Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.273 del 22-11-1994)
Con decreto ministeriale 28 ottobre 1994, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 aprile 1994 nei limiti del contingente dallo stesso fissati, e' prorogato per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, e nei limiti del contingente nella stessa fissato, e' prorogato al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni nella legge 1 giugno 1991, n. 169, e' prorogato al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.F. - Impianti termici e rappresentanze, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' in Casagiove (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fap. Sud, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Perifer, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unita' in Casalnuovo (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1992 al 16 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comar, con sede in Forli' e unita' in Forli', e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1993 al 24 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13255 del 3 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' in Brescia per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' in Pisticci Scalo (Matera), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 dicembre 1993 al 15 giugno 1994. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e unita' in Moscufo (Pescara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 aprile 1994 al 26 aprile 1995. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 31 ottobre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta C.E. S.p.a. Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995. La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.