Determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1993.(GU n.244 del 18-10-1994)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610; Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati a partire dal 1 ottobre 1964, e' stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale; Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica; Considerato che con precedenti decreti si e' provveduto a determinare annualmente il suddetto coefficiente di rivalutazione fino al 1992; Visto il decreto ministeriale n. 252 del 18 ottobre 1993, registrato dalla Ragioneria centrale al n. 185 del registro dei decreti in data 25 ottobre 1993, con il quale il coefficiente di cui trattasi e' stato stabilito in 1.767 per l'anno 1992; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 10977 del 1 luglio 1994 con la quale viene comunicato che il coefficiente per moltiplicare valori espressi in lire per l'anno 1993 e' pari a 1,0362 per cui il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1993 risulta per arrotondamento pari a 1.831 (1.767 x 1,0362); Decreta: Articolo unico Il rapporto di cui alla lettera C) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, e' stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1993 in 1.831 (milleottocentotrentuno). Roma, 7 settembre 1994 Il Ministro: RADICE