REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 39 

  Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63
in tema di "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto
regionale per le ville Venete (IRVV)".
(GU n.49 del 10-12-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Modifica dell'articolo 4 della legge regionale
                        24 agosto 1979, n. 63
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto
1979, n. 63 e' cosi' modificato:
   "Il Consiglio di amministrazione e'  costituito  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale ed e' composto:
     a)  dal  Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su
proposta del  Presidente  della  Giunta  regionale  d'intesa  con  la
Regione Friuli Venezia Giulia;
     b)  da  3  membri  eletti dal Consiglio regionale del Veneto con
voto limitato a due;
     c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
     d)  da  un  membro  designato  dalla  sezione  veneta  dell'ANCI
(Associazione  nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del
Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano  nel  proprio
territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;
     e)  da  un  rappresentante dei proprietari delle ville designato
dall'associazione   dei   proprietari   di   immobili    maggiormente
rappresentativa a livello regionale".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
    Venezia, 14 settembre 1994
 
                               BOTTIN