DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1994 

  Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento  degli
uffici per le relazioni con il pubblico.
(GU n.261 del 8-11-1994)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettere  b), e) ed f), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e
successive  disposizioni  correttive, concernente l'istituzione nelle
amministrazioni pubbliche, nel  contesto  della  ridefinizione  delle
unita'  organiche,  degli uffici per le relazioni con il pubblico, al
fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto  1990,  n.
241;
  Ritenuta l'opportunita' di definire principi e linee di riferimento
per  l'istituzione  degli uffici per le relazioni con il pubblico, in
modo da assicurare una sollecita e  compiuta  attuazione  del  citato
art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 6 ottobre
1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
I. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.
  La presente direttiva definisce  i  principi  e  le  modalita'  per
l'istituzione,  l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici per
le  relazioni  con  il  pubblico  di  cui  all'art.  12  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  disposizioni
correttive, di seguito denominati uffici.
  Ai principi della  direttiva,  con  gli  opportuni  adeguamenti  in
funzione  delle  risorse  disponibili  e  delle  esperienze maturate,
dell'attivita'  svolta,  delle  dimensioni,   delle   caratteristiche
organizzative  e  degli ordinamenti, si uniformano le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
II. LE FINALITA'.
  L'attivita' degli uffici e' finalizzata a:
   dare attuazione  al  principio  della  trasparenza  dell'attivita'
amministrativa,  al  diritto  di accesso alla documentazione e ad una
corretta informazione;
   rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione
dell'utenza  per  i  servizi  erogati  e  collaborare  per   adeguare
conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita';
   proporre  adeguamenti  e  correttivi per favorire l'ammodernamento
delle strutture, la semplificazione dei linguaggi  e  l'aggiornamento
delle modalita' con cui le amministrazioni si propongono all'utenza.
III. LE ATTIVITA'.
  Gli uffici svolgono le seguenti attivita':
   servizi  all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   informazioni   all'utenza   sugli   atti    amministrativi,    sui
responsabili,  sullo  svolgimento  e  sui  tempi  di  conclusione dei
procedimenti, e sulle modalita' di erogazione dei servizi;
   ricerca ed analisi  finalizzate  alla  conoscenza  dei  bisogni  e
proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza;
   promozione  e  realizzazione  di  iniziative  di  comunicazione di
pubblica  utilita'  per  assicurare  la  conoscenza   di   normative,
strutture  pubbliche  e  servizi erogati e l'informazione sui diritti
dell'utenza nei rapporti con le amministrazioni.
IV. I SUPPORTI TECNOLOGICI.
  Lo  svolgimento  delle  attivita'  di documentazione da parte degli
uffici e' favorito dalla disponibilita' di sistemi  automatizzati  di
raccolta  delle  immagini  e  dei  documenti, di classificazione e di
ricerca degli  stessi,  basati  su  stazioni  di  lavoro  avanzate  o
personal computer.
  Gli   uffici   utilizzano,   quale   ambiente  tecnologico  per  lo
svolgimento delle attivita'  di  competenza,  i  servizi  di  accesso
polifunzionale  di cui all'art. 11 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  da  istituire  in  conformita'  alle   modalita'   di
interconnessione  definite  dall'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione  ed   alle   specifiche   organizzative   e
funzionali indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.
  A  tali  fini,  il  Dipartimento della funzione pubblica promuove e
realizza progetti sperimentali, utilizzando i fondi di  cui  all'art.
26  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, ed all'art. 2 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
V. I FRUITORI DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI.
  Si rivolgono agli uffici (di  persona,  per  iscritto,  via  fax  o
telefonicamente)  le  persone  giuridiche  e  fisiche  interessate  a
richiedere informazioni sulle attivita', le strutture  ed  i  servizi
delle amministrazioni pubbliche. A titolo esemplificativo, gli aventi
diritto  di accesso agli atti dei procedimenti, ai sensi dell'art. 10
della legge n. 241 del 1990, ed i titolari di interessi  personali  e
concreti  di  accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art.
22 della predetta legge.
VI. IL LIVELLO DEGLI UFFICI.
  Gli uffici sono istituiti, di norma, laddove si svolge  l'attivita'
di amministrazione attiva di maggior contatto con i cittadini-utenti.
  Le   funzioni   di  promozione,  programmazione,  organizzazione  e
coordinamento  dell'attivita'  degli  uffici  sono  svolte,  ove   ne
ricorrano  le  condizioni,  da  una unita' centrale individuata dalle
amministrazioni.
  Il livello degli uffici e' adeguato  alla  struttura,  all'impianto
organizzativo,  alle  dimensioni ed alla natura dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni.
  Agli uffici sono preposti responsabili  in  possesso  di  qualifica
dirigenziale,   al   fine   di  assicurare  un  adeguato  livello  di
rappresentativita'  ed  una  concreta  capacita'  di  dialogo  e   di
collaborazione    con   le   strutture   della   amministrazione   di
appartenenza.
  Gli uffici rappresentano il "luogo d'incontro" fra  l'utenza  e  le
strutture  pubbliche,  che  emanano  provvedimenti amministrativi e/o
erogano servizi; la loro  istituzione  non  modifica  le  funzioni  e
l'organizzazione    delle    amministrazioni,    ne'    deve   creare
sovrapposizione di competenze.
VII. L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
 1. Accoglienza.
  E' necessario che gli uffici:
   siano collocati in locali facilmente individuabili ed accessibili,
con ampia ricettivita' di parcheggio ed agevole raggiungibilita'  con
i mezzi di trasporto.
  A  tali fini, e' opportuno ricorrere ad intese e convenzioni con le
amministrazioni comunali, anche mediante accordi  globali  per  tutti
gli uffici compresi in uno stesso contesto urbanistico;
   rendano  note  le  modalita'  di  accesso (toponomastico, postale,
telefonico, posta elettronica, fax, ecc.);
   osservino un orario di ricevimento del pubblico distribuito  anche
nelle ore pomeridiane;
   utilizzino      personale      con     approfondita     conoscenza
dell'organizzazione     dell'amministrazione     di     appartenenza,
professionalmente  qualificato per l'accoglienza del pubblico e delle
istanze presentate e per la ricezione delle richieste di informazioni
attraverso  sistemi  telematici,  di  posta  elettronica,   videotel,
postali, telefonici (numero verde).
  Gli  uffici  assicurano,  in  ogni  caso, una risposta alle istanze
presentate, con le seguenti modalita':
2. Risposte immediate.
  A  tali  fini,  vengono  raccolte  informazioni  e   documentazione
(schede,  pubblicazioni,  video, documentazione cartacea) ed attivati
collegamenti   telematici   con   banche   dati,   anche   di   altre
amministrazioni, e/o di organismi privati.
3. Risposte differite.
  Nel   caso   la  rilevazione  dello  stato  di  un  procedimento  o
l'acquisizione  di  documentazione  richiedano   una   ricerca   piu'
complessa,  anche  per  la  mancanza di idonei supporti informatici e
telematici  o  per  carenza  o   insufficiente   qualificazione   del
personale, la risposta sara' fornita, anche via telefono o fax, in un
termine  di  tempo  brevissimo,  di  norma  non  superiore  a 48 ore.
Dell'avvenuta risposta sara' data comunicazione all'ufficio.
VIII. ANALISI E RICERCA SULL'UTENZA.
  Gli uffici  organizzano  sistematicamente  indagini  sul  grado  di
soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei
bisogni e delle esigenze.
  L'attivita'  di ricerca e', inoltre, funzionale alla programmazione
di iniziative di comunicazione e di formazione ed  alla  formulazione
di  proposte  di  adeguamento  dell'organizzazione  e delle procedure
delle amministrazioni.
IX. LA COMUNICAZIONE.
  Le amministrazioni, in collaborazione con gli uffici, promuovono  e
realizzano,   in  attuazione  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 29 del 1993, e sulla base delle informazioni acquisite
attraverso le  indagini,  iniziative  di  comunicazione  di  pubblica
utilita',  utilizzando  strumenti  grafici,  editoriali, audiovisivi,
radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai  fini  di
assicurare  la  conoscenza di normative, strutture e servizi, nonche'
di  informare  sui  diritti   dell'utenza   nei   rapporti   con   le
amministrazioni pubbliche.
X. IL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI PUBBLICA
   UTILITA' DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.
  Per  l'attuazione della normativa recata dall'art. 12, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni
correttive, le amministrazioni statali promuovono  le  iniziative  di
comunicazione   di   pubblica   utilita'  con  il  coordinamento  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri, che si caratterizza, quindi, come struttura
tecnica di servizio.
  I  programmi  delle  amministrazioni sono trasmessi al Dipartimento
entro il 30 novembre dell'anno precedente a  quello  di  riferimento,
anche  con  riserva  di successivo accertamento e comunicazione della
copertura finanziaria, in  modo  da  consentire  al  Dipartimento  di
predisporre lo schema di piano annuale di coordinamento, previsto dal
citato  art.  12,  da  sottoporre all'approvazione del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Per omogeneita' di esposizione, i programmi di comunicazione  delle
amministrazioni  si riferiranno ad iniziative riguardanti campagne di
informazione su temi specifici, campagne pubblicitarie  istituzionali
con  previsione  di  gara europea, attivita' editoriali, audiovisivi,
attivita'  di  comunicazione  diretta  al  cittadino,  attivita'   di
comunicazione interna, mostre, fiere, esposizioni, convegni, seminari
e congressi.
XI. LA FORMAZIONE.
  La  scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  predispone
progetti di formazione distintamente per dirigenti ed operatori degli
uffici.
  La  realizzazione  dei  corsi  e'  curata  per  le  prime  edizioni
direttamente  dalla  scuola e successivamente dalle amministrazioni o
da qualificate istituzioni pubbliche e/o private, con la supervisione
della scuola medesima.
XII. LE SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA
  DIRETTIVA.
  La inosservanza alla presente direttiva e' valutata ai  fini  della
applicazione  delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a
carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti
dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo  n.  29
del  1993,  come  modificati,  rispettivamente,  dall'articolo  6 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n.  470,  e  dall'art.  27  del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
XIII. COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita,
presso  il  dipartimento della funzione pubblica, una commissione per
l'attuazione della normativa  recata  dagli  articoli  11  e  12  del
decreto  legislativo  n.  29  del 1993, della quale fanno parte sette
componenti in rappresentanza, rispettivamente, del dipartimento della
funzione  pubblica,   che   la   presiede,   del   dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, della  Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione,
della   Associazione  dei  comuni  d'Italia  (ANCI),  delle  regioni,
designato dalla Conferenza Stato-regioni, nonche' due responsabili di
uffici.
  Alla commissione sono attribuite le seguenti competenze:
   consulenza, assistenza tecnico-organizzativa alle  amministrazioni
e coordinamento generale delle attivita' finalizzate alla istituzione
ed al funzionamento degli uffici;
   monitoraggio,  in  collaborazione  con  la  Scuola superiore della
pubblica  amministrazione,  sullo  svolgimento  delle  iniziative  di
formazione e di aggiornamento del personale degli uffici;
   promozione  di  iniziative  di  comunicazione e di informazione ai
cittadini-utenti;
   analisi  e  ricerche  sulla  evoluzione  dei bisogni dell'utenza e
sulla qualita' dei servizi erogati;
   parere  sul  programma  annuale  di  comunicazione   di   pubblica
utilita',  di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 29
del  1993,  predisposto  dal  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
XIV.
  Il  Governo  s'impegna  ad  adottare  tutte  le misure legislative,
regolamentari  ed   amministrative   necessarie   a   dare   compiuta
effettivita' ai contenuti della presente direttiva.
   Roma, 11 ottobre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI
Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363