REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1994, n. 26 

  Modifica dell'articolo 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12  "Organizzazione  amministrativa e ordinamento del personale della
Regione".
(GU n.49 del 10-12-1994)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61
                         del 26 luglio 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. All'art. 160 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12,  sono
apportate le seguenti modifiche:
     a)  al  comma  1, dopo le parole: "in modo uniforme per tutto il
personale interessato", inserire le parole: "compreso il personale in
servizio presso il Consiglio regionale";
     b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:
   "2. La Giunta regionael stipula con l'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio  regionale apposita convenzione per l'utilizzo dei locali e
delle attrezzature esistenti preso la sede del Consiglio.
   3. Gli oneri,  per  quanto  attiene  il  personale  del  Consiglio
regionale   fanno  carico  al  bilancio  regionale,  all'interno  dei
capitoli riguardanti le spese  per  il  funzionamento  del  Consiglio
regionale".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 22 luglio 1994
 
                               BOTTIN