MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.264 del 11-11-1994)

   Con   decreto   ministeriale  29  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La  Nuova  meccanica  navale,  con
sede  in Napoli, unita' produttive ed ufficio in Napoli, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 settembre 1994.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1994 al 1 marzo 1995.
   Le proroghe suddette non operano per i  lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. O.T.M.A., con sede in Citta' di
Castello (Perugia) e unita'  in  Citta'  di  Castello  (Perugia),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 25 marzo 1994 al 24 settembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 25 settembre 1994 al 24 marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaiamar,  con  sede  in  Tribiano
(Milano)   e   unita'   in   Tribiano  (Milano),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 gennaio 1991 al 10 luglio 1991.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dall'11 luglio 1991 al 10 gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Isola  alimenti,  con  sede  in
Pinerolo  (Torino)  e  unita' in Pinerolo (Torino), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Testing  Service,  con sede in
Torino e unita' in Druento (Torino), e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2  aprile
1994 al 1 ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge numero 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  27  settembre  1994  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  S.E.L.  -  Societa'  editrice
lombarda, con sede in Milano e unita' in  Milano  e  Paderno  Dugnano
(Milano),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  luglio  1993  al  30
giugno 1994.
   Con   decreto   ministeriale  27  settembre  1994  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono  Sud,  con  sede  in  Termini
Imerese (Palermo) e unita' in Termini Imerese (Palermo), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.
   La proroga suddetta, non opera per i lavoratori nei confronti  dei
quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai benefici previsti ai
commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.  299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 27 settembre 1994:
    1) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Pre.Mo. - Prefabbricati Molise, con  sede  in  Ripalimosani
(Campobasso)  e  unita'  di Ripalimosani (Campobasso), per il periodo
dal 2 gennaio 1994 al 1 luglio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con  decorrenza  2
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 2 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a.  Pre.Mo.  -  Prefabbricati Molise, con sede in Ripalimosani
(Campobasso) e unita' di Ripalimosani (Campobasso),  per  il  periodo
dal 2 luglio 1994 al 1 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 luglio 1994 con decorrenza 2
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del 20 giugno 1994 con effetto dall'11 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. AE Borgo Nova (AE Goetze S.p.a. dal 1 febbraio  1994),  con
sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unita' di Desenzano del Garda
(Brescia), per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.
   Comitato tecnico del 1 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 7 giugno 1994 con decorrenza 11
luglio 1994;
    4) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e  alle
condizioni  ivi  previste - lavoratori interessati pari o inferiori a
100 - e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale per  crisi  aziendale,  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1  luglio  1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in
favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Meccanotecnica Lenguito, con sede in  Napoli  e  unita'  di
Marcianise  (Caserta),  per  il  periodo  dal  15  giugno  1993 al 14
dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 5 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1993  con  decorrenza
16 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 15379/5 del 20 giugno 1994;
    5) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sgat Italia, con sede  in  Lallio  (Bergamo)  e  unita'  di
Lallio  (Bergamo),  per  il  periodo  dal 3 novembre 1993 al 2 maggio
1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 14 dicembre 1993 con decorrenza 3
novembre 1993.
   Contributo addizionale: no - Amministrazione  controllata  dal  20
luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con effetto
dal 3 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Sgat Italia, con sede  in  Lallio  (Bergamo)  e  unita'  di
Lallio  (Bergamo),  per  il  periodo  dal 3 maggio 1994 al 2 novembre
1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 2 maggio  1994  con  decorrenza  3
maggio 1994.
   Contributo  addizionale:  no  - Amministrazione controllata dal 20
luglio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7) e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di   integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Tecnomeccanica Italia, con sede in Castellammare di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo
dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 giugno 1993 con decorrenza 3
maggio 1993;
    8) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1  novembre  1993,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Societa'  Bario  e  Derivati  S.A.B.E.D., con sede in Vada
comune Rosignano Marittimo  (Livorno)  e  unita'  di  Massa,  per  il
periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 4 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 18 maggio 1994 con decorrenza 1
maggio 1994;
    9) e' prorogata la corresponsione del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale  del  20 giugno 1994 con effetto dal 18 ottobre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Simac, con sede in Tarcento (Udine) e  unita'  di  Tarcento
(Udine) per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.
   Comitato tecnico del 30 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 18
aprile 1994;
    10) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con
decreto  ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre
1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Lanificio  Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e
unita' di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 13 marzo  1994  al  12
settembre 1994.
   Comitato tecnico del 17 marzo 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 13
marzo 1994;
    11)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   Co.V.In.  Consorzio  Volontario  Inerti,  con  sede  in  Casagiove
(Caserta)  e  unita'  di  Casagiove  (Caserta),  per il periodo dal 1
agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Comitato tecnico del 27 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1993  con  decorrenza  1
agosto 1993.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministriale n. 15736/10 del 28 luglio 1994;
    12) e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale per crisi aziendale, disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Alba Industria Cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento),
e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno  1994  al
12 dicembre 1994.
   Comitato tecnico del 19 maggio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13
giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    13)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Acofer, con sede in Torino, e unita' di Beinasco (Torino),
Calendasco (Piacenza), Dolce' (Verona), Parma, per il periodo  dal  6
settembre 1993 al 5 marzo 1994.
   Comitato tecnico del 20 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 6
settembre 1993.
   Contributo  addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 28
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 15043/9 del 10 maggio 1994;
    14)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unita' di Sesto San  Giovanni
(Milano), per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 luglio 1993 con decorrenza 1
luglio 1993.
   Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal  28
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sime Commerciale, con sede in Ascoli Piceno,  e  unita'  di
Ascoli  Piceno,  Porto  San  Giorgio,  Pescara,  S. Benedetto, per il
periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con  decorrenza  1
dicembre 1993;
    16)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Solari  Udine,  con  sede  in  Udine,  e unita' di Udine e
Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza  29
novembre 1993.
   Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria;
    17)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal  1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. G. Borghi, con  sede  in  Pordenone,  e  unita'  di  Angera
(Varese), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Comitato tecnico del 27 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 gennaio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    18)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano), e  unita'  di
Cormano  (Milano),  per  il  periodo  dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno
1994.
   Comitato tecnico del 20 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con  decorrenza  6
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 15734/12 del 28 luglio 1994;
    19)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  Roberto  Torbidoni, con sede in Monte San Vito (Ancona), e
unita' di Monte San Vito (Ancona), per il  periodo  dal  29  novembre
1993 al 28 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza 29
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20)  e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  effetto
dal   29   novembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.n.c. Roberto Torbidoni, con sede in Monte San Vito  (Ancona),  e
unita'  di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 29 maggio 1994
al 28 novembre 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con  decorrenza  29
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21)   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Seac, con sede in Eboli (Salerno),  e  unita'  di  Cicerale
(Salerno), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 8
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22)    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  per  crisi  aziendale,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  C.N.P.  - Cantieri navali partenopei, con sede in Napoli e
unita' di Napoli, per il periodo dal 6  dicembre  1993  al  5  giugno
1994.
   Comitato tecnico del 4 agosto 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 18 gennaio 1994 con decorrenza 6
dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 27 settembre 1994:
    1)  e'  prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta  con  decreto
ministeriale  del  20 giugno 1994, con effetto dal 24 maggio 1993, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ceramiche Monosud, con sede in Olivetro Citra  (Salerno)  e
unita'  di  Olivetro  Citra (Salerno), per il periodo dal 24 novembre
1993 al 23 maggio 1994.
   Comitato tecnico del 19 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1993 con decorrenza  24
novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.