Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 in tema di "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville Venete (IRVV)".(GU n.49 del 10-12-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e' cosi' modificato: "Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto: a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia; b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a due; c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico; e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 14 settembre 1994 BOTTIN