COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994 

  Autorizzazione  alle negoziazioni in borsa di un contratto uniforme
a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.
1, avente ad oggetto l'indice di  borsa  MIB  30.  (Deliberazione  n.
8509).
(GU n.249 del 24-10-1994)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare l'art. 23 della citata legge 2 gennaio 1991,
n. 1;
  Visto il regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
delle  borse valori adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994,
e le successive modifiche e integrazioni;
  Viste le disposizioni concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate
d'intesa dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 16 marzo 1992, e
le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la delibera n. 8442 del 27 settembre 1994 con la  quale,  tra
l'altro,  e'  stato  delegato  al  consiglio  di  borsa  il potere di
definire le caratteristiche dell'indice di borsa oggetto di contratti
uniformi a termine di cui al citato art. 23, comma 1, della  legge  2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  provvedimento  urgente  n. 109 del 7 ottobre 1994 con il
quale il consiglio di borsa ha definito  l'indice  di  borsa  MIB  30
quale  indice  di  riferimento per un contratto uniforme a termine di
cui  all'art.  23  della  citata  legge  2  gennaio   1991,   n.   1,
specificandone altresi' le caratteristiche e le modalita' di calcolo;
  Considerato  che  le  caratteristiche dell'indice denominato MIB 30
rispondono ai criteri di delega individuati dalla Consob nella citata
delibera n. 8442 del 27 settembre 1994;
  Considerata l'opportunita' di autorizzare le negoziazioni in  borsa
di un contratto uniforme a termine collegato ad un indice di borsa;
  Considerata   l'opportunita'  di  rendere  immediatamente  note  al
mercato le caratteristiche del suddetto contratto uniforme a  termine
su indice di borsa;
                              Delibera:
  Sono  autorizzate le negoziazioni in borsa di un contratto uniforme
a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.
1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB 30 la cui  composizione  e
le  relative  modalita'  di  calcolo  sono definite nel provvedimento
urgente del consiglio di borsa n. 109 del 7 ottobre  1994  citato  in
premessa  (di  seguito  denominato "future su indice di borsa MIB 30"
ovvero "FIB 30").
  Il contratto FIB 30 ha valore nominale  pari  a  lire  100  milioni
equivalenti  al  prodotto  tra  il  valore  base  dell'indice MIB 30,
fissato a 10.000 punti, ed il valore  di  ciascun  punto  dell'indice
stesso fissato a lire 10.000.
  Il  contratto  FIB  30  e' quotato in punti indice e lo scostamento
minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto il  contratto  stesso
e' fissato in un punto dell'indice.
  La  liquidazione  dei  contratti  in  essere  ha  luogo,  fino alla
scadenza,  giornalmente  mediante  il   versamento   da   parte   dei
contraenti, per il tramite degli aderenti alla Cassa di compensazione
e  garanzia,  di  margini  di  garanzia,  iniziali  e  di variazione,
definiti e calcolati secondo le modalita' di  cui  alle  disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa  di  compensazione  e  garanzia  citate in premessa (di seguito
disposizioni).
  Il contratto non prevede alla scadenza la consegna dei  titoli  che
compongono l'indice MIB 30.
  Ai  fini della determinazione dei margini di cui sopra, la Cassa di
compensazione e garanzia calcola il prezzo  di  chiusura  giornaliero
del  contratto  FIB  30  come  media, ponderata per le quantita', dei
prezzi dell'ultimo 10% dei contratti scambiati sul mercato.  In  caso
di  elevata  illiquidita'  sulle  scadenze  successive  a quella piu'
vicina, la Cassa puo' aumentare la suddetta percentuale fino al  30%.
Ove  nel  corso  della  seduta non siano stati conclusi contratti, la
Cassa calcola il prezzo  di  chiusura  come  media  delle  quotazioni
denaro/lettera  di  un  periodo,  da  essa  individuato, comunque non
inferiore a 10  minuti,  ovvero  in  relazione  alle  condizioni  del
mercato  tenuto  anche  conto  del  valore  teorico del FIB 30 per la
scadenza illiquida.
  Il  margine  iniziale  non  puo'  essere  inferiore   al   4%   del
controvalore  di  ciascun  contratto  FIB 30 valorizzato al prezzo di
chiusura del giorno  precedente.  Il  margine  iniziale  puo'  essere
costituito  in  contante  o  titoli di Stato. I margini di variazione
eventualmente dovuti sono pagati esclusivamente per contanti.
  L'ultimo  giorno  di  contrattazione,  dopo   la   chiusura   delle
negoziazioni,   le  posizioni  contrattuali  ancora  in  essere  sono
valorizzate sulla base del valore dell'indice MIB  30  calcolato  sui
prezzi  di  apertura,  di  cui  all'art.  22  del  regolamento per il
funzionamento del sistema telematico delle borse valori,  dei  titoli
che  compongono  il  paniere  rilevati  sul sistema telematico stesso
nella medesima giornata  di  borsa  (prezzo  di  liquidazione).  Tale
valore,  per  ciascuna scadenza, viene determinato, e comunicato alla
Cassa di compensazione  e  garanzia,  dal  consiglio  di  borsa,  che
provvede  altresi' a curarne la diffusione al pubblico ed al mercato.
La liquidazione avviene il primo giorno di  borsa  aperta  successivo
all'ultimo giorno di contrattazione.
  Sono  negoziabili contratti future su indice di borsa MIB 30 aventi
scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. In ciascuna
seduta di contrattazione, sono contemporaneamente quotate la scadenza
piu' vicina e le due scadenze successive.
  Per ogni  mese  di  scadenza,  l'ultimo  giorno  di  contrattazione
coincide con l'ultimo giorno del relativo mese borsistico (giorno dei
riporti). Le contrattazioni sulla scadenza piu' vicina terminano alle
ore  10,30  dell'ultimo giorno di contrattazione. Dal primo giorno di
borsa aperta successivo e' quotata la nuova scadenza.
  Con successivo provvedimento sara' stabilita la data di entrata  in
vigore della presente delibera.
  La  presente  delibera sara' inviata in copia al consiglio di borsa
che ne curera' l'attuazione  per  gli  aspetti  di  competenza  e  la
diffusione   nei  modi  d'uso  e  verra'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 11 ottobre 1994
                                              Il presidente: BERLANDA