MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1 dicembre 1994 

  Riconoscimento  di  titolo  abilitante  estero   per   l'iscrizione
all'albo dei procuratori legali in Italia.
(GU n.288 del 10-12-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda di riconoscimento di Mourre Alexis presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi;
  Ritenuto  che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per   il
riconoscimento;
  Visti  gli  articoli  6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il titolo di Mourre Alexis, cittadino francese,  nato  a  Suresnes,
dipartimento Hauts de Seine il 25 marzo 1963, di Avocat in Francia e'
riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in Italia
all'albo dei procuratori legali.
  Il riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
attitudinale  eseguita  dal  Consiglio  nazionale  forense secondo le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame scritto ed orale da  svolgersi  in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto tributario;
   diritto del lavoro;
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto costituzionale;
   diritto ecclesiastico;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  Per essere ammesso all'esame l'interessato presentera' al Consiglio
nazionale  forense  una  domanda, allegando una copia autenticata del
presente decreto di riconoscimento.
  Per  la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente   della
commissione  disporra'  di  dieci punti di merito. Il candidato sara'
ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta  un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato se il candidato avra' conseguito un punteggio non  inferiore
a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                       Il direttore generale: ROVELLO