia                    115          70%
Oltrepo' Pavese       Pinot Nero (vinificato in   100          60%
                        bianco)
Oltrepo' Pavese       Pinot Nero (vinificato in   100          65%
                        rosso e rosato)
Oltrepo' Pavese       Pinot Grigio (vinificato in 100          60%
                        bianco)
Oltrepo' Pavese       Pinot Grigio (vinificato in 100          65%
                        rosso e rosato)
Oltrepo' Pavese       Chardonnay                  100          65%
Oltrepo' Pavese       Sauvignon                   100          65%
Oltrepo' Pavese       Cabernet Sauvignon          105          70%
 
   Ai  suddetti  limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
elencati, la produzione dovra'  essere  riportata,  anche  in  annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
   La regione Lombardia annualmente con proprio decreto, tenuto conto
delle  condizioni  ambientali di coltivazione puo' fissare produzioni
massime  per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite  dal   presente
disciplinare  di produzione, o limitare, per talune zone geografiche,
l'utilizzo delle  menzioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  2  dandone
immediata   comunicazione   al   Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
   Qualora  la  resa  uva-vino  superi  i  limiti  sopra   riportati,
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata.
 
                               Art. 5.
 
   Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona
di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto  delle  situazioni
tradizionali  di  produzione  e' consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio della provincia di  Pavia,  nonche'
nelle  frazioni  di  Vicobarone  e  Casa  Bella  nel  comune di Ziano
Piacentino in provincia di Piacenza.
   E' consentito inoltre che  si  effettuino  nell'intero  territorio
della  Lombardia  e  del  Piemonte, le operazioni di vinificazione ai
fini della spumantizzazione per la produzione dell'"Oltrepo'  Pavese"
delle   seguenti  tipologie:  Moscato,  Malvasia,  Riesling  italico,
Riesling renano,  Pinot  Nero,  Pinot  Grigio,  Cortese,  Chardonnay,
Sauvignon e per la produzione di "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2, i seguenti  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi:
 
                                                          vol. %
Oltrepo' Pavese Rosso                                      11
Oltrepo' Pavese Rosato                                     10
Oltrepo' Pavese Rosso Riserva                              12
Oltrepo' Pavese Buttafuoco                                 11,50
Oltrepo' Pavese Sangue di Giuda                            11,50
Oltrepo' Pavese Barbera                                    11
Oltrepo' Pavese Bonarda                                    10,50
Oltrepo' Pavese Riesling italico                           10
Oltrepo' Pavese Riesling renano                            10,50
Oltrepo' Pavese Cortese                                    10
Oltrepo' Pavese Moscato                                     9,50
Oltrepo' Pavese Moscato passito                            10
Oltrepo' Pavese Moscato liquoroso                          12
Oltrepo' Pavese Malvasia                                    9,50
Oltrepo' Pavese Pinot Nero                                 10
Oltrepo' Pavese Pinot Grigio                               10
Oltrepo' Pavese Chardonnay                                 10
Oltrepo' Pavese Sauvignon                                  10
Oltrepo' Pavese Cabernet Sauvignon                         10,50
 
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini spumanti "Oltrepo'
Pavese"  Cortese,  "Oltrepo'  Pavese"  Riesling  italico,   "Oltrepo'
Pavese" Riesling renano, "Oltrepo' Pavese" Moscato, "Oltrepo' Pavese"
Malvasia,  "Oltrepo' Pavese" Chardonnay, "Oltrepo' Pavese" Pinot Nero
e "Oltrepo' Pavese" Sauvignon possono tuttavia assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 9%.
   In tal caso la destinazione delle uve alla spumantizzazione dovra'
essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro rispettive caratteristiche.
   In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta  o  disgiunta
delle uve che concorrono alla denominazione "Oltrepo' Pavese" rosso e
rosso riserva. Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei
vini,  facenti  parte  della  medesima  partita,  deve avvenire nella
cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.
   La denominazione "Oltrepo' Pavese" rosso riserva e'  riservata  ai
vini  sottoposti  ad un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi a
partire dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
   Nella preparazione dei vini "Oltrepo' Pavese" Spumanti Pinot Nero,
Riesling italico,  Riesling  renano,  Cortese,  Chardonnay,  Moscato,
Malvasia  e  Sauvignon  deve  essere usata la tradizionale tecnica di
rifermentazione in autoclave con esclusione di qualsiasi aggiunta  di
anidride carbonica.
   Per   la   spumantizzazione  dell'"Oltrepo'  Pavese"  Spumante,  e
"Oltrepo' Pavese" Pinot Nero  metodo  classico,  l'elaborazione  deve
prevedere  un periodo complessivo di 24 messi dalla vendemmia, di cui
18  sulle  fecce,  se  prodotto  millesimato;  e  di  18  mesi  dalla
vendemmia, di cui 12 sulle fecce se prodotto non millesimato.
   L'uso del termine "rosato" e' ammesso solo se i vini presentano la
corrispondente  tonalita'  di  colore e se provengono da uve rosse di
cui all'art. 2.
   Il vino "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso, nei due tipi dolce  e
secco  o  dry, deve essere prodotto partendo dal vino Moscato, di cui
al  presente  disciplinare.  Per   il   raggiungimento   del   titolo
alcolometrico  volumico  previsto al consumo, al Moscato liquoroso e'
ammessa l'aggiunta, prima durante e dopo la  fermentazione  di  alcol
puro, acquavite, mosto concentrato.
   E'  consentita  la produzione di "Oltrepo' Pavese" Moscato passito
partendo  dalle  uve  Moscato  di  cui  all'art.  2,   sottoposte   a
tradizionale appassimento.
   Il  vino "Oltrepo' Pavese" Moscato passito non puo' essere immesso
al consumo prima del 1 giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
 
                               Art. 6.
 
   I vini a denominazione di origine controllata di cui  all'art.  2,
all'atto   dell'immissione   al  consumo  devono  corrispondere  alle
seguenti caratteristiche:
   "Oltrepo' Pavese" rosso:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso intenso;
    sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Oltrepo' Pavese" rosato:
    colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
    odore: leggermente vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" rosso riserva:
    colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
    odore: profumo intenso, etereo;
    sapore: asciutto, corposo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   "Oltrepo' Pavese" Buttafuoco:
    colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: asciutto, di corpo, talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" Sangue di Giuda:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso intenso;
    sapore: pieno, di corpo, frizzante tendente al dolce;
    residuo zuccherino minimo: 30 gr/l.;
    titolo alcolometrico volumico  complessivo  minimo:  12%  di  cui
almeno 6% vol. svolti;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco minimo: 22 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" Barbera:
    colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
    odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
    sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico, acidulo e talvolta
vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" Bonarda:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: profumo intenso e gradevole;
    sapore:  secco,  amabile  o  dolce, leggermente tannico, fresco e
talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" Riesling Italico:
    colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: fresco, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono previste le tipologie: frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Riesling Renano:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: fresco, gradevole, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    e' prevista la tipologia: spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Cortese:
    colore: paglierino chiaro;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: morbido, fresco, piacevole talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono previste le tipologie: frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Moscato:
    colore: paglierino con riflessi dorati;
    odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
    sapore: dolce, gradevole, vivace o frizzante;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a
50 gr/l.;
    titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 5,50%;
    se spumante: 6%;
    titolo alcolometrico voluminico complessivo minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono previste le tipologie: frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso dolce e/o secco:
    colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
    odore: aromatico intenso;
    sapore: vellutato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:
     tipo  dolce:  17,5/22%  di  alcool,  con  residuo zuccherino non
inferiore a 50 gr/l.;
     tipo secco: 18/22% di alcool con residuo zuccherino  massimo  di
40 gr/l.;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Oltrepo' Pavese" Moscato passito:
    colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
    odore: aromatico, caratteristico, delicato;
    sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 18%;
    residuo zuccherino massimo: 60 gr/l.;
    acidita' totale minima: 3,50 per mille;
    estratto secco minimo: 24 per mille.
    "Oltrepo' Pavese" Malvasia:
    colore: giallo paglierino;
    odore: aromatico, caratteristico, intenso;
    sapore: secco, amabile, dolce, talvolta vivace o frizzante;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere inferiore a
20 gr/l.;
    titolo alcolometrico volumico svolto: 5,5%;
    se spumante: 6%;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono previste le tipologie: frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Pinot nero:
    colore:  paglierino, verdognolo chiarissimo oppure rosato o rosso
secondo il sistema di vinificazione;
    odore: caratteristico;
    sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole; i  tipi  bianco  e
rosato possono essere talvolta vivaci o frizzanti;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    se vinificato in rosso 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono  previste  (per  i  tipi  bianco  e  rosato)  le  tipologie:
frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Pinot grigio:
    colore: paglierino piu' o meno intenso o leggermente ramato;
    odore: caratteristico, fruttato;
    sapore: fresco, sapido, gradevole e talvolta vivace o frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    e' prevista la tipologia: frizzante.
   "Oltrepo' Pavese" spumante (bianco o rosato):
    colore: paglierino piu' o  meno  intenso  o  rosato  tendente  al
cerasuolo;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   "Oltrepo' Pavese" Chardonnay:
    colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
    odore: caratteristico, fruttato con vena aromatica;
    sapore:  fresco,  intenso,  sapido,  gradevole, talvolta vivace o
frizzante;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,5%;
    residuo zuccherino: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille;
    sono previste le tipologie: frizzante e spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Sauvignon:
    colore: paglierino;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, fresco e piacevole;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    per lo spumante il residuo zuccherino non deve essere superiore a
25 gr/l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille;
    e' prevista la tipologia: spumante.
   "Oltrepo' Pavese" Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: leggermente erbaceo, caratteristico;
    sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
    residuo zuccherino massimo: 12 gr/l.;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E' facolta' del Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i
limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  denominazione  di  origine  controllata "Oltrepo' Pavese" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da  quelle  previste
dal  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli  aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
l'acquirente;    nonche'   l'uso   di   indicazioni   geografiche   o
toponomastiche  che  facciano   riferimento   a   comuni,   frazioni,
localita',  fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, cosi' qualificato, e' stato ottenuto.
   Per i vini "Oltrepo' Pavese" Bonarda, "Oltrepo' Pavese" Sangue  di
Giuda,   "Oltrepo'   Pavese"  Moscato  e  "Oltrepo'  Pavese"  Moscato
liquoroso  e  "Oltrepo'  Pavese"  Moscato  passito,  e'  obbligatoria
l'indicazione  in  etichetta  del  termine  "abboccato" o del termine
"amabile" quando il residuo  zuccherino  supera  i  18  gr/l.  e  del
termine "dolce" quando il residuo zuccherino supera i 45 gr/l.
   Per  il  tipo  "Oltrepo' Pavese" Moscato liquoroso, e' facoltativo
riportare  la  specificazione  liquoroso   mentre   e'   obbligatoria
l'indicazione del tipo secco o dry.
   Sulle  bottiglie  o  altri recipienti contenenti "Oltrepo' Pavese"
puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia  da  cui
il  vino  deriva;  tale indicazione e' obbligatoria per i tipi "Rosso
Riserva", "Sangue di Giuda", "Buttafuoco" e "Moscato Passito".