Riformulazione delle modalita' di riscossione e versamento delle oblazioni stabilite dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, prevista dal decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata".(GU n.244 del 18-10-1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, con il quale si sono stabilite le modalita' di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, che fissa nuovi termini per il versamento dell'oblazione rispetto a quelli stabiliti con il predetto decreto ministeriale; Visto l'art. 1, comma 7, del predetto decreto-legge n. 551 del 1994, con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, sono riformulate le modalita' di riscossione e versamento delle oblazioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, restando salvi tutti gli altri effetti del predetto decreto; Decreta: Art. 1. 1. Il versamento dell'oblazione di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, a modifica di quanto stabilito dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, va effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 1994, per l'importo fisso e, in quattro rate per la restante parte, rispettivamente, entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. Detta restante parte dell'oblazione puo' essere versata anche in una unica soluzione entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Le oblazioni fisse di L. 2.000.000 e di L. 5.000.000, di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 551 del 1994, vanno versate in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994 ed, in ogni caso, separatamente dalle altre somme eventualmente dovute a titolo di oblazione. Le oblazioni fisse di L. 2.000.000 vanno versate separatamente da quelle di L. 5.000.000. 2. Sul retro del bollettino di conto corrente postale di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, nello spazio riservato alla causale, oltre all'indicazione del comune ove e' ubicato l'immobile, va indicato se trattasi di versamenti per ammontari fissi oppure di versamento in unica soluzione o rateale. Nell'ipotesi in cui all'atto del versamento dell'importo fisso o della prima rata, la somma dovuta sia ridotta dell'ammontare gia' versato in base a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, detta indicazione deve essere riportata nello spazio del bollettino di conto corrente riservato alla causale con la specificazione degli estremi del versamento gia' effettuato. 3. Le attestazioni dei pagamenti effettuati entro il 15 dicembre 1994 sono allegate alle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1994 Il Ministro delle finanze TREMONTI Il Ministro dei lavori pubblici RADICE p. Il Ministro del tesoro CICU