MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1994 

  Riformulazione  delle  modalita'  di riscossione e versamento delle
oblazioni stabilite dall'art.  1,  commi  2  e  3,  del  decreto  del
Ministro  delle finanze 31 agosto 1994, prevista dal decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551, recante:  "Misure  urgenti  per  il  rilancio
economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e  dell'edilizia
privata".
(GU n.244 del 18-10-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il proprio decreto 31 agosto 1994, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, con il quale si sono stabilite
le  modalita' di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici
postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  26  luglio
1994,   n.   468,   decaduto  per  mancata  conversione  nei  termini
costituzionali;
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27  settembre  1994,  n.
551,  che  fissa  nuovi  termini  per  il  versamento  dell'oblazione
rispetto a quelli stabiliti con il predetto decreto ministeriale;
  Visto l'art. 1, comma 7, del  predetto  decreto-legge  n.  551  del
1994,  con  il quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e  il
Ministro  del  tesoro, sono riformulate le modalita' di riscossione e
versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi  2  e  3,  del
citato  decreto  del  Ministro delle finanze 31 agosto 1994, restando
salvi tutti gli altri effetti del predetto decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il versamento dell'oblazione di cui all'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge  27  settembre  1994,  n.  551,  a  modifica  di quanto
stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto  del  Ministro  delle
finanze  31  agosto 1994, va effettuato, in unica soluzione, entro il
31 ottobre 1994, per l'importo  fisso  e,  in  quattro  rate  per  la
restante  parte,  rispettivamente,  entro  il 15 dicembre 1994, il 15
marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. Detta restante
parte dell'oblazione puo' essere versata anche in una unica soluzione
entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una
delle suindicate rate. Le oblazioni fisse di L.  2.000.000  e  di  L.
5.000.000, di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 6, del
citato  decreto-legge  n.  551  del  1994,  vanno  versate  in  unica
soluzione entro il 15 dicembre 1994 ed, in ogni  caso,  separatamente
dalle  altre  somme  eventualmente  dovute  a titolo di oblazione. Le
oblazioni fisse di L. 2.000.000 vanno versate separatamente da quelle
di L. 5.000.000.
  2. Sul retro del  bollettino  di  conto  corrente  postale  di  cui
all'art.  1  del  citato decreto del Ministro delle finanze 31 agosto
1994, nello spazio riservato alla causale, oltre all'indicazione  del
comune  ove  e'  ubicato  l'immobile,  va  indicato  se  trattasi  di
versamenti  per  ammontari  fissi  oppure  di  versamento  in   unica
soluzione  o  rateale.  Nell'ipotesi  in  cui all'atto del versamento
dell'importo fisso o della prima rata, la somma  dovuta  sia  ridotta
dell'ammontare gia' versato in base a quanto previsto dall'art. 1 del
decreto-legge  26  luglio 1994, n. 468, detta indicazione deve essere
riportata  nello  spazio  del  bollettino di conto corrente riservato
alla causale con la specificazione degli estremi del versamento  gia'
effettuato.
  3.  Le  attestazioni  dei pagamenti effettuati entro il 15 dicembre
1994 sono allegate alle domande di concessione o di autorizzazione in
sanatoria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1994
                      Il Ministro delle finanze
                               TREMONTI
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                               RADICE
                      p. Il Ministro del tesoro
                                CICU