MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1994 

  Emissione  di  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a novanta
giorni.
(GU n.287 del 9-12-1994)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993 con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
per l'esercizio finanziario 1994;
  Visto  l'art. 3, comma 5, della legge 23 settembre 1994, n. 554, di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario  1994, che fissa in miliardi 189.000 l'importo massimo di
emissione dei titoli pubblici in Italia e  all'estero,  al  netto  di
quelli da rimborsare;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
   Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
   Considerato  che,  sulla  base  dei  flussi  di  cassa,  l'importo
relativo  all'emissione  netta  dei  suindicati titoli pubblici al 30
novembre 1994 e' pari a 140.165 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  dicembre   1994   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a novanta giorni con scadenza il  15  marzo  1995  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  di  Ministero  del  tesoro   dell'esercizio
finanziario 1995.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno  essere  consegnate  a  cura  del
mittente   direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito  presso
l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 -
Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno  9  dicembre  1994,  con
l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto
ministeriale 29 dicembre 1993.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 dicembre 1994
                                 p. Il direttore generale: PIEMONTESE