MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 novembre 1994 

  Autorizzazione  alla  societa' Verona Previdenza S.p.a., in Verona,
ad  esercitare,  nel   territorio   della   Repubblica,   l'attivita'
assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al
punto  A)  della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.
(GU n.288 del 10-12-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  le  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il  regolamento  recante  norme  sul  riordino  degli  organi
collegiali dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;
  Vista la domanda in data 8 aprile 1994 e le successive integrazioni
con  le  quali  la  Verona  Previdenza S.p.a., con sede in Verona, ha
chiesto  l'autorizzazione  ad  esercitare,   nel   territorio   della
Repubblica,   l'attivita'   assicurativa   nei   rami   I,  V,  VI  e
riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della  tabella  allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  lettera  n.  433385  del  14  novembre 1994 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo   -  ISVAP,  ha  espresso  il  proprio  parere
favorevole in  merito  sulla  domanda  di  autorizzazione  presentata
dall'impresa anzidetta;
  Vista la relazione predisposta dall'ISVAP;
  Vista  la  direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992,
che   coordina   le   disposizioni   legislative   regolamentari   ed
amministrative  riguardanti  l'assicurazione diretta sulla vita e che
modifica  le  direttive  79/267/CEE  e  90/619/CEE  (terza  direttiva
assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3;
  Considerato  che  la  Societa' cattolica di assicurazioni S.p.a. in
qualita' di azionista di maggioranza, si e' impegnata a non procedere
all'alienazione della propria partecipazione di controllo  nel  primo
triennio di attivita';
                              Decreta:
  La  Verona Previdenza S.p.a., con sede in Verona, e' autorizzata ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nel ramo V e VI di cui  al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  Societa'  cattolica  di  assicurazione  S.p.a. potra' procedere
all'alienazione della propria partecipazione azionaria  di  controllo
nel  primo triennio di attivita', previa autorizzazione dell'ISVAP ai
sensi dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1994
                                         Il direttore generale: CINTI