MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1994 

  Aggiornamento  dell'elenco  degli  enti  di  assistenza e di pronto
soccorso  aventi  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista  per  i
carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.
(GU n.271 del 19-11-1994)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   l'art.  20  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto  il  punto  14  della  tabella   A   allegata   al   predetto
decreto-legge che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina
ed  il  GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate
al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti
di assistenza e di pronto soccorso da  determinare  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze, nei limiti e con le modalita' stabiliti con
lo stesso decreto;
  Visto il  decreto  31  dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  10  del  14  gennaio  1994,  con  il  quale sono state
stabilite, in attuazione delle  richiamate  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  le  modalita'  per  la
concessione, mediante buoni  di  imposta,  del  menzionato  beneficio
fiscale,  abrogando  le  norme  contenute nel decreto ministeriale 24
settembre 1964, e successive modificazioni, e facendo altresi'  salve
le  ammissioni al suddetto beneficio fiscale effettuate con i decreti
emanati fino alla data di entrata in vigore  del  citato  decreto  31
dicembre 1993;
  Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le
quali  altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di
essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;
  Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette  domande
dai competenti uffici tecnici di finanza;
  Ritenuta  altresi'  l'opportunita'  di  conservare  la  numerazione
progressiva adottata per l'elenco degli enti beneficiari allegato  al
citato   decreto   ministeriale   24  settembre  1964,  e  successive
modificazioni;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 1. All'elenco degli enti di assistenza  e  di  pronto  soccorso  che
hanno  titolo  all'agevolazione  fiscale  prevista dal punto 14 della
tabella  A  allegata  al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
dal  comma  1  dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente
alla  benzina  ed  al   GPL   consumati   per   l'azionamento   delle
autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di
pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
   959)  Croce  verde  San  Marzano,  con  sede in San Marzano di San
Giuseppe (Taranto);
   960) Pubblica assistenza volontari "Croce bianca San  Rocco",  con
sede in Girifalco (Catanzaro);
   961)  Pubblica  assistenza  SS.  Crocifisso-Scarciglia  Antonio  -
Pulsano, con sede in Pulsano (Taranto);
   962) Associazione volontaria di  pubblica  assistenza  e  soccorso
AVAS  -  Presila  San  Francesco  da Paola, con sede in Spezzano Sila
(Cosenza);
   963) Pubblica assistenza  citta'  delle  Alfonsine,  con  sede  in
Alfonsine (Ravenna);
   964) Confraternita di Misericordia, con sede in Fabro (Terni);
   965)  Associazione  di pubblica assistenza Croce d'oro - Albissola
Marina, con sede in Albissola Marina (Savona);
   966) Corpo volontari del soccorso citta' di Omegna  e  Cusio,  con
sede in Omegna (Novara);
   967)   Pubblica   assistenza  Valle  Pega,  con  sede  in  Argenta
(Ferrara);
   968)  Associazione  volontari  di   pubblica   assistenza   "Croce
arcobaleno", con sede in Petritoli (Ascoli Piceno);
   969)  Gruppo  intercomunale  volontari  del pronto soccorso - Nico
Soccorso, con sede in Migliarino (Ferrara);
   970) Bresciasoccorso, con sede in Brescia;
   971) Croce verde, con sede in Cesena (Forli');
   972) Pubblica assistenza  Monterenzio,  con  sede  in  Monterenzio
(Bologna);
   973) Croce verde "Ildebrando Jiritano", con sede in Catanzaro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 ottobre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI