COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1994 

  Determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni.
(GU n.302 del 28-12-1994)

                    Il COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la
riforma delle telecomunicazioni";
  Visto il provvedimento CIP n. 20/1992 che ha approvato il "Piano di
ristrutturazione  delle  tariffe dei servizi di telecomunicazioni" di
cui all'art. 2 della predetta legge;
  Vista la deliberazione CIPE del 2  aprile  1993,  recante  "Criteri
generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il  piano  di riassetto del settore delle telecomunicazioni,
approvato dal consiglio di  amministrazione  dell'IRI  il  30  giugno
1993;
  Vista la lettera del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
del  30  luglio  1993  concernente  l'accertamento  di congruita' del
predetto piano di riassetto alle  condizioni  espresse  dalla  citata
deliberazione CIPE del 2 aprile 1993;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio  1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,  n.  359,  recante  "Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica";
  Tenuto  conto  che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29
novembre 1994, si e' pronunciato in senso favorevole sugli schemi  di
convenzione per il rilascio delle concessioni relative al servizio di
telefonia  radiomobile GSM alle societa' Omnitel-Pronto Italia S.p.a.
e Telecom S.p.a;
  Visto l'atto di indirizzo adottato  contestualmente  dal  Consiglio
dei Ministri;
  Rilevato che la convenzione con Omnitel-Pronto Italia e' stata gia'
sottoscritta ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica
in corso di registrazione;
  Tenuto  conto  che  a  seguito dell'intervenuta fusione la societa'
concessionaria incorporante SIP - Societa' italiana  per  l'esercizio
delle  telecomunicazioni  p.a.  (denominata  con  formula  abbreviata
Telecom Italia S.p.a.)  ha  assunto  tutti  i  diritti  e  tutti  gli
obblighi,   le   attivita'   e  le  passivita'  delle  concessionarie
incorporate Italcable S.p.a., Iritel S.p.a., Telespazio S.p.a. e Sirm
e  che  occorre  prevedere,  anche   in   vista   del   processo   di
privatizzazione  del  settore,  una apposita convenzione che riordini
tutte le concessioni in essere.
  Considerato che:
    a) il riassetto  delle  aziende  a  partecipazione  pubblica  del
settore   delle   telecomunicazioni,   nell'ottica  del  processo  di
privatizzazione, deve esser  finalizzato  alla  valorizzazione  delle
stesse,  anche  attraverso un adeguamento delle condizioni economiche
attinenti le concessioni dei servizi di telecomunicazioni con  quelle
in  vigore  nei Paesi della U.E., in vista della liberalizzazione dei
servizi prevista dal 1 gennaio 1998;
    b) la predetta  armonizzazione  delle  condizioni  economiche  di
concessione  deve  contribuire  all'azione di riduzione delle tariffe
applicate al traffico a lunga distanza  ed  ai  collegamenti  diretti
nell'ambito  del processo di riequilibrio tariffario di cui al citato
"Piano   di   ristrutturazione   delle   tariffe   dei   servizi   di
telecomunicazione",  e  cio'  al  fine di migliorare le condizioni di
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
    c)  gli  orientamenti emergenti in seno alla U.E., che hanno reso
opportuno aprire il mercato del servizio radiomobile su  sistema  GSM
ad  un  secondo  operatore,  sono  destinati  ad interessare anche le
espressioni tecnologiche piu' evolute del servizio radiomobile, quali
il  DCS  1800   (Digital   Communication   System),   PCN   (Personal
Communication Network) e simili;
    d)  la  citata evoluzione dei servizi radiomobili e la dimensione
del mercato competitivo a livello internazionale  rendono  necessario
assicurare  un  quadro  di certezza a tutti i concessionari nazionali
dei servizi radiomobili, fermo restando che i  tempi  e  le  relative
modalita'    di    espletamento   saranno   soggetti   a   specifiche
regolamentazioni  da  parte  del  Ministero  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni;
    e)  nel  suddetto  quadro e' necessario esplicitare che i servizi
radiomobili in tecnica numerica e le citate  evoluzioni  tecnologiche
saranno esercitati da Telecom Italia in regime di non esclusiva;
    f)  lo  sviluppo dei servizi radiomobili conseguente all'apertura
dei  mercati  necessita  di  un'ampia  flessibilita'  delle  relative
modalita' di offerta per poter operare con piena competitivita';
    g)   detta  flessibilita'  deve  essere  realizzata  in  modo  da
garantire la massima  trasparenza  del  mercato  e  del  processo  di
formazione  dei  prezzi, al fine di impedire comportamenti distorsivi
della concorrenza ed assicurare il massimo beneficio per l'utenza;
  D'intesa con il Comitato dei Ministri di cui  al  sopra  richiamato
atto di indirizzo del Consiglio dei Ministri;
                             I n v i t a
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:
  1)  ad assumere le necessarie iniziative legislative per fissare la
misura del canone di concessione  dovuto  da  Telecom  Italia  per  i
servizi  da  rete fissa gestiti in regime di esclusiva nelle seguenti
percentuali:
   3% degli introiti lordi conseguiti nel 1996.  Tale  canone  dovra'
esser versato nel corso del 1997;
   2,5%  degli introiti lordi conseguiti nel 1997. Tale canone dovra'
essere versato nel corso del 1998;
   0,5% degli  introiti  lordi  conseguiti  nel  1998  e  negli  anni
successivi.  Tale  canone  dovra'  esser versato nel corso del 1999 e
degli esercizi successivi;
  2) a provvedere entro il 30 aprile 1995 a stipulare la  convenzione
di  riordino  delle  concessioni - ed annesse convenzioni - di cui in
premessa;
  3) a prevedere che a far data da 18 mesi dall'inizio  del  servizio
radiomobile  GSM  da  parte  del secondo gestore, che dovra' avvenire
entro i  termini  previsti  dall'art.  5  della  convenzione  tra  il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed il secondo gestore,
il   sistema  analogico  TACS  venga  liberalizzato,  e  pertanto  il
corrispettivo da tale servizio venga  fissato  secondo  la  procedura
prevista   dalla   convenzione   per   l'espletamento   del  servizio
radiomobile GSM;
  4) ad emanare - di  concerto  con  i  Ministri  del  Tesoro  e  del
Bilancio  - in coincidenza con l'avvio operativo del GSM da parte del
secondo gestore un apposito decreto per rideterminare  le  condizioni
di  offerta  del  servizio  di  telefonia  radiomobile TACS fino alla
liberalizzazione di cui al punto precedente, tenendo presente che nel
frattempo il servizio TACS rimane affidato a  Telecom  in  regime  di
esclusiva  e  che  va  di conseguenza mantenuto il regime tariffario,
rendendolo  peraltro  sufficientemente   flessibile,   in   modo   da
avvicinarlo  all'andamento  dei  prezzi  del  mercato della telefonia
radiomobile.
 Nell'intento di non ledere il principo della "par  condicio"  tra  i
due  gestori  GSM,  e' necessario prevedere le seguenti limitazioni a
carico di Telecom Italia:
    a) dovranno trovare piena applicazione i principi  e  criteri  di
separazione  contabile  tra  i  diversi servizi sia da rete fissa che
mobile, gia'  previsti  negli  schemi  di  convenzione,  in  modo  da
impedire sussidi incrociati fra le varie gestioni, tali da distorcere
la concorrenza tra i due operatori GSM;
    b)  il  vantaggio  acquisito  da  Telecom  Italia,  con circa due
milioni di utenze TACS non dovra' essere utilizzato per iniziative di
marketing a favore dell'offerta commerciale per il GSM;
  5) a prevedere che qualora, in attuazione degli atti concernenti il
riassetto del settore delle telecomunicazioni, si  dara'  corso  alla
enucleazione   delle  telecomunicazioni  mobili  da  Telecom  Italia,
attraverso la scissione di quest'ultima e la conseguente costituzione
di un'apposita societa', i  rapporti  connessi  alla  concessione  ed
annessa  convenzione  per  i servizi radiomobili saranno trasferiti a
tale specifica societa', previa  autorizzazione  del  Ministro  delle
poste e telecomunicazioni;
  6)  ad  assumere  -  di  concerto  con  i  Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - le necessarie  iniziative
per    una   ridefinizione   delle   tariffe   per   i   servizi   di
telecomunicazione gestiti da Telecom Italia in regime  di  esclusiva,
secondo  quanto stabilito dal citato "Piano di ristrutturazione delle
tariffe"  approvato  con  il  provvedimento  CIP  n.  20/1992   nella
prospettiva  della  liberalizzazione  dei servizi, prevista a livello
europeo dal 1 gennaio 1998.
  Nel  quadro  di  tale  ridefinizione  delle  tariffe  verra'   data
particolare  priorita' alla riduzione delle tariffe intercontinentali
sulle direttrici piu' esposte alla concorrenza nonche'  alle  tariffe
relative ai collegamenti diretti nazionali.
  I  provvedimenti tariffari dovranno essere definiti in ottemperanza
alle direttive governative in materia di prezzi e tariffe e,  per  il
1995,  ai  fini  della  determinazione  delle tariffe telefoniche non
dovra' tenersi  conto  della  ricaduta  dell'indice  ISTAT  derivante
dall'aumento  dell'aliquota  IVA  gia' disposto dall'art. 4, comma 4,
lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito
nella legge 26 febbraio 1994, n. 133.
   Roma, 16 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI