MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 dicembre 1994 

  Individuazione  di categorie di medici aventi diritto ad esercitare
l'attivita' di  medicina  generale,  indipendentemente  dal  possesso
dell'attestato  di  formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256.
(GU n.303 del 29-12-1994)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  256,  concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 86/457/CEE relativa alla formazione
specifica in medicina generale;
  Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto  legislativo
n.  256 che prevede che dal 1 gennaio 1995 il possesso dell'attestato
di formazione in medicina generale costituisce titolo necessario  per
l'esercizio   della   medicina   generale  nell'ambito  del  Servizio
sanitario nazionale, fatti salvi i diritti acquisiti all'esercizio di
detta attivita';
  Considerato che alcune categorie di  soggetti  ai  quali  e'  stato
riconosciuto      il     diritto     all'esercizio     dell'attivita'
indipendentemente  dal  possesso  dell'attestato  sono   state   gia'
individuate per legge;
  Considerato che l'art. 6, comma 4, dello stesso decreto legislativo
n. 256 prevede che la individuazione e l'identificazione di ulteriori
categorie  sono  effettuate,  nel rispetto della richiamata direttiva
comunitaria, con decreto del Ministro della sanita';
  Considerato   che   i   corsi   biennali   per   il   conseguimento
dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, previsti
dall'art. 1 del decreto n. 256 sono stati attivati solo nel corso del
secondo semestre del corrente anno;
  Considerato  che  i  requisiti  per  l'accesso  all'esercizio della
medicina generale,  in  base  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'art.  48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono allo stato i
seguenti: iscrizione all'albo professionale e non  aver  compiuto  il
cinquantesimo anno di eta';
  Ritenuto  conseguentemente  che sussiste, per tutti coloro che sono
in possesso dei predetti requisiti alla data del 31 dicembre 1994, il
diritto  acquisito  a  poter  esercitare  l'attivita'  di  medico  di
medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, con i
limiti  e  le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  all'art.  8,  comma  1,  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni;
  Vista la direttiva n. 86/457/CEE ed in  particolare  l'art.  7  che
dispone in ordine ai diritti acquisiti;
  Ritenuto  conforme  alla  disciplina  della direttiva n. 86/457/CEE
tale riconoscimento;
  Ritenuto,  pertanto,  di  individuare  nei  medici  che  conseguono
l'abilitazione  professionale entro il 31 dicembre 1994 una ulteriore
categoria che ha diritto ad  esercitare  in  qualita'  di  medico  di
medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando  l'obbligo  della  iscrizione  all'albo  professionale ed il
possesso degli altri requisiti previsti dalle  convenzioni  stipulate
ai  sensi dei richiamati art. 48 della legge n. 833/1978 e art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Indipendentemente dal possesso degli attestati di formazione di cui
agli  articoli  1  e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256,
tutti i medici  abilitati  all'eserczio  professionale  entro  il  31
dicembre  1994, hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale
di medico di medicina generale  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale,  con  i  limiti  e le modalita' previste dalle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA