Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.244 del 18-10-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1993 riportante modificazioni all'ordinamento didattico nazionale con l'introduzione della nuova tabella XXVII-ter per l'istituzione di diplomi universitari; Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facolta' di farmacia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 5 maggio 4 e 8 giugno 1994 concernenti l'istituzione dei diplomi universitari in "informazione scientifica sul farmaco" e in "tecnologie farmaceutiche"; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 20 settembre c.a., con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 13 settembre 1994 all'istituzione dei diplomi universitari in "informazione scientifica sul farmaco" e in "tecnologie farmaceutiche" nell'Universita' di Catania; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive disposizioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo XVIII e i diplomi universitari in "informazione scientifica sul farmaco" e in "tecnologie farmaceutiche". Dopo l'art. 849 viene aggiunto il seguente capo ed articoli: CAPO XVIII DIPLOMI UNIVERSITARI DELLA FACOLTA' DI FARMACIA Art. 850. - La facolta' di farmacia conferisce i seguenti diplomi di durata triennale: a) informazione scientifica sul farmaco; b) tecnologie farmaceutiche. Il diploma di tecnologie farmaceutiche e' articolato in due orientamenti: b1) tossicologia dell'ambiente; b2) prodotti cosmetici. Tali corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in "informazione scientifica sul farmaco" e "tecnologie farmaceutiche". Quest'ultimo sara' completato dalla denominazione dell'orientamento seguito. Art. 851 (Accesso al diploma). - L'iscrizione ai corsi e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti a ciascun corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 852 (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 e' dichiarato affine ad un corso di laurea della facolta'. I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea. Art. 853 (Articolazioni del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attivita' didattiche complessive. Ogni corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita' fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 854. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. Art. 854 (Ordinamento didattico). - Le tabelle che seguono riportano i curricula dei diplomi universitari della facolta'. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con relative annualita' e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante. DIPLOMA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO L'obiettivo del corso di diploma e' quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attivita' di informazione scientifica sulle specialita' medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprieta' dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 33/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanita' 23 giugno 1981. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella. Tipo Codice Gruppo disciplinare N. Annualita' Esempi disciplinari - - - - - Ist. E09A Anatomia umana 1 Anatomia umana Ist. E05A Chimica biologica 1 Chimica biologica Ist. C03X Chimica generale 1 Chimica generale inorganica inorganica Ist. C05X Chimica organica 1 Chimica organica Ist. E04A Fisiologia generale 1 Fisiologia generale Ist. F04A Patologia generale 1 Patologia generale Ist. A023X Ist. matematica 1 Matematica e fisica P041 Statistica B01B Fisica Ist. F22A Igiene 1 Microbiologia e igiene F05X Microbiologia applicata Carat. C07X Farmaceutico 2 Chimica medic. 1, 2 Carat. C08X Tecn. legisl. 1 Forme farmaceutiche farmaceut. Carat. E07X Farmacologia 2 Farmacol. e tossicol., farmacoterap. Carat. 2 Annualita' per inse- gnam. caratterizzanti di sede DIPLOMA IN TECNOLOGIE FARMACEUTICHE Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti: 1) tossicologia dell'ambiente; 2) prodotti cosmetici. L'obiettivo del diploma e' quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avra' competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente. Il numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella. Orientamenti Tossicologia Prodotti ambiente cosmetici Tipo Codice Area Annualita' Annualita' Esempi disciplinari - - - - - - Ist. E05A Chimica 1 1 Chimica biologica biologica Ist. C03X Chimica 1 1 Chimica generale generale inorganica Ist. C05X Chimica 1 1 Chimica organica organica Ist. A023X Matematica 1 1 Matematica Ist. B01B Fisica 1 1 Fisica Ist. F05X Microbiologia 1 1 Microbiologia e igiene e igiene F22A Ist. E09A Anatomia, 1 1 Anatomia e fisiolo- fisiologia gia della cute E04A Ist. F04A Patologia Car. C07X Tossicologica 2 2 Chimica tossicolo- gica, tossicologia E07X Car. C07X Analitico ap- 2 2 Analisi prodotti E07X plic. cosmetici, analisi C08X chimica e tossic. degli alimenti, tecniche analit. amb. Car. C08X Legislazione 1 1 Socioecon. e legi- slazione farmac., legisl. alimenti e dell'ambiente, legislaz. dei pro- dotti cosmetici Car. C08X Tecnologia appl. 2 Forme farmaceutic., chimica dei prodot- ti cosmetici, chi- mica degli oli es- senziali, prodotti cosmetici Car. C09X Bromatologia 1 Chimica degli ali- menti, chimica bro- matologica Car. C07X Farmacologia 1 Tossicologia cellu- lare e molecolare Car. Ambientale 1 Chimica dell'am- biente Car. 1 1 Annualita' libera a scelta delle sedi Art. 855 (Esame di diploma). - L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 856 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli di facolta' determinato, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 854 e 855. Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Il presente decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Catania, 22 settembre 1994 Il rettore: RIZZARELLI