MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 15 ottobre 1994, n. 21 

  Modalita'  applicative  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, recante attuazione delle direttive n. 81/851CEE,  n.  81/852CEE,
n. 87/20CEE e n. 90/676 CEE relative ai medicinali veterinari.
(GU n.279 del 29-11-1994)
 
 Vigente al: 29-11-1994  
 

                                  Ai  presidenti  delle  giunte delle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Ai presidenti  delle  giunte  delle
                                  regioni a statuto speciale
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  provinciale di Trento
                                  Alla  Federazione  nazionale ordine
                                  dei medici veterinari
                                  Alla F.O.F.I. - Federazione  ordini
                                  farmacisti italiani
                                  Alla Vetindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'ASSICC  - Associazione italiana
                                  del commercio chimico
                                  All'AISA
                                  Alla  Federchimica   -   Assosalute
                                  Assobiomedica
                                  All'ASSALZOO
                                  All'A.D.F.      -      Associazione
                                  distributori farmaceutici
                                  All'A.I.A. - Associazione  italiana
                                  allevatori
                                  All'AS.CO.FAR.VE   -   Associazione
                                  nazionale     grossisti     farmaci
                                  veterinari
                                  Alla SCIVAC
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Al  Ministero  dell'agricoltura   e
                                  delle foreste
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Sicilia
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Al       Comando        carabinieri
                                  antisofisticazioni e sanita'
                                   Alla       F.I.A.M.C.L.A.F.      -
                                  Federazione    italiana     aziende
                                  municipalizzate,    centrali    del
                                  latte, annonarie e farmaceutiche
                                  Alla Federfarma
PREMESSA.
  Il   Ministro   della   sanita'   ritiene   necessario   richiamare
l'attenzione  di  tutti  gli  interessati  su  alcune  modalita'   di
svolgimento  dell'attivita' di distribuzione del farmaco veterinario,
al fine di consentire un espletamento di tale attivita' conforme alle
previsioni del decreto legislativo n. 119/1992  ed  evitare  abusi  e
violazioni della normativa citata.
  In   riferimento   al   capo  VII  -  Distribuzione  di  medicinali
veterinari, del decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  si
comunica quanto segue.
  Nelle ipotesi di vendita diretta ai sensi dell'art. 32, comma 2, si
chiarisce   che   il  magazzino  in  cui  si  esercita  il  commercio
all'ingrosso di medicinali  veterinari,  deve  assicurare  un  orario
minimo  di apertura di otto ore giornaliere, oppure di 40 settimanali
ripartite  nei  sei  giorni  lavorativi  secondo  un  preciso  orario
notificati ai competenti organi di controllo.
  La  vendita  dei  prodotti  indicati  specificatamente  al  comma 2
dell'articolo in questione, deve avvenire sotto la responsabilita' ed
il  controllo  di  un  farmacista   abilitato   all'esercizio   della
professione,  la  cui  presenza  dev'essere  assicurata  per l'intero
orario di apertura del magazzino e che e', in generale,  soggetto  ai
medesimi  obblighi  cui  sono  tenuti  i farmacisti che operano nelle
farmacie.
  Nelle ipotesi in cui i soggetti  indicati  all'art.  32,  comma  2,
operino   attraverso   sedi   periferiche   o   secondarie  (filiali)
autorizzate, di magazzini principali, devono  garantire  la  presenza
continuativa   del   farmacista   responsabile  durante  l'orario  di
apertura.
  Tali magazzini periferici o secondari possono rimanere aperti anche
solo per un numero limitato di ore, purche' non inferiore a quattro.
  I titolari dei magazzini in questione sono tenuti a  notificare  al
servizio  veterinario  dell'Unita'  sanitaria  locale  competente per
territorio ed al Ministero della sanita'  -  Direzione  generale  dei
servizi  veterinari,  gli  orari di apertura previsti per la consegna
dei prodotti di cui all'art. 32, comma 2.
  Si sottolinea, inoltre, che la vendita  dei  medicinali  veterinari
nei  casi indicati in precedenza dev'essere effettuata esclusivamente
attraverso emissione di regolare fattura commerciale.
                                                   Il Ministro: COSTA