Autorizzazione alle negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB 30. (Deliberazione n. 8509).(GU n.249 del 24-10-1994)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche e integrazioni; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la delibera n. 8442 del 27 settembre 1994 con la quale, tra l'altro, e' stato delegato al consiglio di borsa il potere di definire le caratteristiche dell'indice di borsa oggetto di contratti uniformi a termine di cui al citato art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il provvedimento urgente n. 109 del 7 ottobre 1994 con il quale il consiglio di borsa ha definito l'indice di borsa MIB 30 quale indice di riferimento per un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, specificandone altresi' le caratteristiche e le modalita' di calcolo; Considerato che le caratteristiche dell'indice denominato MIB 30 rispondono ai criteri di delega individuati dalla Consob nella citata delibera n. 8442 del 27 settembre 1994; Considerata l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine collegato ad un indice di borsa; Considerata l'opportunita' di rendere immediatamente note al mercato le caratteristiche del suddetto contratto uniforme a termine su indice di borsa; Delibera: Sono autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB 30 la cui composizione e le relative modalita' di calcolo sono definite nel provvedimento urgente del consiglio di borsa n. 109 del 7 ottobre 1994 citato in premessa (di seguito denominato "future su indice di borsa MIB 30" ovvero "FIB 30"). Il contratto FIB 30 ha valore nominale pari a lire 100 milioni equivalenti al prodotto tra il valore base dell'indice MIB 30, fissato a 10.000 punti, ed il valore di ciascun punto dell'indice stesso fissato a lire 10.000. Il contratto FIB 30 e' quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il contratto stesso e' fissato in un punto dell'indice. La liquidazione dei contratti in essere ha luogo, fino alla scadenza, giornalmente mediante il versamento da parte dei contraenti, per il tramite degli aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia, di margini di garanzia, iniziali e di variazione, definiti e calcolati secondo le modalita' di cui alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (di seguito disposizioni). Il contratto non prevede alla scadenza la consegna dei titoli che compongono l'indice MIB 30. Ai fini della determinazione dei margini di cui sopra, la Cassa di compensazione e garanzia calcola il prezzo di chiusura giornaliero del contratto FIB 30 come media, ponderata per le quantita', dei prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato. In caso di elevata illiquidita' sulle scadenze successive a quella piu' vicina, la Cassa puo' aumentare la suddetta percentuale fino al 30%. Ove nel corso della seduta non siano stati conclusi contratti, la Cassa calcola il prezzo di chiusura come media delle quotazioni denaro/lettera di un periodo, da essa individuato, comunque non inferiore a 10 minuti, ovvero in relazione alle condizioni del mercato tenuto anche conto del valore teorico del FIB 30 per la scadenza illiquida. Il margine iniziale non puo' essere inferiore al 4% del controvalore di ciascun contratto FIB 30 valorizzato al prezzo di chiusura del giorno precedente. Il margine iniziale puo' essere costituito in contante o titoli di Stato. I margini di variazione eventualmente dovuti sono pagati esclusivamente per contanti. L'ultimo giorno di contrattazione, dopo la chiusura delle negoziazioni, le posizioni contrattuali ancora in essere sono valorizzate sulla base del valore dell'indice MIB 30 calcolato sui prezzi di apertura, di cui all'art. 22 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, dei titoli che compongono il paniere rilevati sul sistema telematico stesso nella medesima giornata di borsa (prezzo di liquidazione). Tale valore, per ciascuna scadenza, viene determinato, e comunicato alla Cassa di compensazione e garanzia, dal consiglio di borsa, che provvede altresi' a curarne la diffusione al pubblico ed al mercato. La liquidazione avviene il primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di contrattazione. Sono negoziabili contratti future su indice di borsa MIB 30 aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna seduta di contrattazione, sono contemporaneamente quotate la scadenza piu' vicina e le due scadenze successive. Per ogni mese di scadenza, l'ultimo giorno di contrattazione coincide con l'ultimo giorno del relativo mese borsistico (giorno dei riporti). Le contrattazioni sulla scadenza piu' vicina terminano alle ore 10,30 dell'ultimo giorno di contrattazione. Dal primo giorno di borsa aperta successivo e' quotata la nuova scadenza. Con successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata in vigore della presente delibera. La presente delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa che ne curera' l'attuazione per gli aspetti di competenza e la diffusione nei modi d'uso e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob. Roma, 11 ottobre 1994 Il presidente: BERLANDA