Ulteriore proroga della operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti.(GU n.297 del 21-12-1994)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni; Visto il provvedimento CIP n. 50 del 15 dicembre 1982 contenente l'ordinamento della Cassa conguaglio G.P.L.; Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 giugno 1984 con il quale si stabilisce che eventuali eccedenze nella gestione della Cassa conguaglio G.P.L. debbano affluire al bilancio di entrata dello Stato; Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. un apposito conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete distribuzione carburanti", per il periodo necessario alla ristrutturazione della rete e, comunque, non superiore a tre anni; Visto il provvedimento CIP n. 20 del 31 luglio 1991 con il quale si stabilisce che la Cassa cessa le sue funzioni limitatamente agli interventi sui trasporti di G.P.L. e che il relativo sovrapprezzo resta in vigore fino al 31 dicembre 1991; Visto il provvedimento CIP n. 17 del 12 novembre 1992 con il quale viene prorogata l'operativita' del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali fra cui il Comitato interministeriale prezzi (CIP), prevedendo che le funzioni ed i compiti settoriali gia' spettanti a detti comitati fossero attribuiti alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenze prevalenti; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas; Ritenuto che le determinazioni relative alla gestione del "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti", operando lo stesso presso la Cassa conguaglio G.P.L., sono comprese fra quele gia' di competenza del CIP in materia di gas ed in ogni caso fra quelle settoriali rientranti nella competenza prevalente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuta la necessita' di continuare ad incentivare il processo di razionalizzazione della rete anche attraverso gli indennizzi ai gestori per la chiusura degli impianti; Ritenuto di dover garantire transitoriamente il proseguimento dell'attivita' della Cassa conguaglio G.P.L., presso cui e' posto il Fondo per la ristrutturazione della rete, contenendone comunque le spese di funzionamento nella misura strettamente indispensabile; Considerato che presso il Fondo citato, non piu' alimentato da contribuzioni dal 1 novembre 1992 esistono disponibilita' finanziarie residue che consentono di proseguire l'erogazione degli indennizzi; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui al punto 1 del provvedimento CIP n. 17/1992, entro il quale devono essere chiusi gli impianti di distribuzione automatica di carburanti ai fini della corresponsione degli indennizzi di cui al punto 2b) del provvedimento CIP n. 18/1989, e' prorogato al 31 dicembre 1997. 2. Rimane fermo che le eccedenze formatesi nella gestione della Cassa conguaglio G.P.L., relativamente alle cessate funzioni in materia di trasporto di G.P.L., devono affluire al bilancio di entrata dello Stato, in base a quanto previsto dai provvedimeti CIP citati in premessa. In deroga a tale disposizione i fondi giacenti possono comunque essere mantenuti in bilancio ed impiegati per sostenere le spese di funzionamento della Cassa stessa nella misura strettamente necessaria a garantire il completamento dei residui adempimenti relativi alle competenze e funzioni istituzionali, ivi comprese quelle derivanti dalla proroga di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Gli organi della Cassa conguaglio G.P.L. adottano ogni iniziativa utile alla riduzione delle spese di funzionamento nella misura strettamente indispensabile e comunicano alle amministrazioni vigilanti tutti i dati e gli elementi di valutazione utili alla determinazione dei tempi e dei modi di avvio delle procedure di liquidazione della Cassa stessa, fatto salvo il completamento degli adempimenti di cui al comma 2. 4. Con separato provvedimento si provvedera', d'intesa con il Ministro del tesoro, alla eventuale riduzione degli organi della Cassa conguaglio G.P.L. anche ai fini dell'esigenza di contenimento della spesa di cui ai commi 2 e 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 1994 Il Ministro: GNUTTI