Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Lecco, Como, Asti e Roma.(GU n.293 del 16-12-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che per le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico; Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse; Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.: pubblico registro automobilistico di Lecco (dalle ore 8 alle ore 12) e pubblico registro automobilistico di Como in data 4 ottobre 1994; pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994; pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 12 e 18 ottobre 1994. Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I. per le formalita' che andavano eseguite entro tali date nonche' il mancato versamento all'erario e agli enti territoriali interessati delle imposte, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine: pubblico registro automobilistico di Lecco in data 4 ottobre 1994; pubblico registro automobilistico di Asti in data 11 ottobre 1994; pubblico registro automobilistico di Roma nei giorni 12 e 18 ottobre 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1994 Il direttore generale: ROXAS