REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, n. 2 

  Interpretazione  autentica  del  comma  3  dell'art.  3 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1  concernente  "Nuovo  ordinamento  dei
comuni della Regione Trentino-Alto Adige".
(GU n.49 del 10-12-1994)

      (Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 23 agosto 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Interpretazione autentica
 
   1.  La  disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 3 della legge
regionale 4 gennaio 1993, n. 1, che fa obbligo ai comuni di procedere
alla pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  dello
statuto comunale dopo l'espletamento del controllo di legittimita' da
parte  della  Giunta provinciale, e' da intepretarsi nel senso che la
pubblicazione avviene a titolo gratuito.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 19 agosto 1994
 
                               GRANDI
 
   Visto: Il Commissario del Governo per la  Provincia  di  Trento  -
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