MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

COMUNICATO

            Provvedimenti concernenti societa' esercenti
                 attivita' fiduciaria e di revisione
(GU n.249 del 24-10-1994)

   Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro di grazia  e  giustizia,  la  societa'  "Revi  International
S.n.c.  di  dott.  Gruber German & dott. Rainer Ferdinand", in lingua
tedesca: "Revi International O.H.G. des Dr.   Gruber German  und  Dr.
Rainer Ferdinand", e' stata autorizzata all'esercizio delle attivita'
di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
   Con  decreto  interministeriale  11  ottobre 1994 l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di organizzazione e revisione  contabile
di  aziende,  rilasciata con decreto interministeriale del 25 gennaio
1985  alla  societa'  "Revitzanini  S.r.l.  -  Societa'  italiana  di
organizzazione  e revisione aziendale", con sede in Vicenza, iscritta
al registro delle imprese del tribunale di Vicenza al n.  15165,  poi
divenuta  "O.F.F.  -  Officina  finanziaria fiduciaria S.p.a." ed ora
"Paoletti & Paoletti S.r.l.", con sede in Rubano  (Padova),  frazione
Sarmeola,  iscritta al registro delle imprese del tribunale di Padova
al n. 42387, e' stata revocata per rinuncia della societa'.
   Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro  di grazia e giustizia, la societa' "G Revisioni di Giovanni
Guidi & C. S.a.s.", con sede legale in Ponte S.  Giovanni (Perugia) -
gia' "Acsoa revisioni S.p.a.", con  sede  legale  in  Spoleto  -,  e'
confermata   nell'esercizio   dell'attivita'   di   organizzazione  e
revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23  novembre  1939,
n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.
   La  suddetta  autorizzazione  si intende riferita all'attivita' di
organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi
dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.
88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.
   Con decreto interministeriale 1 ottobre 1994, emanato dal Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro di grazia  e  giustizia,  il  decreto  interministeriale  30
maggio  1966  -  gia'  modificato  con i decreti interministeriali 28
maggio 1981 e 12  luglio  1983  -,  con  cui  la  societa'  "Concorde
Eurofiduciaria   S.r.l.",   con  sede  legale  in  Milano,  e'  stata
autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'    fiduciaria    e    di
organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge
23 novembre 1939, n. 1966, e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531,
e'   ulteriormente  modificato  nella  parte  relativa  all'attivita'
esercitabile, che viene limitata alla sola organizzazione e revisione
contabile  di  aziende,  ed  in  quella   che   si   riferisce   alla
denominazione  sociale,  che viene variata in "Concorde Europea Audit
S.r.l.".
   La suddetta autorizzazione si intende  riferita  all'attivita'  di
organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi
dell'art.  28,  comma  4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.