Modalita' applicative del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione delle direttive n. 81/851CEE, n. 81/852CEE, n. 87/20CEE e n. 90/676 CEE relative ai medicinali veterinari.(GU n.279 del 29-11-1994)
Vigente al: 29-11-1994
Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale Al presidente della giunta provinciale di Bolzano Al presidente della giunta provinciale di Trento Alla Federazione nazionale ordine dei medici veterinari Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani Alla Vetindustria Alla Confapi All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico All'AISA Alla Federchimica - Assosalute Assobiomedica All'ASSALZOO All'A.D.F. - Associazione distributori farmaceutici All'A.I.A. - Associazione italiana allevatori All'AS.CO.FAR.VE - Associazione nazionale grossisti farmaci veterinari Alla SCIVAC e, per conoscenza: Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nella regione Sardegna Al commissario del Governo nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al Comando carabinieri antisofisticazioni e sanita' Alla F.I.A.M.C.L.A.F. - Federazione italiana aziende municipalizzate, centrali del latte, annonarie e farmaceutiche Alla Federfarma PREMESSA. Il Ministro della sanita' ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti gli interessati su alcune modalita' di svolgimento dell'attivita' di distribuzione del farmaco veterinario, al fine di consentire un espletamento di tale attivita' conforme alle previsioni del decreto legislativo n. 119/1992 ed evitare abusi e violazioni della normativa citata. In riferimento al capo VII - Distribuzione di medicinali veterinari, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si comunica quanto segue. Nelle ipotesi di vendita diretta ai sensi dell'art. 32, comma 2, si chiarisce che il magazzino in cui si esercita il commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, deve assicurare un orario minimo di apertura di otto ore giornaliere, oppure di 40 settimanali ripartite nei sei giorni lavorativi secondo un preciso orario notificati ai competenti organi di controllo. La vendita dei prodotti indicati specificatamente al comma 2 dell'articolo in questione, deve avvenire sotto la responsabilita' ed il controllo di un farmacista abilitato all'esercizio della professione, la cui presenza dev'essere assicurata per l'intero orario di apertura del magazzino e che e', in generale, soggetto ai medesimi obblighi cui sono tenuti i farmacisti che operano nelle farmacie. Nelle ipotesi in cui i soggetti indicati all'art. 32, comma 2, operino attraverso sedi periferiche o secondarie (filiali) autorizzate, di magazzini principali, devono garantire la presenza continuativa del farmacista responsabile durante l'orario di apertura. Tali magazzini periferici o secondari possono rimanere aperti anche solo per un numero limitato di ore, purche' non inferiore a quattro. I titolari dei magazzini in questione sono tenuti a notificare al servizio veterinario dell'Unita' sanitaria locale competente per territorio ed al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari, gli orari di apertura previsti per la consegna dei prodotti di cui all'art. 32, comma 2. Si sottolinea, inoltre, che la vendita dei medicinali veterinari nei casi indicati in precedenza dev'essere effettuata esclusivamente attraverso emissione di regolare fattura commerciale. Il Ministro: COSTA