MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.273 del 22-11-1994)

   Con   decreto   ministeriale  28  ottobre  1994,  e'  disposta  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di
Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  16  aprile 1994 nei limiti del contingente dallo
stesso fissati, e' prorogato per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  29  ottobre   1994,   il   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di  cui  alla  richiamata
delibera  CIPI  7  giugno  1993,  e  nei limiti del contingente nella
stessa fissato, e' prorogato al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  29  ottobre   1994,   il   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale concesso ai sensi dell'art.
4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1  giugno  1991, n. 169, e dell'art. 3,
comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.r.l.  Azienda  reimpiego  Palermo,  con  sede  in
Palermo,  assunti  in  base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno
1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. T.F. - Impianti termici e rappresentanze, con
sede in Casagiove (Caserta)  e  unita'  in  Casagiove  (Caserta),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Fap. Sud, con sede in S. Giuseppe Vesuviano
(Napoli) e unita' in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Perifer, con sede in  Casalnuovo  (Napoli)  e
unita'  in  Casalnuovo  (Napoli),  e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  17  gennaio
1992 al 16 luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forli' e unita' in Forli',
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 13255 del 3 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  31  ottobre  1994,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Innse
macchine utensili, con sede in Brescia e unita'  in  Brescia  per  il
periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Smil,  con  sede  in Macchia di Ferrandina
(Matera) e  unita'  in  Pisticci  Scalo  (Matera),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
salariale  cosi'  concesso, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15
giugno 1994.
   La proroga di cui al precedente comma, non opera per i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede  in  Moscufo  (Pescara)  e
unita'  in  Moscufo  (Pescara),  e'  prorogata  la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della  determinazione  del  trattamento  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
27 aprile 1994 al 26 aprile 1995.
   La proroga di cui al precedente comma, non opera per i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  Ditta  C.E.  S.p.a.  Costruzioni  elettromeccaniche
Spavone,  con  sede  in  Napoli  e  unita' in Napoli, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995.
   La proroga di cui al precedente comma, non opera per i  lavoratori
nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni per accedere ai
benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16
giugno  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1994, n. 451.