Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. (Deliberazione n. 8792).(GU n.291 del 14-12-1994)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento; Visto che in data 7 novembre 1994 la Fondiaria S.p.a. ha comunicato di aver incrementato la propria partecipazione diretta e indiretta al capitale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. dal 70,53 per cento al 90,51 per cento; Considerato che a seguito di quanto comunicato dalla Fondiaria S.p.a. il flottante delle azioni emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. si e' ridotto al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992; Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9; Delibera: Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 5 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 29 novembre 1994 Il presidente: BERLANDA