Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.(GU n.273 del 22-11-1994)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visti in particolare l'art. 22, comma 3, e l'art. 23, comma 2, lettera f), della citata legge n. 1 del 1991; Visto il decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e le successive modifiche e integrazioni; Viste altresi' le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994, con la quale la Consob ha autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, la negoziazione nell'ambito delle borse valori di contratti uniformi a termine sull'indice MIB 30 a partire dalla data che sara' stabilita con successivo provvedimento; Vista la delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994 con la quale e' stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari; Considerato che al fine dell'attivazione delle funzioni di compensazione e garanzia della Cassa dei contratti uniformi a termine sull'indice MIB 30, si rende necessario integrare e modificare le sopra menzionate disposizioni; EMANANO D'INTESA le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Essi saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob. Roma, 9 novembre 1994 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO ------------ Art. 1. 1. Al capo II delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (disposizioni), i titoli della Sezione I e della Sezione II sono soppressi. 2. Il comma 2 dell'art. 4 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: " 2. Possono essere aderenti generali le societa' d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.". 3. Il comma 3 dell'art. 4 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: " 3. Possono essere aderenti individuali la Banca d'Italia, le societa' d'intermediazione mobiliare e le banche che possono partecipare alle negoziazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, dotate di patrimonio netto, determinato secondo i criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide ai fini di vigilanza, di almeno 10 miliardi o dell'eventuale patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.". 4. Il comma 5 dell'art. 9 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia citate in premessa (disposizioni), e' sostituito dal seguente: " 5. L'aderente indiretto deve avvalersi di un solo aderente generale.". 5. Il comma 5 dell'art. 12 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: "Il margine iniziale deve essere depositato presso la Cassa dagli aderenti generali o individuali e presso l'aderente generale, dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, entro le ore 9, del giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni. Il margine iniziale deve essere depositato dai committenti in tempo utile per l'effettuazione dei depositi di cui ai commi 1, 2 e 3.". 6. Il comma 11 dell'art. 12 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: " 11. Le modalita' e i termini di costituzione e versamento dei margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa.". 7. All'art. 12 delle disposizioni e' aggiunto il seguente comma: " 12. La misura dei margini iniziali e' fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, con facolta' di delega al presidente della Cassa stessa, nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, e successive modifiche e integrazioni (in seguito definito: 'Decreto') per i contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e per gli altri contratti uniformi a termine nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Consob con delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994.". 8. L'art. 14 delle disposizioni e' sostituito dal seguente: " 1. Nel caso di variazione dei prezzi dei contratti uniformi a termine di misura superiore a quella di volta in volta stabilita dalla Cassa: a) la Cassa, nel corso delle negoziazioni, puo' chiedere agli aderenti generali e individuali, da essa determinati in relazione all'entita' delle somme ad essa stessa dovute, il versamento entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante nella misura di cui alla lettera b); b) ai fini della richiesta dei margini aggiuntivi, la Cassa: calcola i margini aggiuntivi di importo pari alla somma algebrica dei margini iniziali e di variazione, determinati secondo le modalita' di cui agli articoli 12 e 13, in base alle posizioni contrattuali in contratti uniformi a termine relativi a ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in essere e valorizzate ai prezzi registrati in ciascun mercato in un dato momento da essa fissato; qualora l'ammontare globale di margini aggiuntivi determinato secondo le modalita' di cui al punto precedente sia maggiore della consistenza complessiva delle garanzie costituite dall'aderente presso la Cassa, la Cassa stessa puo' richiedere il versamento all'aderente di margini aggiuntivi in misura tale da adeguare la consistenza delle garanzie complessive. L'ammontare dei margini aggiuntivi richiesti non puo' comunque essere superiore a quello calcolato, secondo le modalita' di cui agli articoli 12 e 13, con riferimento alle posizioni contrattuali dell'aderente in essere relative al solo mercato le cui variazioni di prezzo hanno determinato la richiesta dei margini aggiuntivi; c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalita', termini e misure di cui alle lettere a) e b); d) gli aderenti richiedono ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalita' termini e misure di cui alle lettere a) e b). 2. Nel caso in cui un aderente generale o individuale abbia aperto nel corso della giornata di contrattazione un numero di posizioni in contratti uniformi a termine in uno o piu' dei mercati di cui all'art. 23, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, tali da comportare l'assunzione di una posizione di rischio superiore ad un livello di volta in volta stabilito dalla Cassa: a) la Cassa stessa puo' chiedere all'aderente di cui sopra il versamento, entro un termine contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante di importo pari ai margini iniziali e di variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13 in base alla posizioni contrattuali in essere in ciascuno dei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e valorizzate ai prezzi registrati sui rispettivi mercati in un dato momento da essa fissato; b) l'aderente generale di cui sopra richiede agli aderenti indiretti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalita', termini e misure di cui alla lettera a); c) l'aderente di cui sopra richiede ai propri committenti margini aggiuntivi calcolati con le stesse modalita', termini e misure di cui alla lettera a). 3. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, del decreto e dalla delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994: a) la Cassa sospende le negoziazioni dandone immediatamente notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto (in seguito definito Comitato di gestione), per il mercato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alla Consob per i mercati di cui all'art. 23, comma 1, della stessa legge; b) la Cassa richiede il versamento di margini aggiuntivi in contanti secondo quanto stabilito al comma 1, lettere a) e b) in base alle posizioni contrattuali in essere e valorizzate ai prezzi registrati sui mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, in un dato momento da essa stabilito; c) gli aderenti generali richiedono agli aderenti indiretti il versamento di margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera c); d) gli aderenti richiedono ai committenti il versamento dei margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera d); e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e il termine entro il quale devono essere effettuati versamenti di cui alle lettere b), c) e d). 4. Gli aderenti, tuttavia, hanno facolta' di differire il versamento da parte dei propri committenti dei margini di cui ai commi 1, 2 e 3 per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.". 9. La lettera a) del comma 1 dell'art. 15 delle disposizioni e' sostituita dalla seguente: a) La Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e della delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994, sospende l'aderente generale dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 6 e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob; la Cassa puo' tuttavia non sospendere l'aderente generale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob;". 10. La lettera a) del comma 2, dell' art. 15, delle disposizioni e' sostituita dalla seguente: " a) la Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e della delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994, sospende l'aderente individuale dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob; la Cassa puo' tuttavia non sospendere l'aderente individuale ove abbia elementi per ritenere che il pagamento possa avvenire entro le tre ore successive al termine previsto. Trascorso inutilmente detto termine, la Cassa procede alla sospensione di cui alla presente lettera e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione ed alla Consob;". 11. La lettera a) del comma 3, dell'art. 15, delle disposizioni e sostituita dalla seguente: " a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale al fine della gestione delle proprie posizioni contrattuali nelle procedure di compensazione e garanzia, ne da' immediata comunicazione alla Cassa la quale sospende l'aderente indiretto dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dalle funzioni di cui all'art. 8. La Cassa da' immediata comunicazione della sospensione al Comitato di gestione ed alla Consob;".