Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.271 del 19-11-1994)
Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unita' di Potenza, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 dicembre 1994. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli (Gruppo Fiat), con sede in Milano e unita' di Corbetta ex Crescenzago (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Federconsorzi, con sede in Roma e unita' di Roma e sedi periferiche, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerioli, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unita' di Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 giugno 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Societa' ittica nazionale, con sede in Pietrasanta (Lucca) e unita' di Pietrasanta (Lucca), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' chimica del Mugello, con sede in Firenze e unita' di Vicchio (Firenze), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 novembre 1994. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede in Mantova e unita' di Mantova. Parere comitato tecnico: seduta del 15 aprile 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Belleli (Gruppo Belleli), con sede in Mantova e unita' di Mantova, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e Spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unita' di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 26 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio (Gruppo Fiat), con sede in Roma e unita' di Colleferro (Roma) e Ceccano (Frosinone), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 3) e' approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 24 agosto 1993 al 23 agosto 1994, della ditta S.p.a. ITLA - Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Oggiono (Como). Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. ITLA Industria trafileria laminazione acciai (Gruppo Falck), con sede in Milano e unita' di Oggiono (Como), per il periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 24 febbraio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994, della ditta S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze) e unita' di Sovigliana-Vinci (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 28 gennaio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Stylaf abbigliamento Pagliai, con sede in Sovigliana-Vinci (Firenze) e unita' di Sovigliana-Vinci (Firenze), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 16 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1993 con decorrenza 3 novembre 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno. Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ad.Im., con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994; 7) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza). Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unita' di Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia e Tito (Potenza), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa e unita' di Massa. Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. C.I.T. di Angelotti Luigi e Figli, con sede in Massa e unita' di Massa, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994; 9) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unita' di San Giuliano Terme (Pisa). Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Anemone, con sede in Pistoia e unita' di San Giuliano Terme (Pisa), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unita' di Lastra a Signa (Firenze). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e unita' di Lastra a Signa (Firenze), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 agosto 1993 al 1 agosto 1994, della ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unita' di Chiusi della Verna (Arezzo). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unita' di Chiusi della Verna (Arezzo), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 2 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edil ferro, con sede in Chiusi della Verna (Arezzo) e unita' di Chiusi della Verna (Arezzo), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. Ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona) e unita' e uffici di Chiaravalle (Ancona). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Renato Rocchetti, con sede in Chiaravalle (Ancona) e unita' e uffici di Chiaravalle (Ancona), per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Silia, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silia, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.M.F. Sud, con sede in Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno) e unita' di Collesalvetti fraz. Guasticce (Livorno), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di Cento (Ferrara). Parere comitato tecnico: seduta del 4 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di Cento (Ferrara), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Pesci, con sede in Cento (Ferrara) e unita' di Cento (Ferrara), per il periodo dal 20 marzo 1993 al 19 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.p.a. Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 23 marzo 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unita' di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 5 aprile 1994, della ditta S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Isola del Liri (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Com Impex, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.r.l. Magni Trans, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone). Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Magni Trans, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vidital, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.r.l. Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Manini prefabbricati Lazio, con sede in Assisi (Perugia) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 6 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994, della ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unita' di Monte Porzio (Pesaro). Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baioni, con sede in Monte Porzio (Pesaro) e unita' di Monte Porzio (Pesaro), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 27 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Officina meccanica Morresi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 20 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995, della Efim in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 22 novembre 1993 con effetto dal 23 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Efim in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unita' di Montebelluna (Treviso). Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unita' di Montebelluna (Treviso), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Vigano' Brianza (Como) e unita' e ufficio di Vigano' Brianza (Como). Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Vigano' Brianza (Como) e unita' e ufficio di Vigano' Brianza (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimi - Fabbrica impianti macchine industriali, con sede in Vigano' Brianza (Como) e unita' e ufficio di Vigano' Brianza (Como), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 10 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1994. Istanza aziendale presentata l'11 febbraio 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e Figlio, con sede in Castano Primo (Milano) e unita' di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 7 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unita' di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza. Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unita' di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa costruzioni G. Maltauro, con sede in Vicenza e unita' di Ferrara, Marghera-Venezia e Vicenza, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza). Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carrozzeria Luigi dalla Via, con sede in Schio (Vicenza) e unita' di Schio (Vicenza), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994; 7) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unita' di San Cipriano Po (Pavia). Parere comitato tecnico: seduta del 27 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unita' di San Cipriano Po (Pavia), per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994, della ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso) e Uffici e stabilimento di Bergamo. Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.E.R.V.E.T., con sede in Bergamo e unita' di Castelfranco Veneto (Treviso) e Uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.p.a. Officina Meccanica Domaso - O.M.D., con sede in Como e unita' di Domaso (Como). Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officina Meccanica Domaso - O.M.D., con sede in Como e unita' di Domaso (Como), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Scavital, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' Str. Benna (Torino) e Leini' Str. Caselle (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' Str. Benna (Torino) e Leini' Str. Caselle (Torino), per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcom, con sede in Leini' (Torino) e unita' di Leini' Str. Benna (Torino) e Leini' Str. Caselle (Torino), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.r.l. Tecnovar Italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari. Parere comitato tecnico: seduta del 21 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnovar Italiana, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Bari, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994, della ditta S.r.l. Omba Torni Verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese). Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Omba Torni Verticali (Gruppo Mandelli), con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 5 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15776/8 del 5 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 novembre 1993 al 20 maggio 1994, della ditta S.p.a. Societa' regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unita' di Acireale (Catania). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 21 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Societa' regionale idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania) e unita' di Acireale (Catania), per il periodo dal 21 novembre 1993 al 20 maggio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 21 novembre 1992, n. 10622. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) sono accertati i presupposti di cui di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' di Passignano sul Trasimeno (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 1 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Saitech, Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 30 aprile 1993, n. 59. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, della ditta S.c. a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unita' di Siracusa. Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione di programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r.l. M.C.S., con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza a 13 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 dicembre 1993 al 19 novembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unita' di Bari. Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unita' di Seggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva Valdadige Solai, con sede in Bari e unita' di Seggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 7 giugno 1994 al 19 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1994 con decorrenza 7 giugno 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.c.r.l. Coens, con sede in Catania e unita' di Catania. Parere comitato tecnico: seduta del 28 settembre 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coens, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Coens, con sede in Catania per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 ovembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Torre calcestruzzi, con sede in Napoli e unita' di Castel Cisterna (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 7 novembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa rinascita Picchettini, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.c. a r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti, con sede in Palermo e unita' di Palermo. Parere comitato tecnico: seduta del 6 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa pontisti e carenanti riuniti, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.