MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1994 

  Accertamento  del  periodo  di  mancato  o irregolare funzionamento
degli uffici del pubblico registro automobilistico  di  Lecco,  Como,
Asti e Roma.
(GU n.293 del 16-12-1994)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto  legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  istitutivo
dell'imposta  provinciale  per  l'iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico;
  Considerato che per le imposte  di  cui  ai  sopra  citati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del  conservatore  del
pubblico  registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto
all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in
materia di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  l'irregolare funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  a  fianco
indicati  per  la partecipazione del personale ad assemblea sindacale
e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per  la
liquidazione,   riscossione,  contabilizzazione  e  versamento  della
I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:
   pubblico registro automobilistico di Lecco (dalle ore 8  alle  ore
12)  e  pubblico  registro  automobilistico di Como in data 4 ottobre
1994;
   pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994;
   pubblico registro automobilistico di  Roma  nei  giorni  12  e  18
ottobre 1994.
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse,  viene  accertata,  presso  i
sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni
a   fianco   indicati,   la   mancata   riscossione   della   I.E.T.,
dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I. per le formalita' che andavano eseguite
entro tali date nonche' il mancato versamento all'erario e agli  enti
territoriali  interessati  delle imposte, da effettuarsi dagli uffici
medesimi nello stesso termine:
   pubblico registro automobilistico di Lecco in data 4 ottobre 1994;
   pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994;
   pubblico registro automobilistico di  Roma  nei  giorni  12  e  18
ottobre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 dicembre 1994
                                         Il direttore generale: ROXAS