COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E BANCA D' ITALIA

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 9 novembre 1994 

  Modificazioni   ed   integrazioni   alle  disposizioni  concernenti
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento  della  Cassa  di
compensazione e garanzia.
(GU n.273 del 22-11-1994)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art 25 dello statuto della  Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e le successive modifiche;
  Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visti in particolare l'art. 22, comma 3,  e  l'art.  23,  comma  2,
lettera f), della citata legge n. 1 del 1991;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, e le
successive modifiche e integrazioni;
  Viste   altresi'   le   disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione  ed  il funzionamento della Cassa di compensazione e
garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo  1992,  e  le  successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la delibera Consob n. 8509 dell'11 ottobre 1994, con la quale
la  Consob  ha  autorizzato,  ai  sensi  dell'art. 23, comma 1, della
citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, la negoziazione nell'ambito  delle
borse  valori  di  contratti  uniformi a termine sull'indice MIB 30 a
partire dalla data che sara' stabilita con successivo provvedimento;
  Vista la delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994 con  la  quale
e'  stato  approvato  il regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle  borse  valori  italiane  per  la  negoziazione  dei
contratti  uniformi  a  termine  su  strumenti finanziari collegati a
valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari;
  Considerato  che  al  fine  dell'attivazione  delle   funzioni   di
compensazione e garanzia della Cassa dei contratti uniformi a termine
sull'indice  MIB  30,  si  rende necessario integrare e modificare le
sopra menzionate disposizioni;
                          EMANANO D'INTESA
le unite disposizioni che  modificano  e  integrano  le  disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
  Il   presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in
vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione.  Essi
saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob.
   Roma, 9 novembre 1994
                                  Il presidente della Consob
                                           BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
             FAZIO
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                               Art. 1.
  1.   Al  capo  II  delle  disposizioni  concernenti  l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia  citate in premessa (disposizioni), i titoli della Sezione I
e della Sezione II sono soppressi.
  2.  Il  comma  2  dell'art.  4 delle disposizioni e' sostituito dal
seguente:
  " 2. Possono essere aderenti generali le societa' d'intermediazione
mobiliare e le banche che possono partecipare alle  negoziazioni  nei
mercati di cui all'art. 23 della legge
  n.  1  del  1991, dotate di patrimonio netto, determinato secondo i
criteri indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide  ai
fini di vigilanza, di almeno 100 miliardi o dell'eventuale patrimonio
netto  piu'  elevato  e  di  ulteriori requisiti di adeguatezza della
struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.".
  3. Il comma 3 dell'art. 4  delle  disposizioni  e'  sostituito  dal
seguente:
  "  3.  Possono  essere  aderenti  individuali la Banca d'Italia, le
societa'  d'intermediazione  mobiliare  e  le  banche   che   possono
partecipare  alle  negoziazioni  nei mercati di cui all'art. 23 della
legge n. 1 del 1991, dotate di patrimonio netto, determinato  secondo
i  criteri  indicati nelle rispettive istruzioni regolamentari valide
ai  fini  di  vigilanza,  di  almeno  10  miliardi  o  dell'eventuale
patrimonio netto piu' elevato e di ulteriori requisiti di adeguatezza
della struttura organizzativa indicati nel regolamento della Cassa.".
  4.   Il   comma   5  dell'art.  9  delle  disposizioni  concernenti
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento  della  Cassa  di
compensazione  e  garanzia  citate  in  premessa  (disposizioni),  e'
sostituito dal seguente:
  " 5. L'aderente  indiretto  deve  avvalersi  di  un  solo  aderente
generale.".
  5.  Il  comma  5  dell'art. 12 delle disposizioni e' sostituito dal
seguente:
  "Il margine iniziale deve essere depositato presso la  Cassa  dagli
aderenti   generali  o  individuali  e  presso  l'aderente  generale,
dall'aderente indiretto che si avvale di esso per la  gestione  delle
proprie  posizioni  contrattuali  nelle  procedure di compensazione e
garanzia,  entro  le  ore  9,  del  giorno  successivo  a  quello  di
conclusione   delle  operazioni.  Il  margine  iniziale  deve  essere
depositato dai committenti in tempo  utile  per  l'effettuazione  dei
depositi di cui ai commi 1, 2 e 3.".
  6.  Il  comma  11 dell'art. 12 delle disposizioni e' sostituito dal
seguente:
  " 11. Le modalita' e i termini di  costituzione  e  versamento  dei
margini iniziali sono stabiliti dal regolamento della Cassa.".
  7. All'art. 12 delle disposizioni e' aggiunto il seguente comma:
  "  12.  La  misura dei margini iniziali e' fissata dal consiglio di
amministrazione della Cassa, con facolta'  di  delega  al  presidente
della  Cassa  stessa,  nel  rispetto  delle  disposizioni emanate dal
Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera e), n. 2,
del  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  24  febbraio  1994,  e
successive  modifiche e integrazioni (in seguito definito: 'Decreto')
per i contratti uniformi a termine di cui all'art. 23, comma 5, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, e per  gli  altri  contratti  uniformi  a
termine  nel  rispetto  delle  disposizioni  emanate dalla Consob con
delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994.".
  8. L'art. 14 delle disposizioni e' sostituito dal seguente:
  " 1. Nel caso di variazione dei prezzi  dei  contratti  uniformi  a
termine  di  misura  superiore  a  quella di volta in volta stabilita
dalla Cassa:
    a)  la  Cassa,  nel  corso delle negoziazioni, puo' chiedere agli
aderenti generali e individuali, da  essa  determinati  in  relazione
all'entita' delle somme ad essa stessa dovute, il versamento entro un
termine  contestualmente stabilito, di margini aggiuntivi in contante
nella misura di cui alla lettera b);
    b) ai fini della richiesta dei margini aggiuntivi, la Cassa:
    calcola i margini aggiuntivi di importo pari alla somma algebrica
dei  margini  iniziali  e  di  variazione,  determinati  secondo   le
modalita'  di  cui  agli  articoli  12  e  13, in base alle posizioni
contrattuali in contratti uniformi a termine relativi a ciascuno  dei
mercati  di  cui  all'art.  23  della  legge 2 gennaio 1991, n. 1, in
essere e valorizzate ai prezzi registrati in ciascun  mercato  in  un
dato momento da essa fissato;
    qualora  l'ammontare  globale  di  margini aggiuntivi determinato
secondo le modalita' di cui al punto precedente  sia  maggiore  della
consistenza   complessiva  delle  garanzie  costituite  dall'aderente
presso la Cassa,  la  Cassa  stessa  puo'  richiedere  il  versamento
all'aderente  di  margini  aggiuntivi  in  misura tale da adeguare la
consistenza  delle  garanzie  complessive.  L'ammontare  dei  margini
aggiuntivi  richiesti  non  puo'  comunque  essere superiore a quello
calcolato, secondo le modalita' di cui agli articoli  12  e  13,  con
riferimento  alle  posizioni  contrattuali  dell'aderente  in  essere
relative  al  solo  mercato  le  cui  variazioni  di   prezzo   hanno
determinato la richiesta dei margini aggiuntivi;
    c)  gli  aderenti  generali  richiedono  agli  aderenti indiretti
margini aggiuntivi calcolati  con  le  stesse  modalita',  termini  e
misure di cui alle lettere a) e b);
    d)   gli   aderenti  richiedono  ai  propri  committenti  margini
aggiuntivi calcolati con le stesse modalita' termini e misure di  cui
alle lettere a) e b).
   2. Nel caso in cui un aderente generale o individuale abbia aperto
nel  corso della giornata di contrattazione un numero di posizioni in
contratti uniformi a termine  in  uno  o  piu'  dei  mercati  di  cui
all'art.  23,  della  legge  2 gennaio 1991, n. 1, tali da comportare
l'assunzione di una posizione di rischio superiore ad un  livello  di
volta in volta stabilito dalla Cassa:
    a)  la  Cassa  stessa  puo' chiedere all'aderente di cui sopra il
versamento, entro un termine contestualmente  stabilito,  di  margini
aggiuntivi  in  contante  di  importo  pari  ai margini iniziali e di
variazione calcolati secondo quanto previsto agli articoli 12 e 13 in
base alla posizioni contrattuali in essere in ciascuno dei mercati di
cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,  e  valorizzate  ai
prezzi  registrati  sui rispettivi mercati in un dato momento da essa
fissato;
    b) l'aderente  generale  di  cui  sopra  richiede  agli  aderenti
indiretti  margini  aggiuntivi  calcolati  con  le  stesse modalita',
termini e misure di cui alla lettera a);
    c) l'aderente di cui sopra richiede ai propri committenti margini
aggiuntivi calcolati con le stesse modalita', termini e misure di cui
alla lettera a).
   3. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, del  decreto  e  dalla
delibera Consob n. 8625 del 2 novembre 1994:
    a)  la  Cassa  sospende  le  negoziazioni  dandone immediatamente
notizia al Comitato di gestione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera
i),  del  decreto  (in seguito definito Comitato di gestione), per il
mercato di cui all'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio  1991,  n.
1,  e  alla  Consob  per i mercati di cui all'art. 23, comma 1, della
stessa legge;
    b) la Cassa richiede  il  versamento  di  margini  aggiuntivi  in
contanti secondo quanto stabilito al comma 1, lettere a) e b) in base
alle  posizioni  contrattuali  in  essere  e  valorizzate  ai  prezzi
registrati sui mercati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991,
n. 1, in un dato momento da essa stabilito;
    c) gli aderenti generali richiedono agli  aderenti  indiretti  il
versamento di margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1,
lettera c);
    d)  gli  aderenti  richiedono  ai  committenti  il versamento dei
margini aggiuntivi secondo quanto stabilito al comma 1, lettera d);
    e) la Cassa fissa il momento di riapertura delle contrattazioni e
il termine entro il quale devono essere effettuati versamenti di  cui
alle lettere b), c) e d).
   4.   Gli  aderenti,  tuttavia,  hanno  facolta'  di  differire  il
versamento da parte dei propri committenti  dei  margini  di  cui  ai
commi 1, 2 e 3 per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore.".
  9.  La  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 15 delle disposizioni e'
sostituita dalla seguente:
    a) La Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e  della
delibera  Consob  n.  8625  del  2 novembre 1994, sospende l'aderente
generale dalle contrattazioni nei mercati di cui  all'art.  23  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui
all'art.  6  e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione
ed alla Consob; la Cassa  puo'  tuttavia  non  sospendere  l'aderente
generale  ove  abbia  elementi  per  ritenere  che il pagamento possa
avvenire entro le tre ore successive al termine  previsto.  Trascorso
inutilmente  detto  termine, la Cassa procede alla sospensione di cui
alla presente lettera e ne da' immediata comunicazione al Comitato di
gestione ed alla Consob;".
  10. La lettera a) del comma 2, dell' art. 15, delle disposizioni e'
sostituita dalla seguente:
   " a) la Cassa, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto e della
delibera Consob n. 8625 del  2  novembre  1994,  sospende  l'aderente
individuale dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, e dallo svolgimento delle funzioni di cui
all'art.  7  e ne da' immediata comunicazione al Comitato di gestione
ed alla Consob; la Cassa  puo'  tuttavia  non  sospendere  l'aderente
individuale  ove  abbia  elementi per ritenere che il pagamento possa
avvenire entro le tre ore successive al termine  previsto.  Trascorso
inutilmente  detto  termine, la Cassa procede alla sospensione di cui
alla presente lettera e ne da' immediata comunicazione al Comitato di
gestione ed alla Consob;".
  11. La lettera a) del comma 3, dell'art. 15, delle  disposizioni  e
sostituita dalla seguente:
   "  a) l'aderente generale del quale l'aderente indiretto si avvale
al fine della gestione delle  proprie  posizioni  contrattuali  nelle
procedure di compensazione e garanzia, ne da' immediata comunicazione
alla   Cassa   la   quale   sospende   l'aderente   indiretto   dalle
contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23, della legge 2  gennaio
1991,  n.  1,  e  dalle  funzioni  di  cui  all'art.  8. La Cassa da'
immediata comunicazione della sospensione al Comitato di gestione  ed
alla Consob;".