Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.(GU n.244 del 18-10-1994)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia la quale ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia e destinati alla produzione di V.Q.P.R.D. 2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 14 ottobre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE